Sentenza 14 ottobre 2009
Massime • 1
In materia di stupefacenti, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non hanno alcun valore preclusivo i precedenti specifici del soggetto attivo, risultando gli stessi estranei agli elementi di valutazione previsti dalla predetta disposizione normativa.
Commentario • 1
- 1. I presupposti valutativi richiesti per appurare la sussistenza dell’attenuante di cui al quinto comma dell’art. 73 del d.p.r. n. 309/90. Nota a Cass. pen., sez.…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2009, n. 42112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42112 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 14/10/2009
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1693
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 41301/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BELAIBA SAMIR N. IL 23/02/1971;
avverso la sentenza n. 1188/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 24/09/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO Carlo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Firenze il 24.9.2007 ha confermato la sentenza emessa in data 16.11.2006 dal Tribunale di Livorno, in esito a giudizio abbreviato, nei confronti del cittadino tunisino BELAIBA SAMIR BEN CHEDLY, limitatamente alla condotta di detenzione illecita di 2,630 gr. di eroina (parte del capo A: gli era originariamente contestato anche lo spaccio di stupefacente corrispondente alla somma di Euro 7.050,00 di cui era stato trovato in possesso) ed alla contravvenzione di cui al capo B), rideterminando la pena quanto al capo A) in quattro anni giorni 20 di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa.
L'imputato era stato anche dichiarato delinquente abituale ai sensi dell'art. 102 c.p.. 2. Ricorre il BELAIBA, a mezzo del difensore, con quattro motivi denunziando mancanza o manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione di norme in ordine:
alla prova del reato sub A): l'imputato era tossicodipendente e il quantitativo sarebbe stato compatibile con l'uso personale e non suddiviso in dosi, mancando ogni indice di destinazione allo spaccio;
l'argomentazione della Corte (arresto eseguito nell'area portuale e incompatibilità tra la destinazione all'uso personale e la detenzione non in luogo privato) sarebbe solo congetturale, difettando la precisione e gravità degli indizi in ordine alla destinazione allo spaccio, anche alla luce dello stesso capo di imputazione che ne avrebbe riconosciuto la parziale destinazione all'uso personale (con affermazione contraddittoria rispetto alla mancata suddivisione in dosi);
- alla mancata applicazione dell'attenuante dell'ipotesi lieve: la Corte distrettuale non avrebbe applicato i criteri indicati dalla norma, tenuto conto del modesto quantitativo e del contesto per modalità e mezzi, nonché dell'assoluzione per il fatto più grave;
- all'applicazione della continuazione dopo la parziale assoluzione, per l'utilizzazione di una pena base determinata dal primo Giudice in relazione alla più grave condotta relativa a Euro 7.050,00;
- al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, perché sarebbe inidoneo alla reiezione il solo richiamo ai precedenti penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo è inammissibile perché proposto per ragioni non consentite (art. 606 c.p.p., comma 3), risolvendosi nella mera sollecitazione ad una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa a questa Corte di legittimità. La Corte distrettuale ha infatti argomentato la destinazione non all'uso personale richiamando e facendo proprie le considerazioni del Tribunale (la detenzione dell'involucro, l'incontro con un tossicodipendente, il getto dell'eroina nel momento in cui il ricorrente si era accorto di essere osservato dalla polizia giudiziaria), cui ha aggiunto il rilievo in ordine al luogo dove ciò era accaduto, ritenuto non compatibile con una totale destinazione all'uso personale. Si tratta di un apprezzamento di stretto merito argomentato non in modo apparente, che si sottrae a censure di manifesta illogicità: il dissentire dagli apprezzamenti espressi dal giudice di merito e il voler sostituire ad essi una diversa valutazione delle acquisizioni processuali costituisce tipica censura di fatto, inammissibile in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3. Infatti, come è pacifico insegnamento di questa Corte, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il proprio convincimento. Esula quindi dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (S.U., Sent. 6402 30.4 - 2.7.1997, Dessimone e altri). La Corte di cassazione pertanto non può non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (S.U., Sent. 12 del 31.5-23.6.2000, Jakani), tra cui ovviamente quelli diversi eventualmente dedotti dal ricorrente. Ciò, perché nel momento del controllo della motivazione la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4^, Sentenza n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, in proc. Elia ed altri). Per tali limiti, anche l'illogicità della motivazione censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) è solo quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" (S.U., Sent. 47289 del 24.09 - 10.12.2003, Petrella). Nella specie, la valutazione dei giudici di merito si sottrae a censure di evidente illogicità, in quanto gli elementi fattuali da essi valorizzati non sono certamente in logica contraddizione con le conclusioni valutative cui entrambi sono giunti, ne' gli elementi specificamente proposti dalle deduzioni difensive sono tali da scardinare il ragionamento dei giudici di merito.
Il secondo motivo è fondato. La Corte distrettuale, dopo l'assoluzione dalla contestazione relativa allo spaccio di stupefacenti corrispondenti a Euro 7.050,00 sequestrati al ricorrente, ha negato l'applicabilità dell'attenuante speciale del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 con esclusivo riferimento ai precedenti penali e ripetuti, per sè apprezzati come indici di pericolosità sociale ed idonei a connotare il fatto di gravità e non occasionalità. Ma i precedenti dell'agente, ancorché specifici, non possono avere autonomo rilievo preclusivo nella verifica della sussistenza di tale attenuante, perché essi sono estranei agli elementi di valutazione fissati dalla predetta norma (Sez. 6^, sent. 35325 del 29.5 - 9.9.2003 in proc. Kedidi) che, anche dopo la modifica del 2006, considera rilevanti per la valutazione del punto specifico solo "i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, la qualità e quantità delle sostanze". Sul punto pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte fiorentina, per nuova valutazione.
Il terzo motivo è infondato: la pena base è stata determinata nel minimo edittale, mantenendo l'aumento per la recidiva. Ovviamente, l'accoglimento del secondo motivo imporrà al Giudice del rinvio, nel solo caso in cui dovesse concludere per la configurabilità nella specie dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, di procedere alla conseguente rivalutazione complessiva del trattamento sanzionatorio, in particolare in ordine all'apprezzamento della recidiva ed all'eventuale giudizio di comparazione. Il quarto motivo è manifestamente infondato: la Corte distrettuale ha argomentato la conferma della pena, giudicata adeguata nei termini applicati dal Tribunale, richiamando espressamente i precedenti penali, commentati come "ripetuti, numerosi e specifici". E il riferimento ai negativi precedenti penali dell'imputato costituisce ragione sufficiente a giustificare, di per sè solo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, qualora tali precedenti siano stati considerati dai giudici di merito come indici della capacità a delinquere e, quindi, della pericolosità sociale del condannato (Sez. 1^, sent. 12787 del 5 - 29.12.1995 in proc. Longo e altri;
Sez. 2^, sent. 12394 del 10.8 - 30.11.2000 in proc. Lu Hai e altri): il che è avvenuto nella specie, con la significativa contestuale dichiarazione di delinquente abituale, neppure oggetto di impugnazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego dell'applicabilità dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della
Corte d'Appello di Firenze. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2009