Sentenza 1 aprile 2008
Massime • 1
Nel caso in cui un incidente stradale sia stato causato dalla insufficiente od omessa manutenzione della sede viaria da parte dell'ente pubblico a ciò preposto, il soggetto incaricato del relativo servizio risponde penalmente delle lesioni colpose conseguite al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto. (In motivazione la Corte ha altresì chiarito che la responsabilità dell'addetto alla manutenzione può essere esclusa solamente quando la condotta dell'utente della strada si configuri come evento eccezionale e abnorme, non altrimenti prevedibile nè evitabile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2008, n. 21040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21040 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VISCONTI Sergio - Presidente - del 01/04/2008
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 685
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 028774/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di SONDRIO;
nei confronti di:
1) RI NA, N. IL 28/01/1960;
avverso SENTENZA del 19/05/2005 GIUDICE DI PACE di MORBEGNO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMENDOLA ADELAIDE;
Udito il Procuratore generale in persona del Dott. STABILE Carmine, che ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata venga annullata con rinvio;
Udito per l'imputata l'avvocato BOLOGNA Giuliano, sostituto processuale dell'avvocato Gino Ambrosini, che ha chiesto il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con sentenza del 19 maggio 2005 il Giudice di Pace di Morbegno assolveva RR IN dal reato di lesioni colpose in danno di ZE ND, commesso in Cosio Valtellino il 23 maggio 2003, con la formula "perché il fatto non sussiste".
L'imputata era stata tratta a giudizio con l'accusa che, quale responsabile delle manutenzioni esterne e del servizio di polizia municipale della via Nazionale del Comune di Cosio, avendo omesso di svolgere adeguatamente le incombenze che le erano state affidate, aveva cagionato allo ZE lesioni giudicate guaribili in giorni venti: era infatti accaduto che questi, percorrendo la predetta strada alla guida del proprio velocipede, era finito con la ruota anteriore in una buca presente al centro della carreggiata di sua pertinenza e, sbalzato in avanti, era caduto rovinosamente a terra. In motivazione osservava il giudicante, per quanto qui interessa, che non poteva essere affermata la responsabilità penale della prevenuta, posto che la pubblica amministrazione è tenuta a garantire che il bene demaniale non presenti pericoli occulti, non visibili ne' prevedibili, laddove nella fattispecie la strada percorsa dalla parte offesa era ad alta densità di circolazione e i solchi e gli avallamenti presenti nell'asfalto erano ben visibili all'utente.
2.1 Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica preso il Tribunale di Sondrio, chiedendone l'annullamento per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché difetto di motivazione, per avere il giudice di merito ignorato che dalla compiuta istruttoria, e segnatamente dalle dichiarazioni della parte offesa, era emerso che la buca nella quale era finita la bicicletta si era presentata al ciclista improvvisamente dopo una curva. La ritenuta visibilità dell'insidia era pertanto smentita dalle emergenze istruttorie, tanto più che neppure risultavano collocati cartelli di segnalazione del pericolo di strada dissestata. La sentenza impugnata avrebbe in ogni caso fatto malgoverno della consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio che ha ripetutamente evidenziato come, in materia di responsabilità colposa, nessuna norma giuridica limiti la responsabilità di appartenenti alla pubblica amministrazione ai soli "pericolo occulti". Nella fattispecie l'imputata, in quanto responsabile del servizio manutenzione e sorveglianza delle strade del Comune di Cosio Valtellino, avrebbe dovuto adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare che i beni posti sotto la sua tutela potessero presentare pericoli di qualsiasi genere per gli utenti.
2.1 Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata muove dall'idea di fondo che, negli incidenti determinati da cattiva manutenzione della sede viaria, il limite di responsabilità della pubblica amministrazione, e quindi dei soggetti preposti agli organi titolari delle relative attribuzioni, sia costituito dalla visibilità e connessa prevedibilità del pericolo, di modo che solo ove questo sia occulto - si presenti cioè con i connotati propri dell'insidia o trabocchetto - l'ente proprietario della strada, e individualmente il soggetto incaricato delle relative funzioni, potrebbe essere chiamato a risponderne. Siffatto argomentare è in linea con quella giurisprudenza civilistica, per certi aspetti in via di superamento, per quanto di qui a poco si dirà, che, circoscritto l'ambito di operatività della presunzione di colpa di cui all'art. 2051 c.c., in materia di danni subiti dagli utenti di beni pubblici a quelli la cui conformazione sia tale da consentire in concreto l'esercizio della vigilanza idonea a impedire l'insorgere di cause di pericolo (confr. Cass. civ. sez. 3, 6 luglio 2006, n. 15383), ha elaborato la nozione di insidia o trabocchetto, elevandola a elemento costitutivo della pretesa risarcitoria azionabile ex art. 2043 c.c., della cui prova, in applicazione delle regole generali in materia di responsabilità extracontrattuale, è onerato il danneggiato (confr. Cass. civ. 4 giugno 2004, n. 10654; 30 luglio 2002, n. 11250). In tale contesto la percepibilità del fattore di pericolo, che, secondo la prospettiva enunciata, esclude la ricorrenza di quella "figura sintomatica di colpa" costituita dall'"insidia stradale" (confr. Corte costituzionale, sentenza n. 156 del 1999, sostanzialmente allineata sulle posizioni della giurisprudenza di legittimità all'epoca prevalente), funzionerebbe sul versante penale, quale causa di esclusione della volontà colpevole, se non dello stesso nesso causale tra condotta dell'agente ed evento, e cioè, specularmente, come figura sintomatica di fortuito. Questa impostazione, che i più recenti arresti della giurisprudenza civilistica mostrano di voler sgretolare, relegando le nozioni di insidia o trabocchetto tra i privilegi ingiustificati a favore della pubblica amministrazione e conseguentemente recuperando la tutela aquiliana per danni conseguenti a omessa o insufficiente manutenzione delle strade pubbliche ai criteri di applicazione valevoli per tutti i consociati (confr. Cass. civ. 20 febbraio 2006, n. 3651; Cass. civ.19 luglio 2005, n. 15224), ancor meno resiste alla verifica di compatibilità con i principi che governano la responsabilità penale: il che spiega perché essa non abbia attecchito troppo, o non abbia attecchito affatto, nella contigua giurisprudenza penalistica (confr. Cass. pen., sez. 4, 4 giugno 2004, v. 36760; Cass. pen., 4, 30 settembre 2003, n. 46011). Non può invero sfuggire che la nozione di colpa penalmente rilevante, e segnatamente di quella cd. generica, derivante da inosservanza di regole di comune buon senso, ruota intorno ai criteri della prevedibilità e della evitabilità: perché di imprudenza e negligenza è evidentemente possibile parlare solo allorquando era prevedibile che dall'azione (o dall'omissione) sarebbe derivato l'evento nocivo, e solo allorché questo era in concreto prevenibile.
Ciò significa che la visibilità del dissesto stradale può escludere la responsabilità dell'addetto alla manutenzione dell'ente proprietario per mancata adozione delle misure atte a eliminare il fattore di pericolo, solo ove si configuri la condotta dell'utente che, non avendo intercettato l'ostacolo, abbia riportato danni, come evento abnorme ed eccezionale, idoneo a escludere il nesso causale tra omissione ed evento, ovvero come fatto imprevedibile e inevitabile, non neutralizzabile attraverso l'osservanza delle regole di comune prudenza.
In entrambi i casi l'insussistenza di un'insidia non è elemento dal quale discenda tout court l'esonero da responsabilità penale dell'addetto all'ufficio tecnico incaricato della manutenzione, questo dipendendo piuttosto dalla possibilità di rapportare l'evento lesivo al caso fortuito, quale che sia l'inquadramento dogmatico al quale si aderisca, e cioè, sia che lo si intenda quale fattore di esclusione della volontà colpevole, come sembra preferibile in adesione all'indirizzo generalmente seguito da questa Corte (Cass. Sez. Un. 14 giugno 1980, n. 2093; sez. 4, 17 ottobre 2007, Bertolotto); sia che lo si ricostruisca come causa di esclusione del nesso eziologico. Va poi da sè che la visibilità della situazione di pericolo può essere alla base del riconoscimento del concorso di colpa della vittima e giocare un ruolo decisivo nella quantificazione della misura delle rispettive responsabilità dell'imputato e della parte offesa.
Non a caso, in un quadro giurisprudenziale sostanzialmente compatto, questa Corte si è piuttosto occupata della ripartizione tra organi elettivi e organi burocratici "secondo le rispettive attribuzioni quali ricostruite nella disciplina di settore", delle "responsabilità penali connesse alla violazione delle norme che l'ente è tenuto ad osservare (...) quali ricostruite nella disciplina di settore", segnatamente evidenziando che "il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 (Testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali) distingue tra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo degli enti locali, e compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuiti ai dirigenti, cui sono conferiti autonomi poteri di organizzazione delle risorse, strumentali e di controllo, compreso quello di adottare atti (...) che impegnano l'amministrazione verso l'esterno" (Cass. pen. n. 36760 del 2004 cit.). Siffatti rilievi, per vero assorbenti rispetto al denunciato malgoverno delle risultanze istruttorie, impongono l'annullamento della decisione impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Morbegno, che si atterrà ai principi enunciati nella presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Morbegno, altro magistrato, per nuovo esame. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quarta Penale, il 1 aprile 2008. Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2008