Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 29/04/2026, n. 7821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7821 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07821/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00354/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2026, proposto da Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, B&Z Società Tra Avvocati S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tar Lazio N. 00391/2025 REG.PROV.COLL. N. 02825/2023 REG.RIC. Pubblicata il 09/01/2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa AU AC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente espone che il T.A.R. Lazio, Sezione 4ª bis, con sentenza n. 391 del 09/01/2025, ha emesso il seguente dispositivo: “ P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e per l’effetto: […] Condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 750,00, a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori antistatari, oltre alla refusione del contributo unificato ”;
Espone, altresì, la parte:
- che la predetta sentenza è stata notificata con attestazione di conformità all’originale ex art. 475 c.p.c. in data 29.04.2025. (all. 2 al ricorso);
- che la predetta Sentenza è divenuta cosa giudicata, giusta certificato di questo Tribunale di passaggio in giudicato (all. 3 al ricorso), attestante che alla data “ del 7/01/2026 non risulta proposto appello nei termini di legge ”;
- nonostante siano trascorsi ben oltre 120 giorni dalla data della notificazione della citata sentenza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha ottemperato all’ordine del Giudice.
Pertanto, parte ricorrente conclude il ricorso, chiedendo che, ai sensi dell’art. 112 C.p.a., il Ministero dell’Istruzione e del Merito sia condannato a dare esatta esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, entro il termine 30 giorni, provvedendo al pagamento delle spese legali ivi liquidate, con attribuzione, in favore dei difensori ricorrenti, nominando, sin da ora, un Commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza. Chiede, altresì, la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese legali del presente giudizio, con attribuzione ai difensori nel presente giudizio.
Pervenuto il ricorso alla camera di consiglio del 18 marzo 2026 è stato trattenuto in decisione ed accolto, come di seguito specificato.
In via preliminare si evidenzia che, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale nella materia, il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio sia ove liquidate in favore della parte, sia nel caso in cui siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 22-05-2013, n. 2630).
In particolare, in tema di spese di lite nel processo, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22303 del 2 agosto 2025, ha, di recente, chiarito che: “ se il pagamento non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, ed il difensore dichiaratosi anticipatario delle spese di lite può domandare in proprio la corresponsione delle somme, perché la sua legittimazione a conseguirle trova fondamento nel provvedimento di distrazione delle spese processuali in suo favore, per effetto del quale s’instaura con la parte soccombente un rapporto giuridico autonomo rispetto a quello che intercorre fra i contendenti nel processo ”.
Nel merito occorre rilevare che, come detto, in relazione alla sentenza, notificata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in data 29.01.2025, l’Amministrazione non ha proposto appello, per cui la sentenza è passata in giudicato (cfr. certificazione del 7/01/2026 allegata in ricorso).
E’, pure, scaduto il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo senza che l’Amministrazione abbia provveduto al pagamento in favore di parte ricorrente.
Stante, dunque, l’idoneità del titolo giudiziale all’esecuzione e perdurando l’inerzia dell’amministrazione intimata, va dichiarato l’obbligo della stessa di conformarsi alla predetta sentenza, provvedendo al pagamento, entro il termine di giorni sessanta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte) della presente decisione, degli importi liquidati a suo carico a titolo di spese giudiziali ed accessori con la citata decisione di cui si chiede l’esecuzione a favore dei due difensori antistatari nella sentenza di cui chiedono l’esecuzione nonchè attuali ricorrenti.
Per il caso di perdurante inadempimento dopo il decorso del termine di sessanta giorni, si nomina sin da ora, come richiesto da parte ricorrente, quale Commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione o un funzionario all’uopo delegato, senza diritto a compenso, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di novanta giorni, dietro presentazione di specifica istanza di parte ricorrente e verifica dell’eventuale intervenuto adempimento.
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo a favore dei difensori antistatari, con rimborso del contributo unificato se versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), pronunciando sul ricorso in epigrafe così dispone:
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dal Ministero dell’istruzione e del merito entro il termine di giorni sessanta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte) della presente decisione;
- per il caso di perdurante inadempimento, nomina sin da ora quale Commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione o un funzionario all’uopo delegato, senza diritto a compenso, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di novanta giorni, dietro presentazione di specifica istanza di parte ricorrente e verifica dell’eventuale intervenuto adempimento.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1500,00 (millecinquecento/00) oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, da corrispondere a favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA RE, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
AU AC, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AU AC | NA RE |
IL SEGRETARIO