CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 che ha dichiarato, tra l'altro, l'infondatezza della questione sollevata in relazione all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, fornendo indicazioni interpretative che escludono il vizio di incostituzionalità, non consente la revoca del provvedimento di confisca che trova giustificazione in detta norma. (Fattispecie in cui è stata rigettata la richiesta di revoca della confisca disposta a seguito dell'inquadramento del proposto sia nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, colpito dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, sia in quella di cui alla lett. b).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2023, n. 24709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24709 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI IO OR nato a [...] il [...] avverso il decreto del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24709 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 3 febbraio 2022, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'impugnazione proposta da OR Di AI avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Latina, il 22 gennaio 2020, ha disatteso la richiesta di revoca della confisca dei beni intestati a Di AI, alla moglie, ai figli, ad altri terzi ed a talune società, oltre che le quote delle medesime società. Il provvedimento ablatorio è stato reso nell'ambito di un procedimento di prevenzione instaurato, nel 2011, sul postulato della pericolosità sociale c.d. «generica», ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 27 dic:embre 1956, n. 1423, illo tempore vigente, di OR Di AI, manifestatasi attraverso condotte successive al 1993, e della sproporzione tra i beni da lui posseduti, direttamente o per interposta persona, e le entrate lecite del proposto e di chi ne risultava titolare. Detto procedimento si è concluso con il rigetto della proposta di applicazione di misura di prevenzione personale, per carenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale, e la confisca, con un'unica eccezione, di tutti i beni indicati. Nel 2019, Di AI, ha chiesto la revoca della confisca invocando i principi enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019 e deducendo, in particolare, di essere stato reputato socialmente pericoloso in quanto rientrante, esclusivamente, nella categoria dei soggetti «abitualmente dediti ai traffici delittuosi» — prevista dall'art. 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (e, in precedenza, ancora dall'art. 1 legge 27 dicernbre 1956, n. 1423) - della quale il giudice delle leggi ha sancito l'illegittimità costituzionale. L'adito Tribunale di Latina, il 22 gennaio 2020, ha rigettato la richiesta di revoca sul rilievo dell'ininfluenza della evocata pronunzia della Corte costituzionale sulla misura di prevenzione patrimoniale applicata a OR Di AI, il quale è stato ritenuto soggetto socialmente pericolo, oltre che ai sensi dell'art. 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, disposizione colpita dalla declaratoria di incostituzionalità, anche sulla base di quanto previsto dagli artt. 1, lett. b), e 4 del menzionato corpus normativo, norme, queste, non interessate dalla dichiarazione di incostituzionalità. La Corte di appello di Roma, con il provvedimento qui c:ensurato, ha respinto l'impugnazione (in origine rivolta alla Corte di cassazione che, qualificata l'istanza di revoca ai sensi dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ha disposto, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., la conversione del ricorso in appello) ribadendo che il decreto applicativo della misura di 2 prevenzione di cui è stata chiesta la revoca contiene elementi che attestano l'appartenenza di OR Di AI al novero dei soggetti che vivono abitualmente, almeno in parte, con i proventi di attività delittuose, onde ricorrono senz'altro le condizioni indicate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019. A tal fine, ha affermato che dai procedimenti penali promossi nei confronti di OR Di AI risulta che egli è persona che, forte della contiguità con ambienti di criminalità organizzata, non ha esitato, per un consistente torno di tempo, a ricorrere alla violenza per tutelare i propri interessi economici, anche intervenendo illecitamente nelle procedure esecutive, né disdegnato la pratica dell'usura e dell'estorsione o il ricorso a mezzi truffaldini. 2. OR Di AI propone, con il ministero degli avv.ti Erasmo Fuschillo e PE AN, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale eccepisce violazione di legge sul rilievo che la Corte di appello, pur chiarendo che egli è stato ritenuto soggetto portatore di iDericolosità sociale comune e non qualificata, ha omesso di rilevare come, nella complessiva economia del provvedimento ablatorio di cui è stata chiesta la revoca, egli è stato indicato come soggetto che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dedito a traffici delittuosi, e non anche come soggetto che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi vivere abitualmente, almeno in parte, con i proventi di attività delittuose. Rileva, al riguardo, che l'analisi delle evidenze disponibili -- compiuta alla luce delle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 — mette in luce l'inidoneità degli elementi raccolti nell'originario giudizio di prevenzione a supportare, in via autonoma ed autosufficiente rispetto al profilo interessato dalla pronunzia di illegittimità costituzionale, il giudizio di pericolosità sociale ai sensi dell'art. 1, lett. b) , d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Osserva, in specie: che l'attività usuraria che gli si ascrive si colloca in epoca, il 1993, estranea al perimetro temporale della sua pericolosità sociale, che va dal 2000 al 2006; che in relazione alla contestazione di truffa è stato emesso decreto di archiviazione;
che le conclusioni raggiunte da Tribunale e Corte di appello non tengono conto dei redditi di fonte lecita dia lui prodotti nel lasso di tempo considerato. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. In via di premessa, occorre ricordare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso — con scelta ritenuta non irragionevole da Corte cost. n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015 — soltanto per violazione di legge, giusta il disposto degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Ne consegue, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché, qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 8, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365), che ricorre anche «quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio» (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01), mentre il travisamento della prova rileva solo qualora abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo totalmente erroneo (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01). In detta prospettiva (comune anche al giudizio di revoca,, ai sensi dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, delle misure di prevenzione applicate sulla base del previgente quadro normativo, come chiarito, tra le altre, da Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805 - 01), oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso. 4 3. Il ricorso, concernente il giudizio di pericolosità sociale ci OR Di AI formulato con il decreto applicativo della misura di prevenzione patrimoniale di cui è chiesta la revoca involge la valutazione, operata dalla Corte di appello, degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che, nel sottoporre a complessivo scrutinio le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha, tra l'altro, ritenuto che quella sub b), che consacra la pericolosità di «coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» — per come interpretata negli arresti più recenti di questa Corte di legittimità, antecedenti e successivi ,alla nota decisione della Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, tesi ad estrarre dalla disposizione contenuti di maggiore tassatività descrittiva — non sia in contrasto con i principi costituzionali, mantenendone inalterata la vigenza. La Corte costituzionale ha, in proposito, sottolineato, attraverso il richiamo all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la necessità di una lettura convenzionalmente orientata e «tassativizzante» della fattispecie, in forza della quale la fase prognostica, relativa alla probabilità che il soggetto delinqua in futuro, è necessariamente preceduta da una fase diagnostico-constatativa, destinata all'accertamento, in ottica retrospettiva, degli elementi costitutivi delle cosiddette «fattispecie di pericolosità generica», attraverso un apprezzamento di «fatti», costituenti a loro volta «indicatori» della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge (Sez. 1, n. 24707 del 01/02/2018, Oliveri, Rv. 273361; Sez. 2, n. 26235 del 04/06/2015, Friolo, Rv. 264386; Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264321). Ha ricordato, in particolare, che l'uso dell'aggettivo «delittuoso» comporta che l'attività del proposto debba caratterizzarsi in termini di «delitto» e non di un qualsiasi illecito (Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., Rv. 273976; Sez. 2, n. 16348 del 23/03/2012, Crea, Rv. 252240) e che l'avverbio «abitualmente» viene letto nel senso di richiedere una «realizzazione di attività delittuose [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto» (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, in motivazione), in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate» (Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017, dep. 2018, Bosco, Rv. 271996), talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi» (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272945), mentre il riferimento ai «proventi» di attività delittuose viene, a sua volta, interpretato nel senso di richiedere la «realizzazione di attività delittuose che [...: siano produttive 5 di reddito illecito» e dalle quali sia scaturita un'effettiva derivazione di profitti illeciti (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, in motivazione). Il giudice delle leggi ha, ancora, ricordato che, nell'ambito di questa interpretazione «tassativizzante», la Corte di cassazione — in sede di interpretazione del requisito normativo degli «elementi di fatto» su cui l'applicazione della misura deve basarsi — fa confluire anche considerazioni attinenti alle modalità di accertamento in giudizio di tali elementi della fattispecie. Pur muovendo dal presupposto che «il giudice della misura di prevenzione può ricostruire in via totalmente autonoma gli episodi storici in questione — anche in assenza di procedimento penale correlato — in virtù della assenza di pregiudizialità e della possibilità di azione autonoma di prevenzione» (Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., in motivazione), è stato, invero, precisato: che non sono sufficienti meri indizi, perché la locuzione utilizzata va considerata volutamente diversa e più rigorosa di quella utilizzata dall'art. 4 del d.lgs. ,d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per l'individuazione delle categorie di cosiddetta pericolosità qualificata, dove si parla di «indiziati» (Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D'Alessandro, Rv. 272267); che l'esistenza di una sentenza di proscioglimento nel merito per un determinato fatto impedisce, alla luce anche del disposto dell'art. 28, comma 1, lett. b) , che esso possa essere assunto a fondamento della misura, salvo alcune ipotesi eccezionali (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264319); che occorre un pregresso accertamento in sede penale, che può discendere da una sentenza di condanna oppure da una sentenza di proscioglimento per prescrizione, amnistia o indulto che contenga in motivazione un accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte di quel soggetto. La Corte costituzionale ha, quindi, conclusivamente affermato che le «categorie di delitto» che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione in virtù del triplice requisito — da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il giudice , dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cosi:.) — per cui deve trattarsi di: a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto;
b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui;
c) i quali a loro volta costituiscano — o abbiano costituito in una determinata epoca — l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito. L'analisi del complessivo sviluppo delle argomentazioni espresse dalla Corte Costituzionale ha portato la giurisprudenza di legittimità a ritenere (pur con le precisazioni ed i distinguo operati da Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, Fiorentino, in motivazione, al punto 7.2) che la tipologia di decisione emessa — quanto ai 6 contenuti della previsione di legge superstite — sia quella di una c.d. «interpretativa di rigetto», che, nel comporre II denunziato contrasto tra la norma di legge ordinaria e il contenuto di quelle costituzionali, descrive il percorso interpretativo idoneo ad evitare la demolizione della prima, riconoscendolo, in larga misura, in quello già espresso in numerosi arresti da questa Corte di legittimità e così sprigionando una forza conformativa cui fa pendant il dovere del giudice di profondere, al riguardo, adeguato impegno motivatorio. 4. Per quanto concerne l'incidenza della menzionata decisione della Corte costituzionale sulle misure di prevenzione disposte, con provvedimento definitivo, ai sensi sia dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che della successiva lett. b), la giurisprudenza di legittimità, nel suo consesso più rappresentativo (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021)('FTFtino, in motivazione, al punto 7.3), ha, tuttavia, chiarito il «valore persuasivo» proprio dell'interpretazione adeguatrice avallata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 in relazione all'art. 1, lett. b), cit. è privo di attitudine a incidere sul giudicato formatosi in relazione al provvedimento che dispone la confisca di prevenzione. In proposito, rilevato che, «proprio per il suo collocarsi esclusivamente sul piano delle interpretazioni costituzionalmente conformi e per la indiscussa carenza di efficacia erga omnes, la sentenza interpretativa di rigetto è inhdonea a rimettere in discussione il giudicato formatosi sul provvedimento di confisca di prevenzione», le Sezioni unite hanno espressamente richiamato la decisione (Sez. 6, n. 29551 del 07/10/2020, Terenzio, Rv. 279845 - 02) resa a fronte di una fattispecie relativa a confisca disposta in relazione alla riconosciuta pericolosità del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, n. 159, nella quale è stato sottolineato come le sentenze della Corte costituzionale, nella parte in cui dichiarino l'infondatezza della questione sollevata fornendo indicazioni interpretative che escludano il vizio di incostituzionalità, non consentano la revoca dei provvedimenti definitivi, potendo «costituire solamente un autorevole punto di riferimento per l'interpretazione della disciplina in questione nei procedimenti pendenti, non anche svolgere una valenza "demolitoria" rispetto alle decisioni che hanno acquisito carattere di definitività procedimentale». Le Sezioni unite hanno, quindi specificamente esaminato l'ipotesi, frequente nella prassi e ricorrente anche nel caso de quo agitur, in cui la confisca risulti disposta sulla base di un «doppio titolo», ossia sulla base dell'inscrizione del proposto sia nella categoria soggettiva di cui alla lett. a), del comma 1 dell'art. 1, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, sia in quella di cui alla lett. b). In tali ipotesi, hanno affermato, «l'ovvia fondatezza della richiesta di revocazione con riguardo alla lett. a) cit. deve accompagnarsi alla verifica se il 7 "titolo" di cui alla lett. b) cit. sia, rispetto allo specifico provvedimento di confisca che viene in rilievo, autonomo e autosufficiente, ossia svincolato dal sostegno giustificativo correlato alla figura di pericolosità sociale dichiarata incostituzionale e idoneo - nella prospettazione del giudice di merito - a offrire integrale fondamento al provvedimento ablatorio, in tutte le componenti patrimoniali che ha preso ad oggetto» ed aggiunto che «Qualora tale verifica dia esito positivo, la confisca non può essere revocata, basandosi su un titolo non colpito dalla declaratoria di illegittimità». Ne discende, hanno affermato, che il giudice della revocazione — o, nei casi, quale quello in esame, in cui si applica il previgente l'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quello della revoca — non è chiamato ad accertare «che il provvedimento di applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica - anche - ai sensi dell'art. 1, comma 1„ lett. b), cit. sia fornito di adeguata motivazione circa la sussistenza del triplice requisito (delitti commessi abitualmente dal proposto che abbiano effettivamente generato profitti per il predetto, costituenti l'unico suo reddito o, quantomeno, una componente significativa dello stesso) necessario, alla luce della richiamata sentenza del giudice delle leggi, affinché le condotte sintomatiche di pericolosità possano rientrare in via esclusiva nella lett. b) dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011». Tanto, sul rilievo che, laddove, invece, si assegnasse al giudice della revocazione, o della revoca, il compito di rivalutare gli elementi posti a sostegno dell'affermazione dell'ascrivibilità del soggetto alla luce dei canoni interpretativi avallati dalla sentenza n. 24 del 2019 si finirebbe per attribuire, in buona sostanza, alla pronuncia di rigetto quell'attitudine a incidere erga omnes sul provvedimento di confisca divenuto irrevocabile di cui essa si è detto essere priva. Le Sezioni unite hanno, pertanto, concluso nel senso che, nella delibazione della richiesta di revoca della confisca disposta, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, previo inquadramento della pericolosità sociale del proposto nelle fattispecie di cui alle lett. a) e b) del citato art. 1, il giudice della prevenzione non è tenuto ad effettuare una nuova valutazione del materiale probatorio, che è già stato delibato nel contraddittorio delle parti e ritenuto sufficiente a ricavarne la ricorrenza dei presupposti delle misure di prevenzione, per essere il proposto annoverabile anche nella categoria criminologica di cui alla citata lett. b); fermo restando che il fondamento giustificativo della confisca basato sulla categoria criminologica non investita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale deve connotarsi in termini di autonomia e autosufficienza. 8 5. Nella cornice così delineata, deve attestarsi, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, la conformità della valutazione! operata dalla Corte di appello alle precise e puntuali indicazioni che promanano, a livello interpretativo, dagli interventi della Consulta, nella parte in cui ha ribadito che il decreto applicativo della confisca di cui è sollecitata la revoca sia stato adottato sul concorrente presupposto che OR Di AI è persona che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, aver vissuto abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Con il decreto del 27 ottobre 2011, invero, il Tribunale di Latina diede atto dei precedenti penali e delle pendenze del proposto, ne evidenziò la vicinanza ad esponenti di perniciosi ambienti criminali, con i quali egli ha intrattenuto relazioni di affari, sottolineò come la palesata propensione all'illecito ha avuto modo di manifestarsi soprattutto con riferimento a reati suscettibili di !garantire notevole profitto economico sì da consentirgli di acquisire, in difetto di idonei flussi finanziari di origine lecita, un notevole compendio patrimoniale. Nel provvedimento qui impugnato, del resto, la Corte di appello non ha mancato di segnalare, in ossequio ai canoni ermeneutici sopra delineati ed in perfetta aderenza alle informazioni disponibili, che Di AI ha, per un consistente torno di tempo, tratto risorse economiche da attività illecite di varia natura, quali truffa, usura, turbativa d'asta ed estorsioni, impiegando anche, secondo quanto emerso dalle conversazioni intercettate, metodi violenti. I giudici della prevenzione hanno, altresì, spiegato che la definizione dei procedimenti penali instaurati a carico di Di AI mediante l'adozione, in taluni casi, di sentenza di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione o di decreto di archiviazione per carenza di querela non osta all'apprezzamento ed alla valorizzazione degli elementi di fatto ivi accertati — che ha puntualmente indicato alle pagg. 6-15, anche riportando, per stralcio, la motivazione del decreto reso dalla Corte di appello di Roma il 4 ottobre 2012 — in chiave dimostrativa della sua pericolosità sociale. Con la decisione qui sindacata, la Corte di appello ha ulteriormente rilevato che la dettagliata analisi dei provvedimenti resi nel procedimento suggellato dall'applicazione della confisca appare, innanzitutto dal punto di vista metodologico, necessaria in funzione della verifica, che si è detto essere stata compiuta con esito positivo, della sussistenza dei requisiti enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019. Sotto altro aspetto, ha compiutamente illustrato (cfr. pagg. 10-13 e, quindi, 15-17), specie con riferimento ai procedimenti promossi a carico di Di AI per i reati di turbativa d'asta e truffa, le ragioni che la hanno indotta a valorizzare le 9 circostanze ivi emerse a dispetto dell'estinzione del primo e della improcedibilità dell'altro. La Corte di appello, ulteriormente, ha ricordato che il giudice della prevenzione, illo tempore, si è occupato del rapporto tra il tenore di vita e egli incrementi patrimoniali di Di AI ed i redditi di fonte lecita percepiti, nel periodo di interesse, dal proposto, dai suoi familiari e dai terzi intestata ri dei beni, che ha stimato sproporzionati per difetto. Ha, conclusivamente, esposto che «il riferimento all'usura, alla turbativa d'asta, alla truffa, a condotte violente per assicurarsi il profitto da conseguire, quali condotte delittuose reiterate nel tempo, attraverso cui acquisire e\o tutelare le illecite risorse utilizzate per il conseguimento del compendio patrimoniale sottoposto a confisca, affermate nel decreto della Corte di appello del 2012, con cui [...] è stato confermato il provvedimento ablatorio di primo grado, consentano di ritenere che la pericolosità attribuita al Di AI sia quella di cui all'art. 1 lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2011, sottratta al giudizio di illegittimità costituzionale». 6. Al cospetto di un apparato argomentativo completo e coerente con il quadro normativo, il ricorrente articola doglianze che — pur appuntandosi, dichiaratamente, sull'assenza, nel decreto dispositivo della confisca di cui è invocata la revoca, dell'autonoma ed autosufficiente indicazione dell'appartenenza di OR Di AI alla categoria dei soggetti portatori di pericolosità sociale ai sensi dell'art. 1 lett. b) , d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — investono, a ben vedere, il cuore della valutazione effettuata in sede di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ovvero un aspetto che, per quanto sopra enunciato, è coperto dal giudicato e non può essere rimesso in discussione per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019. 7. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di OR Di AI al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'airt. 616, comma :1, primo periodo, cod. proc. pen.. l o
P.Q.M.
. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/01/2023.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24709 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 3 febbraio 2022, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'impugnazione proposta da OR Di AI avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Latina, il 22 gennaio 2020, ha disatteso la richiesta di revoca della confisca dei beni intestati a Di AI, alla moglie, ai figli, ad altri terzi ed a talune società, oltre che le quote delle medesime società. Il provvedimento ablatorio è stato reso nell'ambito di un procedimento di prevenzione instaurato, nel 2011, sul postulato della pericolosità sociale c.d. «generica», ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 27 dic:embre 1956, n. 1423, illo tempore vigente, di OR Di AI, manifestatasi attraverso condotte successive al 1993, e della sproporzione tra i beni da lui posseduti, direttamente o per interposta persona, e le entrate lecite del proposto e di chi ne risultava titolare. Detto procedimento si è concluso con il rigetto della proposta di applicazione di misura di prevenzione personale, per carenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale, e la confisca, con un'unica eccezione, di tutti i beni indicati. Nel 2019, Di AI, ha chiesto la revoca della confisca invocando i principi enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019 e deducendo, in particolare, di essere stato reputato socialmente pericoloso in quanto rientrante, esclusivamente, nella categoria dei soggetti «abitualmente dediti ai traffici delittuosi» — prevista dall'art. 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (e, in precedenza, ancora dall'art. 1 legge 27 dicernbre 1956, n. 1423) - della quale il giudice delle leggi ha sancito l'illegittimità costituzionale. L'adito Tribunale di Latina, il 22 gennaio 2020, ha rigettato la richiesta di revoca sul rilievo dell'ininfluenza della evocata pronunzia della Corte costituzionale sulla misura di prevenzione patrimoniale applicata a OR Di AI, il quale è stato ritenuto soggetto socialmente pericolo, oltre che ai sensi dell'art. 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, disposizione colpita dalla declaratoria di incostituzionalità, anche sulla base di quanto previsto dagli artt. 1, lett. b), e 4 del menzionato corpus normativo, norme, queste, non interessate dalla dichiarazione di incostituzionalità. La Corte di appello di Roma, con il provvedimento qui c:ensurato, ha respinto l'impugnazione (in origine rivolta alla Corte di cassazione che, qualificata l'istanza di revoca ai sensi dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ha disposto, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., la conversione del ricorso in appello) ribadendo che il decreto applicativo della misura di 2 prevenzione di cui è stata chiesta la revoca contiene elementi che attestano l'appartenenza di OR Di AI al novero dei soggetti che vivono abitualmente, almeno in parte, con i proventi di attività delittuose, onde ricorrono senz'altro le condizioni indicate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019. A tal fine, ha affermato che dai procedimenti penali promossi nei confronti di OR Di AI risulta che egli è persona che, forte della contiguità con ambienti di criminalità organizzata, non ha esitato, per un consistente torno di tempo, a ricorrere alla violenza per tutelare i propri interessi economici, anche intervenendo illecitamente nelle procedure esecutive, né disdegnato la pratica dell'usura e dell'estorsione o il ricorso a mezzi truffaldini. 2. OR Di AI propone, con il ministero degli avv.ti Erasmo Fuschillo e PE AN, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale eccepisce violazione di legge sul rilievo che la Corte di appello, pur chiarendo che egli è stato ritenuto soggetto portatore di iDericolosità sociale comune e non qualificata, ha omesso di rilevare come, nella complessiva economia del provvedimento ablatorio di cui è stata chiesta la revoca, egli è stato indicato come soggetto che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dedito a traffici delittuosi, e non anche come soggetto che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi vivere abitualmente, almeno in parte, con i proventi di attività delittuose. Rileva, al riguardo, che l'analisi delle evidenze disponibili -- compiuta alla luce delle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 — mette in luce l'inidoneità degli elementi raccolti nell'originario giudizio di prevenzione a supportare, in via autonoma ed autosufficiente rispetto al profilo interessato dalla pronunzia di illegittimità costituzionale, il giudizio di pericolosità sociale ai sensi dell'art. 1, lett. b) , d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Osserva, in specie: che l'attività usuraria che gli si ascrive si colloca in epoca, il 1993, estranea al perimetro temporale della sua pericolosità sociale, che va dal 2000 al 2006; che in relazione alla contestazione di truffa è stato emesso decreto di archiviazione;
che le conclusioni raggiunte da Tribunale e Corte di appello non tengono conto dei redditi di fonte lecita dia lui prodotti nel lasso di tempo considerato. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. In via di premessa, occorre ricordare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso — con scelta ritenuta non irragionevole da Corte cost. n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015 — soltanto per violazione di legge, giusta il disposto degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Ne consegue, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché, qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 8, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365), che ricorre anche «quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio» (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01), mentre il travisamento della prova rileva solo qualora abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo totalmente erroneo (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01). In detta prospettiva (comune anche al giudizio di revoca,, ai sensi dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, delle misure di prevenzione applicate sulla base del previgente quadro normativo, come chiarito, tra le altre, da Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805 - 01), oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso. 4 3. Il ricorso, concernente il giudizio di pericolosità sociale ci OR Di AI formulato con il decreto applicativo della misura di prevenzione patrimoniale di cui è chiesta la revoca involge la valutazione, operata dalla Corte di appello, degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che, nel sottoporre a complessivo scrutinio le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha, tra l'altro, ritenuto che quella sub b), che consacra la pericolosità di «coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» — per come interpretata negli arresti più recenti di questa Corte di legittimità, antecedenti e successivi ,alla nota decisione della Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, tesi ad estrarre dalla disposizione contenuti di maggiore tassatività descrittiva — non sia in contrasto con i principi costituzionali, mantenendone inalterata la vigenza. La Corte costituzionale ha, in proposito, sottolineato, attraverso il richiamo all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la necessità di una lettura convenzionalmente orientata e «tassativizzante» della fattispecie, in forza della quale la fase prognostica, relativa alla probabilità che il soggetto delinqua in futuro, è necessariamente preceduta da una fase diagnostico-constatativa, destinata all'accertamento, in ottica retrospettiva, degli elementi costitutivi delle cosiddette «fattispecie di pericolosità generica», attraverso un apprezzamento di «fatti», costituenti a loro volta «indicatori» della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge (Sez. 1, n. 24707 del 01/02/2018, Oliveri, Rv. 273361; Sez. 2, n. 26235 del 04/06/2015, Friolo, Rv. 264386; Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264321). Ha ricordato, in particolare, che l'uso dell'aggettivo «delittuoso» comporta che l'attività del proposto debba caratterizzarsi in termini di «delitto» e non di un qualsiasi illecito (Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., Rv. 273976; Sez. 2, n. 16348 del 23/03/2012, Crea, Rv. 252240) e che l'avverbio «abitualmente» viene letto nel senso di richiedere una «realizzazione di attività delittuose [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto» (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, in motivazione), in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate» (Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017, dep. 2018, Bosco, Rv. 271996), talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi» (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272945), mentre il riferimento ai «proventi» di attività delittuose viene, a sua volta, interpretato nel senso di richiedere la «realizzazione di attività delittuose che [...: siano produttive 5 di reddito illecito» e dalle quali sia scaturita un'effettiva derivazione di profitti illeciti (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, in motivazione). Il giudice delle leggi ha, ancora, ricordato che, nell'ambito di questa interpretazione «tassativizzante», la Corte di cassazione — in sede di interpretazione del requisito normativo degli «elementi di fatto» su cui l'applicazione della misura deve basarsi — fa confluire anche considerazioni attinenti alle modalità di accertamento in giudizio di tali elementi della fattispecie. Pur muovendo dal presupposto che «il giudice della misura di prevenzione può ricostruire in via totalmente autonoma gli episodi storici in questione — anche in assenza di procedimento penale correlato — in virtù della assenza di pregiudizialità e della possibilità di azione autonoma di prevenzione» (Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., in motivazione), è stato, invero, precisato: che non sono sufficienti meri indizi, perché la locuzione utilizzata va considerata volutamente diversa e più rigorosa di quella utilizzata dall'art. 4 del d.lgs. ,d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per l'individuazione delle categorie di cosiddetta pericolosità qualificata, dove si parla di «indiziati» (Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D'Alessandro, Rv. 272267); che l'esistenza di una sentenza di proscioglimento nel merito per un determinato fatto impedisce, alla luce anche del disposto dell'art. 28, comma 1, lett. b) , che esso possa essere assunto a fondamento della misura, salvo alcune ipotesi eccezionali (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264319); che occorre un pregresso accertamento in sede penale, che può discendere da una sentenza di condanna oppure da una sentenza di proscioglimento per prescrizione, amnistia o indulto che contenga in motivazione un accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte di quel soggetto. La Corte costituzionale ha, quindi, conclusivamente affermato che le «categorie di delitto» che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione in virtù del triplice requisito — da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il giudice , dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cosi:.) — per cui deve trattarsi di: a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto;
b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui;
c) i quali a loro volta costituiscano — o abbiano costituito in una determinata epoca — l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito. L'analisi del complessivo sviluppo delle argomentazioni espresse dalla Corte Costituzionale ha portato la giurisprudenza di legittimità a ritenere (pur con le precisazioni ed i distinguo operati da Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, Fiorentino, in motivazione, al punto 7.2) che la tipologia di decisione emessa — quanto ai 6 contenuti della previsione di legge superstite — sia quella di una c.d. «interpretativa di rigetto», che, nel comporre II denunziato contrasto tra la norma di legge ordinaria e il contenuto di quelle costituzionali, descrive il percorso interpretativo idoneo ad evitare la demolizione della prima, riconoscendolo, in larga misura, in quello già espresso in numerosi arresti da questa Corte di legittimità e così sprigionando una forza conformativa cui fa pendant il dovere del giudice di profondere, al riguardo, adeguato impegno motivatorio. 4. Per quanto concerne l'incidenza della menzionata decisione della Corte costituzionale sulle misure di prevenzione disposte, con provvedimento definitivo, ai sensi sia dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che della successiva lett. b), la giurisprudenza di legittimità, nel suo consesso più rappresentativo (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021)('FTFtino, in motivazione, al punto 7.3), ha, tuttavia, chiarito il «valore persuasivo» proprio dell'interpretazione adeguatrice avallata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 in relazione all'art. 1, lett. b), cit. è privo di attitudine a incidere sul giudicato formatosi in relazione al provvedimento che dispone la confisca di prevenzione. In proposito, rilevato che, «proprio per il suo collocarsi esclusivamente sul piano delle interpretazioni costituzionalmente conformi e per la indiscussa carenza di efficacia erga omnes, la sentenza interpretativa di rigetto è inhdonea a rimettere in discussione il giudicato formatosi sul provvedimento di confisca di prevenzione», le Sezioni unite hanno espressamente richiamato la decisione (Sez. 6, n. 29551 del 07/10/2020, Terenzio, Rv. 279845 - 02) resa a fronte di una fattispecie relativa a confisca disposta in relazione alla riconosciuta pericolosità del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, n. 159, nella quale è stato sottolineato come le sentenze della Corte costituzionale, nella parte in cui dichiarino l'infondatezza della questione sollevata fornendo indicazioni interpretative che escludano il vizio di incostituzionalità, non consentano la revoca dei provvedimenti definitivi, potendo «costituire solamente un autorevole punto di riferimento per l'interpretazione della disciplina in questione nei procedimenti pendenti, non anche svolgere una valenza "demolitoria" rispetto alle decisioni che hanno acquisito carattere di definitività procedimentale». Le Sezioni unite hanno, quindi specificamente esaminato l'ipotesi, frequente nella prassi e ricorrente anche nel caso de quo agitur, in cui la confisca risulti disposta sulla base di un «doppio titolo», ossia sulla base dell'inscrizione del proposto sia nella categoria soggettiva di cui alla lett. a), del comma 1 dell'art. 1, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, sia in quella di cui alla lett. b). In tali ipotesi, hanno affermato, «l'ovvia fondatezza della richiesta di revocazione con riguardo alla lett. a) cit. deve accompagnarsi alla verifica se il 7 "titolo" di cui alla lett. b) cit. sia, rispetto allo specifico provvedimento di confisca che viene in rilievo, autonomo e autosufficiente, ossia svincolato dal sostegno giustificativo correlato alla figura di pericolosità sociale dichiarata incostituzionale e idoneo - nella prospettazione del giudice di merito - a offrire integrale fondamento al provvedimento ablatorio, in tutte le componenti patrimoniali che ha preso ad oggetto» ed aggiunto che «Qualora tale verifica dia esito positivo, la confisca non può essere revocata, basandosi su un titolo non colpito dalla declaratoria di illegittimità». Ne discende, hanno affermato, che il giudice della revocazione — o, nei casi, quale quello in esame, in cui si applica il previgente l'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quello della revoca — non è chiamato ad accertare «che il provvedimento di applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica - anche - ai sensi dell'art. 1, comma 1„ lett. b), cit. sia fornito di adeguata motivazione circa la sussistenza del triplice requisito (delitti commessi abitualmente dal proposto che abbiano effettivamente generato profitti per il predetto, costituenti l'unico suo reddito o, quantomeno, una componente significativa dello stesso) necessario, alla luce della richiamata sentenza del giudice delle leggi, affinché le condotte sintomatiche di pericolosità possano rientrare in via esclusiva nella lett. b) dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011». Tanto, sul rilievo che, laddove, invece, si assegnasse al giudice della revocazione, o della revoca, il compito di rivalutare gli elementi posti a sostegno dell'affermazione dell'ascrivibilità del soggetto alla luce dei canoni interpretativi avallati dalla sentenza n. 24 del 2019 si finirebbe per attribuire, in buona sostanza, alla pronuncia di rigetto quell'attitudine a incidere erga omnes sul provvedimento di confisca divenuto irrevocabile di cui essa si è detto essere priva. Le Sezioni unite hanno, pertanto, concluso nel senso che, nella delibazione della richiesta di revoca della confisca disposta, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, previo inquadramento della pericolosità sociale del proposto nelle fattispecie di cui alle lett. a) e b) del citato art. 1, il giudice della prevenzione non è tenuto ad effettuare una nuova valutazione del materiale probatorio, che è già stato delibato nel contraddittorio delle parti e ritenuto sufficiente a ricavarne la ricorrenza dei presupposti delle misure di prevenzione, per essere il proposto annoverabile anche nella categoria criminologica di cui alla citata lett. b); fermo restando che il fondamento giustificativo della confisca basato sulla categoria criminologica non investita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale deve connotarsi in termini di autonomia e autosufficienza. 8 5. Nella cornice così delineata, deve attestarsi, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, la conformità della valutazione! operata dalla Corte di appello alle precise e puntuali indicazioni che promanano, a livello interpretativo, dagli interventi della Consulta, nella parte in cui ha ribadito che il decreto applicativo della confisca di cui è sollecitata la revoca sia stato adottato sul concorrente presupposto che OR Di AI è persona che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, aver vissuto abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Con il decreto del 27 ottobre 2011, invero, il Tribunale di Latina diede atto dei precedenti penali e delle pendenze del proposto, ne evidenziò la vicinanza ad esponenti di perniciosi ambienti criminali, con i quali egli ha intrattenuto relazioni di affari, sottolineò come la palesata propensione all'illecito ha avuto modo di manifestarsi soprattutto con riferimento a reati suscettibili di !garantire notevole profitto economico sì da consentirgli di acquisire, in difetto di idonei flussi finanziari di origine lecita, un notevole compendio patrimoniale. Nel provvedimento qui impugnato, del resto, la Corte di appello non ha mancato di segnalare, in ossequio ai canoni ermeneutici sopra delineati ed in perfetta aderenza alle informazioni disponibili, che Di AI ha, per un consistente torno di tempo, tratto risorse economiche da attività illecite di varia natura, quali truffa, usura, turbativa d'asta ed estorsioni, impiegando anche, secondo quanto emerso dalle conversazioni intercettate, metodi violenti. I giudici della prevenzione hanno, altresì, spiegato che la definizione dei procedimenti penali instaurati a carico di Di AI mediante l'adozione, in taluni casi, di sentenza di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione o di decreto di archiviazione per carenza di querela non osta all'apprezzamento ed alla valorizzazione degli elementi di fatto ivi accertati — che ha puntualmente indicato alle pagg. 6-15, anche riportando, per stralcio, la motivazione del decreto reso dalla Corte di appello di Roma il 4 ottobre 2012 — in chiave dimostrativa della sua pericolosità sociale. Con la decisione qui sindacata, la Corte di appello ha ulteriormente rilevato che la dettagliata analisi dei provvedimenti resi nel procedimento suggellato dall'applicazione della confisca appare, innanzitutto dal punto di vista metodologico, necessaria in funzione della verifica, che si è detto essere stata compiuta con esito positivo, della sussistenza dei requisiti enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019. Sotto altro aspetto, ha compiutamente illustrato (cfr. pagg. 10-13 e, quindi, 15-17), specie con riferimento ai procedimenti promossi a carico di Di AI per i reati di turbativa d'asta e truffa, le ragioni che la hanno indotta a valorizzare le 9 circostanze ivi emerse a dispetto dell'estinzione del primo e della improcedibilità dell'altro. La Corte di appello, ulteriormente, ha ricordato che il giudice della prevenzione, illo tempore, si è occupato del rapporto tra il tenore di vita e egli incrementi patrimoniali di Di AI ed i redditi di fonte lecita percepiti, nel periodo di interesse, dal proposto, dai suoi familiari e dai terzi intestata ri dei beni, che ha stimato sproporzionati per difetto. Ha, conclusivamente, esposto che «il riferimento all'usura, alla turbativa d'asta, alla truffa, a condotte violente per assicurarsi il profitto da conseguire, quali condotte delittuose reiterate nel tempo, attraverso cui acquisire e\o tutelare le illecite risorse utilizzate per il conseguimento del compendio patrimoniale sottoposto a confisca, affermate nel decreto della Corte di appello del 2012, con cui [...] è stato confermato il provvedimento ablatorio di primo grado, consentano di ritenere che la pericolosità attribuita al Di AI sia quella di cui all'art. 1 lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2011, sottratta al giudizio di illegittimità costituzionale». 6. Al cospetto di un apparato argomentativo completo e coerente con il quadro normativo, il ricorrente articola doglianze che — pur appuntandosi, dichiaratamente, sull'assenza, nel decreto dispositivo della confisca di cui è invocata la revoca, dell'autonoma ed autosufficiente indicazione dell'appartenenza di OR Di AI alla categoria dei soggetti portatori di pericolosità sociale ai sensi dell'art. 1 lett. b) , d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — investono, a ben vedere, il cuore della valutazione effettuata in sede di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ovvero un aspetto che, per quanto sopra enunciato, è coperto dal giudicato e non può essere rimesso in discussione per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019. 7. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di OR Di AI al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'airt. 616, comma :1, primo periodo, cod. proc. pen.. l o
P.Q.M.
. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/01/2023.