Sentenza 23 gennaio 2012
Massime • 1
Nel caso in cui il difensore di fiducia che abbia ricevuto l'avviso per l'udienza rinunzi all'incarico prima della sua celebrazione, il giudice può provvedere alla nomina di un difensore d'ufficio all'udienza stessa, atteso che la suddetta rinunzia non ha effetto immediato, essendo il difensore di fiducia rinunciante ancora onerato della difesa dell'imputato fino all'intervento di tale nomina.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2012, n. 14348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14348 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 23/01/2012
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 174
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 16818/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA SO N. IL 12/11/1969;
avverso la sentenza n. 3193/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 11/12/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P. Gaeta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Fioravanti in sost. avv. (Ndr:
testo originale non comprensibile);
Udito il difensore Avv. Ciuffi.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione UE SO avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 11 dicembre 2009 con la quale è stata confermata la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di lesioni personali volontarie in danno di AR IA e di sua moglie RO LA nonché dei reati di ingiurie continuate in danno delle stesse persone offese, fatti commessi il 10 settembre 2006. La Corte territoriale ha peraltro attenuato la pena concedendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante e alla recidiva.
Deduce il ricorrente la nullità del processo, per violazione dell'art. 97 c.p.p., comma 3, artt. 107, 178 e 179 c.p.p.. Come già eccepito nei motivi di appello, avrebbe dovuto rilevarsi la nullità dell'intero giudizio di primo grado e degli atti susseguenti posto che l'imputato non era stato assistito nella maniera corretta. I difensori di fiducia dell'imputato avevano rinunciato al mandato comunicando tale decisione al giudice il 13 febbraio 2008. Il Tribunale, anziché nominare immediatamente un difensore ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 3, per la udienza già fissata del 4 marzo 2008, aveva atteso fino a tale data per nominare in quella occasione un difensore di ufficio immediatamente reperibile. Nelle more l'imputato era rimasto privo di difensore e, considerato che era contumace, anche di una strategia difensiva adeguata. In data 3 gennaio 2012 è stata depositata una memoria nell'interesse delle parti civili, nelle quali si dava atto della presenza, nel fascicolo processuale, di una nomina in originale, di difensore di fiducia (nella persona dell'avv. Maggiolo) recante la data del 3 marzo 2008 e di un fax, spedito al Gup di Firenze il 4 marzo a firma del predetto avv. Maggiolo, con richieste di informazioni, pervenuto peraltro alla cancelleria penale del Tribunale procedente, ad udienza (quella del 4 marzo) già conclusa.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La Corte di merito, alla quale la questione era già stata posta, ha correttamente disatteso la eccezione di nullità ponendo in evidenza che, una volta formalizzata la rinuncia al mandato, l'imputato aveva la facoltà di nominare altro difensore di fiducia, facoltà peraltro esercitata con la nomina, il giorno prima della udienza di rinvio, del predetto avv. Maggiolo;
al giudice incombeva l'obbligo di nominare un difensore di ufficio, onere invece assolto alla udienza di rinvio.
La giurisprudenza di questa Corte ha già posto in evidenza che, comunque, è legittima la nomina, in qualità di difensore di ufficio dell'imputato rimasto privo di difesa a seguito di rinuncia all'incarico del difensore di fiducia, di un avvocato non individuato nell'elenco di cui all'art. 97 c.p.p., comma 2 ma immediatamente reperibile (rv 242542).
D'altra parte la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia al quale sia stato notificato l'avviso di udienza non ha effetto immediato, essendo il difensore di fiducia rinunciante ancora onerato della difesa dell'imputato fino alla nomina del difensore di ufficio o, eventualmente, di altro di fiducia (rv 234698). Consegue da ciò che la eccezione della parte deve ritenersi infondata dal momento che l'imputato è sempre risultato assistito da un difensore, di fiducia o di ufficio, e che la modalità di individuazione del difensore di ufficio non è indicativa della esistenza o meno della difesa tecnica, comunque garantita. Infine la difesa non ha indicato e tantomeno specificato, come pure avrebbe dovuto nella illustrazione del necessario profilo dell'interesse alla questione posta, la ragione per la quale la nomina del difensore di ufficio nel caso di specie avrebbe determinato un deficit nella assicurazione dei diritti difensivi del ricorrente.
Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate complessivamente come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese della parte civile, che liquida in Euro 1000,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2012