CASS
Sentenza 19 giugno 2023
Sentenza 19 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/06/2023, n. 26284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26284 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ON PE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/07/2022 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico AN EL Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi, per il ricorrente, l'avvocato Guido Contestabile, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 19 luglio 2022, e depositata il 27 gennaio 2023, il Tribunale di Reggio Calabria ha disposto l'applicazione nei confronti di PE ON della custodia cautelare in carcere, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria, avverso il Penale Sent. Sez. 3 Num. 26284 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 26/04/2023 provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria aveva rigettato la richiesta di misura per assenza di esigenze cautelari. La misura cautelare nei confronti di PE ON è stata disposta dal Tribunale per i reati di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola non meglio individuata, in data 5 marzo 2018, con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. Sono state ravvisate le esigenze cautelari determinate dal pericolo di reiterazione della stessa specie di quelli per cui si procede. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale indicata in epigrafe PE ON, con atto sottoscritto dall'avvocato Guido Contestabile, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 273, cod. proc. pen., e 2, 4 e 7, legge n. 895 del 1967, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si deduce che i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente si fondano esclusivamente sull'intercettazione captata in data 5 marzo 2018 sull'utenza telefonica in uso al coindagato PE IN, relativa ad una conversazione intrattenuta con un soggetto non meglio identificato, nella quale si fa riferimento ad un appuntamento a cui IN si sarebbe recato armato, per accompagnare PA EO, unitamente a CE CC TE, anch'egli armato, e nella quale si allude ad un terzo soggetto che si era presentato con una pistola, e che, secondo l'erronea ricostruzione del Tribunale, sarebbe identificabile nel ON. Si precisa che l'ordinanza impugnata ha dedotto tale circostanza dal fatto che il ricorrente avrebbe dovuto incontrare PA EO per confrontarsi sulla interruzione della relazione sentimentale con sua figlia AT ON, e che al momento dei saluti il IN si era accorto della codetenzione dell'arma da parte di taluno dei presenti ed il suo atteggiamento fu quello di mostrare la dotazione della propria pistola. Si evidenzia che il ricorrente non è mai stato intercettato personalmente e che, nella conversazione captata, non viene mai nominato, con conseguente ragionevole dubbio su chi fosse il reale detentore della «pistolazza» nominata nella intercettazione, anche perché sia IN sia TE si erano presentati armati all'incontro. Si osserva, inoltre, che, secondo un principio consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, le conversazioni intercettate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, se non devono, necessariamente trovare riscontro in elementi esterni, laddove siano gravi, precise e concordanti, debbono comunque essere valutate secondo criteri di linearità logica (si cita Sez. 4, n. 18070 del 10/05/2021, Chiriac). 2 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Si deduce che la motivazione dell'ordinanza impugnata è illegittima perché si limita ad una mera enunciazione delle esigenze cautelari, senza confrontarsi né con il precedente provvedimento emesso dal G.i.p., il quale aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura proprio per l'assenza di esigenze cautelari, né con la circostanza che la condotta del ricorrente si sarebbe arrestata nel 2018, e quindi in epoca lontana per affermare la sussistenza del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato. Si osserva, sul punto, che a seguito della modifica intervenuta sull'art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., ad opera della legge 16 aprile 2015, n.47, il presupposto legittimante l'applicazione di una misura cautelare è la sussistenza di un pericolo di fuga e di reiterazione del reato non solo concreto, ma anche attuale, che deve dedursi dalla sussistenza di elementi oggettivi e verificabili. Si evidenzia, ancora, che secondo l'orientamento maggioritario accolto dalla giurisprudenza di legittimità, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato attiene alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (si cita Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, dep. 2016, Garrone, Rv. 266988-01). Si conclude rilevando che gli elementi presi in considerazione dal Tribunale per giustificare l'applicazione della misura custodiale non si rivelano pregnanti, atteso che: a) il ricorrente ha riportato una sola pronuncia di condanna, peraltro risalente nel tempo, per il reato di detenzione abusiva di armi commesso nel 2003; b) il suo presunto inserimento in contesti associativi non è stato accertato con sentenza passata in giudicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Fondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la conclusione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola a carico di PE ON, deducendo, in particolare, che lo stesso non solo non è stato mai intercettato personalmente, ma non è stato nemmeno nominato nella conversazione ritenuta decisiva a suo carico. 3 2.1. Ai fini dell'esame delle censure appena sintetizzate, appare utile una premessa sulla nozione di gravi indizi ai fini dell'applicazione delle misure cautelari personali e sul sindacato riservato in materia alla Corte di cassazione. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e, tuttavia, consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, per mezzo della futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (così, tra le tante, Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, Inegbedion, Rv. 275699-02, e Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657-01). In coerenza con questa indicazione di carattere generale, si è anche precisato che: a) in tema di misure cautelari personali, un indizio può definirsi "grave" qualora sia pertinente rispetto al fatto da provare, idoneo ad esprimere una elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto e dotato di un elevato grado di capacità dimostrativa de fatto da provare (così Sez. 6, n. 26115 del 11/06/2020, Pesce, Rv. 279610-01); b) nel caso in cui sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio della motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la verifica, delle ragioni affermative della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e il controllo della congruenza della motivazione devono, nel caso di dubbio, tener conto della regola di giudizio del favor rei, da cui consegue che, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'indagato, che può essere accantonato solo qualora risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (v., tra le altre, Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, Inegbedion, Rv. 275699-01, e Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, Rv. 250243-01). Inoltre, per quanto di diretto interesse in questa sede, si è più volte osservato che, in tema di misure cautelari personali, sebbene per la loro applicazione sia necessaria un probatio minor di quella richiesta per la condanna, essendo sufficiente una qualificata probabilità di colpevolezza, occorre tuttavia che l'identificazione del soggetto nei confronti del quale si procede sia certa (così Sez. 3, n. 30056 del 25/02/2021, Martella, Rv. 282232-01, e Sez. 5, n. 9192 del 07/02/2007, Vallelunga, Rv. 236258-01, relativa proprio ad una identificazione operata sulla base di conversazioni oggetto di intercettazioni). 4 2.2. L'ordinanza impugnata ha desunto i gravi indizi di colpevolezza per i reati di detenzione e porto illegale di armi a carico dell'attuale ricorrente sulla base di conversazioni sempre intercorse tra terze persone, ed oggetto di intercettazioni. Secondo quanto esposto dal Tribunale, il quale ha riportato testualmente le trascrizioni delle conversazioni intercettate, l'attuale ricorrente, PE ON, è il padre di una ragazza, la quale aveva avuto un rapporto sentimentale con PA EO, amico di PE IN, titolare dell'utenza sottoposta ad intercettazioni, e, zar siccome non si era rassegnata alla conclusione di tale relazione, aveva chiesto l'intervento del genitore. In particolare, l'ordinanza: a) riporta 'diverse conversazioni tra PE IN e la fidanzata o altre persone non identificate, avvenute in data 19 febbraio 2018, nelle quali si paventava il rischio di un attentato in danno di PA EO, perché responsabile di aver troncato il rapporto con la figlia dell'attuale ricorrente;
b) segnala poi, che, per quanto emerge dalle conversazioni intercorse il pomeriggio del 5 marzo 2018, PE IN in quel momento si era recato, a bordo di un veicolo e armato, in compagnia di PA EO e di CE CC TE, in prossimità di Taurianova, ossia in zona vicina a quella di residenza della famiglia ON, poi PA EO era sceso dal veicolo da solo, si era allontanato e, dopo un certo periodo di tempo, era ritornato dagli amici;
c) rappresenta, quindi, che, in una conversazione intercorsa la sera del medesimo 5 marzo 2018, a partire dalle ore 20,24, la figlia dell'attuale ricorrente parla con CE CC NF della sua disperazione per la rottura del fidanzamento e dice di aver coinvolto il padre, il quale a sua volta aveva chiesto l'intervento di parenti per far riprendere il rapporto;
d) trascrive, infine, una conversazione intercorsa a partire dalle ore 21,00 sempre del 5 marzo 2018, tra PE IN ed altra persona non identificata, parla di un appuntamento al quale egli si era recato con la pistola addossa, e aggiunge: «Quando è venuto a salutarci, si è vista una sorta di pistolazza così L.] aveva la pistola qua ... però aveva la pistola il cornuto». L'ordinanza precisa che i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'attuale ricorrente si fondano proprio sulla conversazione intercorsa a partire dalle ore 21,00 del 5 marzo 2018, tra PE IN ed altra persona non identificata, in quanto la persona indicata come armata non può che essere PE ON, siccome lo stesso, per quanto risulta dalle altre conversazioni intercettate, aveva preteso un incontro chiarificatore con PA EO, per comprendere i motivi della rottura dei fidanzamento tra quest'ultimo e la figlia. 2.3. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata sono viziate perché non offrono elementi univoci per identificare, in termini di qualificata probabilità di colpevolezza, la persona di PE ON come l'uomo visto armato di pistola da PE IN. 5 Ir i Pre dnte Invero, va rilevato che: a) PE IN ed il suo interlocutore non fanno mai il nome della persona armata, e non compiono neppure un riferimento specificativo utile per individuarla;
b) non può ritenersi improbabile che PE ON, così come l'antagonista" PA EO, si sia recato all'appuntamento in compagnia di altri, e che sia stato uno di questi ad aver portal7a l'arma. In altri termini, l'ordinanza impugnata non espone un discorso giustificativo idoneo a far ritenere sussistente una qualificata e preponderante probabilità che l'uomo visto armato di pistola da PE IN sia proprio PE ON. 3. La fondatezza delle censure determina l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per nuovo giudizio in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. Restano assorbite, allo stato, le questioni relative alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il Giudice del rinvio esaminerà, alla luce di tutti gli atti disponibili, il profilo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di PE ON, evitando di incorrere nei vizi motivazionali rilevati in precedenza al § 2.3., e, qualora pervenga ad un giudizio affermativo in ordine agli stessi, apprezzerà il profilo delle esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria. Così deciso il 26/04/2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico AN EL Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi, per il ricorrente, l'avvocato Guido Contestabile, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 19 luglio 2022, e depositata il 27 gennaio 2023, il Tribunale di Reggio Calabria ha disposto l'applicazione nei confronti di PE ON della custodia cautelare in carcere, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria, avverso il Penale Sent. Sez. 3 Num. 26284 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 26/04/2023 provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria aveva rigettato la richiesta di misura per assenza di esigenze cautelari. La misura cautelare nei confronti di PE ON è stata disposta dal Tribunale per i reati di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola non meglio individuata, in data 5 marzo 2018, con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. Sono state ravvisate le esigenze cautelari determinate dal pericolo di reiterazione della stessa specie di quelli per cui si procede. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale indicata in epigrafe PE ON, con atto sottoscritto dall'avvocato Guido Contestabile, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 273, cod. proc. pen., e 2, 4 e 7, legge n. 895 del 1967, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si deduce che i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente si fondano esclusivamente sull'intercettazione captata in data 5 marzo 2018 sull'utenza telefonica in uso al coindagato PE IN, relativa ad una conversazione intrattenuta con un soggetto non meglio identificato, nella quale si fa riferimento ad un appuntamento a cui IN si sarebbe recato armato, per accompagnare PA EO, unitamente a CE CC TE, anch'egli armato, e nella quale si allude ad un terzo soggetto che si era presentato con una pistola, e che, secondo l'erronea ricostruzione del Tribunale, sarebbe identificabile nel ON. Si precisa che l'ordinanza impugnata ha dedotto tale circostanza dal fatto che il ricorrente avrebbe dovuto incontrare PA EO per confrontarsi sulla interruzione della relazione sentimentale con sua figlia AT ON, e che al momento dei saluti il IN si era accorto della codetenzione dell'arma da parte di taluno dei presenti ed il suo atteggiamento fu quello di mostrare la dotazione della propria pistola. Si evidenzia che il ricorrente non è mai stato intercettato personalmente e che, nella conversazione captata, non viene mai nominato, con conseguente ragionevole dubbio su chi fosse il reale detentore della «pistolazza» nominata nella intercettazione, anche perché sia IN sia TE si erano presentati armati all'incontro. Si osserva, inoltre, che, secondo un principio consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, le conversazioni intercettate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, se non devono, necessariamente trovare riscontro in elementi esterni, laddove siano gravi, precise e concordanti, debbono comunque essere valutate secondo criteri di linearità logica (si cita Sez. 4, n. 18070 del 10/05/2021, Chiriac). 2 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Si deduce che la motivazione dell'ordinanza impugnata è illegittima perché si limita ad una mera enunciazione delle esigenze cautelari, senza confrontarsi né con il precedente provvedimento emesso dal G.i.p., il quale aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura proprio per l'assenza di esigenze cautelari, né con la circostanza che la condotta del ricorrente si sarebbe arrestata nel 2018, e quindi in epoca lontana per affermare la sussistenza del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato. Si osserva, sul punto, che a seguito della modifica intervenuta sull'art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., ad opera della legge 16 aprile 2015, n.47, il presupposto legittimante l'applicazione di una misura cautelare è la sussistenza di un pericolo di fuga e di reiterazione del reato non solo concreto, ma anche attuale, che deve dedursi dalla sussistenza di elementi oggettivi e verificabili. Si evidenzia, ancora, che secondo l'orientamento maggioritario accolto dalla giurisprudenza di legittimità, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato attiene alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (si cita Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, dep. 2016, Garrone, Rv. 266988-01). Si conclude rilevando che gli elementi presi in considerazione dal Tribunale per giustificare l'applicazione della misura custodiale non si rivelano pregnanti, atteso che: a) il ricorrente ha riportato una sola pronuncia di condanna, peraltro risalente nel tempo, per il reato di detenzione abusiva di armi commesso nel 2003; b) il suo presunto inserimento in contesti associativi non è stato accertato con sentenza passata in giudicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Fondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la conclusione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola a carico di PE ON, deducendo, in particolare, che lo stesso non solo non è stato mai intercettato personalmente, ma non è stato nemmeno nominato nella conversazione ritenuta decisiva a suo carico. 3 2.1. Ai fini dell'esame delle censure appena sintetizzate, appare utile una premessa sulla nozione di gravi indizi ai fini dell'applicazione delle misure cautelari personali e sul sindacato riservato in materia alla Corte di cassazione. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e, tuttavia, consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, per mezzo della futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (così, tra le tante, Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, Inegbedion, Rv. 275699-02, e Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657-01). In coerenza con questa indicazione di carattere generale, si è anche precisato che: a) in tema di misure cautelari personali, un indizio può definirsi "grave" qualora sia pertinente rispetto al fatto da provare, idoneo ad esprimere una elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto e dotato di un elevato grado di capacità dimostrativa de fatto da provare (così Sez. 6, n. 26115 del 11/06/2020, Pesce, Rv. 279610-01); b) nel caso in cui sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio della motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la verifica, delle ragioni affermative della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e il controllo della congruenza della motivazione devono, nel caso di dubbio, tener conto della regola di giudizio del favor rei, da cui consegue che, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'indagato, che può essere accantonato solo qualora risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (v., tra le altre, Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, Inegbedion, Rv. 275699-01, e Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, Rv. 250243-01). Inoltre, per quanto di diretto interesse in questa sede, si è più volte osservato che, in tema di misure cautelari personali, sebbene per la loro applicazione sia necessaria un probatio minor di quella richiesta per la condanna, essendo sufficiente una qualificata probabilità di colpevolezza, occorre tuttavia che l'identificazione del soggetto nei confronti del quale si procede sia certa (così Sez. 3, n. 30056 del 25/02/2021, Martella, Rv. 282232-01, e Sez. 5, n. 9192 del 07/02/2007, Vallelunga, Rv. 236258-01, relativa proprio ad una identificazione operata sulla base di conversazioni oggetto di intercettazioni). 4 2.2. L'ordinanza impugnata ha desunto i gravi indizi di colpevolezza per i reati di detenzione e porto illegale di armi a carico dell'attuale ricorrente sulla base di conversazioni sempre intercorse tra terze persone, ed oggetto di intercettazioni. Secondo quanto esposto dal Tribunale, il quale ha riportato testualmente le trascrizioni delle conversazioni intercettate, l'attuale ricorrente, PE ON, è il padre di una ragazza, la quale aveva avuto un rapporto sentimentale con PA EO, amico di PE IN, titolare dell'utenza sottoposta ad intercettazioni, e, zar siccome non si era rassegnata alla conclusione di tale relazione, aveva chiesto l'intervento del genitore. In particolare, l'ordinanza: a) riporta 'diverse conversazioni tra PE IN e la fidanzata o altre persone non identificate, avvenute in data 19 febbraio 2018, nelle quali si paventava il rischio di un attentato in danno di PA EO, perché responsabile di aver troncato il rapporto con la figlia dell'attuale ricorrente;
b) segnala poi, che, per quanto emerge dalle conversazioni intercorse il pomeriggio del 5 marzo 2018, PE IN in quel momento si era recato, a bordo di un veicolo e armato, in compagnia di PA EO e di CE CC TE, in prossimità di Taurianova, ossia in zona vicina a quella di residenza della famiglia ON, poi PA EO era sceso dal veicolo da solo, si era allontanato e, dopo un certo periodo di tempo, era ritornato dagli amici;
c) rappresenta, quindi, che, in una conversazione intercorsa la sera del medesimo 5 marzo 2018, a partire dalle ore 20,24, la figlia dell'attuale ricorrente parla con CE CC NF della sua disperazione per la rottura del fidanzamento e dice di aver coinvolto il padre, il quale a sua volta aveva chiesto l'intervento di parenti per far riprendere il rapporto;
d) trascrive, infine, una conversazione intercorsa a partire dalle ore 21,00 sempre del 5 marzo 2018, tra PE IN ed altra persona non identificata, parla di un appuntamento al quale egli si era recato con la pistola addossa, e aggiunge: «Quando è venuto a salutarci, si è vista una sorta di pistolazza così L.] aveva la pistola qua ... però aveva la pistola il cornuto». L'ordinanza precisa che i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'attuale ricorrente si fondano proprio sulla conversazione intercorsa a partire dalle ore 21,00 del 5 marzo 2018, tra PE IN ed altra persona non identificata, in quanto la persona indicata come armata non può che essere PE ON, siccome lo stesso, per quanto risulta dalle altre conversazioni intercettate, aveva preteso un incontro chiarificatore con PA EO, per comprendere i motivi della rottura dei fidanzamento tra quest'ultimo e la figlia. 2.3. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata sono viziate perché non offrono elementi univoci per identificare, in termini di qualificata probabilità di colpevolezza, la persona di PE ON come l'uomo visto armato di pistola da PE IN. 5 Ir i Pre dnte Invero, va rilevato che: a) PE IN ed il suo interlocutore non fanno mai il nome della persona armata, e non compiono neppure un riferimento specificativo utile per individuarla;
b) non può ritenersi improbabile che PE ON, così come l'antagonista" PA EO, si sia recato all'appuntamento in compagnia di altri, e che sia stato uno di questi ad aver portal7a l'arma. In altri termini, l'ordinanza impugnata non espone un discorso giustificativo idoneo a far ritenere sussistente una qualificata e preponderante probabilità che l'uomo visto armato di pistola da PE IN sia proprio PE ON. 3. La fondatezza delle censure determina l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per nuovo giudizio in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. Restano assorbite, allo stato, le questioni relative alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il Giudice del rinvio esaminerà, alla luce di tutti gli atti disponibili, il profilo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di PE ON, evitando di incorrere nei vizi motivazionali rilevati in precedenza al § 2.3., e, qualora pervenga ad un giudizio affermativo in ordine agli stessi, apprezzerà il profilo delle esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria. Così deciso il 26/04/2023 Il Consigliere estensore