Sentenza 18 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/03/2002, n. 3937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3937 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2002 |
Testo completo
ce 039 37 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREM SEZION TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.2349/2001 Presidente Dott. Pasquale REALE Dott. Antonio MERONE Consigliere Consigliere Cron. 3172 Dott. Giuseppe FALCONE CECCHERINI Consigliere Rep. Dott. Aldo DI BLASI Consigliere Ud. 13/12/2001Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi - Ricorso INVIM SEN TENZA proposto da soggetto diverso sul ricorso proposto da: da quello nei cui confronti risulta MANTERO INVESTIMENTI S.R.L., con sede in Como, in emessa la sentenza. Mancata prova persona del proprio Consigliere delegato e legale della legittimazione. rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Consequenze. viale Mazzini n. 9, presso lo Studio dell'Avv. Livia Salvini, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'Avv. Paolo M. Tabellini di CHсбобим Milano, giusta procura speciale a margine del ricorso, - ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, non costituita 5 9 intimata 5 2 1 per la Cassazione della sentenza n.339/04/99 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano - Sez.4, in data 30-09-1999, depositata il 14-12-1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito l'Avv. Tabellini per la ricorrente. udito il Pubblico Ministero dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio di Registro di Como, con avviso n. 931V002025, notificato 1'8-11-1995, rettificava, ai fini INVIM, il vendutivalore iniziale e finale di alcuni immobili dalla s.r.l. Riccardo Mantero, alla S.p.A. Mantero iniziale, свини Seta. In particolare, veniva ridotto il valore dichiarato in L.10.780.764.597, a L.1.746.632.000, non ammettendo in deduzione spese per L.2.830.086.310, in quanto non documentate, e veniva elevato il valore finale, dichiarato in L.16.400.000.000, a L.23.650.000.000. L'impugnazione, proposta dalla Mantero Seta S.p.A., veniva rigettata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Como, con decisione n.94-03-97. 2 L'interposto appello della soccombente società veniva respinto, con la decisione in epigrafe indicata, nella considerazione dell'infondatezza dell'unico motivo di doglianza, consistente nella prospettata illegittimità dell'avviso di accertamento. Con ricorso notificato il 24-01-2001 la Mantero Investimenti s.r.l., con sede in Como, via A. Volta n. 74, ha chiesto la cassazione della sentenza di appello, con due mezzi. Con successiva memoria 6-12-2001, ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni. L'Amministrazione non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo la ricorrente censura l'impugnata decisione per omessa ○ insufficiente motivazione, nonché per violazione e falsa applicazione dell'art.20 del DPR n. 643/1972, in relazione all'art.360 n.3 e 5 C.p.C.. Con il secondo motivo si deduce violazione ○ falsa applicazione degli artt. 6 DPR n.643/1972, 52 comma DPR n. 131/1986, 19 e 31 DPR n.643/72 e 12 comma 3° bis del D.L. convertito in Legge n.154/1988, in relazione all'art. 360 n.3 C.p.C.. Rileva la Corte, che il ricorso di che trattasi risulta proposto dalla Mantero Investimenti s.r.l., con sede 3 legale in Como. Rileva, altresì, che 1'impugnata sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano, risulta emessa nei confronti della Mantero Seta S.p.A., con sede legale in Como. L'odierna ricorrente risulta, quindi, essere soggetto formalmente e sostanzialmente diverso da quello che è stato parte nel giudizio di appello, trattandosi nell'un caso di una s.r.l., disciplinata dagli artt. 2472 e seg.ti Cod Civ., e nell'altro di società di capitale costituita e regolamentata dagli artt.2325 e seg.ti del medesimo codice. Peraltro, non risulta allegata, né documentalmente provata, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 110 e 111 C.p.C. per potere riconoscere, a chi non è stato parte nel giudizio di appello, ed abbia la veste di successore, la legittimazione a proporre ricorso per cassazione (Cass. n.2292/2000). Quindi, essendo principio consolidato quello secondo cui la legittimazione ad impugnare spetta al soggetto che ha partecipato al precedente grado del giudizio, conclusosi con una pronuncia a se sfavorevole, indipendentemente dalla effettiva titolarità attiva о passiva del rapporto giuridico sostanziale (Cass. n.4878/94; n.6480/98; n.2201/98; n.1854/2000), il 4 ricorso va dichiarato d'Ufficio inammissibile (Cass. n.1815/96), per difetto di un presupposto processuale, essendo stato proposto da chi non era legittimato ad impugnare. , dunque, emessa coerente Assorbito quant'altro, va pronuncia. l'intimataNulla va disposto per le spese non essendosi Amministrazione costituita.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2001. Il Presidente Dott. Pasquale Reale Il Consigliere Relatore Estensore Blasi Dott. Antoning Now TERE DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 18 MAR. 2002 Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 1 5