Sentenza 7 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, sebbene per la loro applicazione sia necessaria un "probatio minor" di quella richiesta per la condanna, essendo sufficiente una qualificata probabilità di colpevolezza, occorre tuttavia che la identificazione del soggetto nei confronti del quale si procede sia certa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/02/2007, n. 9192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9192 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 07/02/2007
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 152
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 037316/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VALLELUNGA VINCENZO, N. IL 19/01/1959;
avverso ORDINANZA del 07/07/2006 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore dell'imputato avvocato BONSIGNORE Raffaele, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Nell'ambito della indagine scaturita dalle investigazioni sui cd. pizzini rinvenuti presso il nascondiglio di Bernardo Provenzano e dalle numerose intercettazioni ambientali eseguite nel corso del 2005 si procedeva anche a carico di alcune persone imputate dei cd. reati - fine dell'associazione mafiosa Cosa Nostra.
Uno degli indagati per un delitto di estorsione commesso in danno di tale AR IU, titolare della società Sicilprodet s.p.a., è GA CE, nei confronti del quale il GIP presso il Tribunale di Palermo in data 24 giugno 2006 emetteva ordinanza impositiva della misura della custodia cautelare in carcere perché indagato per il delitto di estorsione aggravata dal D.L. n. 152 del 1991, articolo 7. Gli indizi a carico dell'indagato venivano desunti dall'esito di alcune conversazioni intercettate intervenute tra NI GE e UR NC e tra il NI C., il UR F. e AR CE, esponenti autorevoli dell'associazione mafiosa, che appunto parlavano dell'affare e del disappunto di PI CE, che, pur facendo parte della stessa famiglia mafiosa alla quale apparteneva il GA, criticava i comportamenti di quest'ultimo. Con il ricorso per Cassazione CE GA deduceva la violazione dell'art. 273 c.p.p. e art. 629 c.p.; in particolare il ricorrente, dopo avere richiamato giurisprudenza sul quantum probatorio necessario per la imposizione di una misura cautelare personale, precisava che il GA di cui si parlava nelle intercettazioni non era quello di cui al presente procedimento, essendo stata fatta confusione tra i due fratelli GA, ZZ ed ZI, ovvero IU e CE.
I motivi di impugnazione sono fondati.
È certo vero che per l'imposizione di una misura cautelare personale è necessaria una probatio minor di quella necessaria per una condanna, essendo sufficiente una qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato.
Tuttavia, però, la identificazione del soggetto nei confronti del quale si procede deve essere sufficientemente precisa e tranquillizzante.
Nel caso di specie, invece, numerose sono le incertezze proprio riguardo alla identificazione del GA CE come la persona che aveva rivolto richieste estorsive al AR G., come dallo stesso riferito al PI V., altro esponente di rilievo dell'associazione mafiosa.
È evidente, infatti, sin dalle prime battute della conversazione intercorsa tra UR F. e NI C., che questo Collegio può conoscere perché costituisce parte integrante della motivazione del provvedimento impugnato, vi è una confusione tra ZZ e ZI, perché NI C. parla di ZI, mentre il UR F. insiste per ZZ mostrando addirittura di non conoscere l'ZI. I dubbi non sono fugati dalla seconda conversazione riportata - NI C., UR F. e AR CE - nella quale sembra che si parli di ZZ GA e non più di GA ZI. Il Tribunale ha rilevato che tale incertezza sulla identificazione non sussisterebbe anche perché nella conversazione intercettata si fa riferimento al GA ritornato, ovvero scarcerato da un pezzo, ed ZI era stato, infatti, scarcerato il 13 aprile 2003, ovvero due anni prima.
È rimasto provato, però, che GA ZZ era stato scarcerato il 12 luglio 2004, ovvero dieci mesi prima del fatto in contestazione e, quindi, la considerazione dei loquentes si sarebbe anche potuta rivolgere a lui, dal momento che anche dieci mesi costituiscono un buon tratto di tempo, tanto da giustificare l'espressione è tornato da un pezzo.
Inoltre, a parte il fatto che, secondo quanto detto dal NI C. nella conversazione con UR F. e AR V., il AR G. disse al PI V. che era andato da lui GA ZZ, sembra che nel corso di una conversazione sempre il NI C., parlando con il UR F. della vicenda, faccia riferimento ad un GA che era latitante e che aveva avuto rapporti con il AR G.. Ora GA CE non risulta essere stato mai latitante, mentre GA IU, come emerge dalla ordinanza impositiva della misura cautelare, ha certamente trascorso un periodo di latitanza. Gli elementi sommariamente indicati denotano una perdurante incertezza sulla persona che avrebbe commesso una estorsione o una tentata estorsione in danno del AR G. ed una non logicità di alcuni passaggi motivazionali, che impongono una rivalutazione della situazione, magari anche alla luce di ulteriori elementi emersi dalle indagini e non indicati nella motivazione dell'ordinanza impugnata.
Per tali ragioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Palermo in diversa composizione per nuova deliberazione.
La Cancelleria è tenuta ad inviare le comunicazioni e gli avvisi previsti dall'articolo 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Palermo in diversa composizione per una nuova deliberazione;
Manda alla Cancelleria per l'invio degli avvisi e delle comunicazioni previste dall'articolo 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 febbraio 2007. Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2007