Sentenza 7 giugno 2012
Massime • 1
La disciplina che regola l'assenza e l'allontanamento volontario dell'imputato, contenuta nell'art. 420 quinquies cod. proc. pen., ha assunto, dopo la modifica introdotta con la l. n. 479 del 1999, regola di carattere generale ed è, quindi, applicabile anche al giudizio abbreviato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/06/2012, n. 32955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32955 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2012 |
Testo completo
329 55/ 12 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/06/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIOVANNI DE ROBERTO - Presidente - SENTENZA Dott. - Consigliere- 1039 FRANCESCO SERPICO Dott. N. 6542/2012- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. FRANCESCO IPPOLITO - Consigliere - Dott. LUIGI LANZA Dott. DOMENICO CARCANO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) AL CO N. IL 21/12/1980 avverso l'ordinanza n. 2088/2010 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 30/12/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.Dott. Vincenz Geraci per l'insumissibilità del ricorso Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto 1.Il difensore di RC AT impugna l'ordinanza 30 dicembre 2011, con la quale la Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta contro la sentenza del giudice di primo grado resa, all'esito di giudizio abbreviato, il 12 novembre 2008 con lettura contestuale in udienza del dispositivo e della motivazione. Ad avviso del Corte d'appello, ll'imputato era da ritenere presente all'udienza del 12 novembre 12, come riportato nell'intestazione della sentenza, e, per tal motivo il termine di quindici giorni per proporre impugnazione, ex at585, comma 1, lett. a) c.p.p., scadeva il 27 novembre 2008, mentre l'atto di appello è stato depositato il 3 aprile 2009. In ogni, per la Corte di merito l'impugnazione é generica, per essere i motivi privi di specifico riferimento alle ragioni della decisione di promo grado, e, come tale, inammissibile.
3. La difesa, sintetizzata la vicenda processuale, deduce: -violazione degli artt. 125, 420 quater e 558 c.p.p. Il giudizio si è svolto con il rito abbreviato è, pertanto, avrebbero dovute essere applicate le disposizioni applicabili per i procedimento che si svolgono in camera di consiglio per i quali dovrebbe essere applicato l'art.420 quater c.p.p. secondo cui l'imputato, libero o detenuto, qualora non compaia in udienza è dichiarato contumace con diritto alla notifica della sentenza. -Violazione degli artt. 125, comma 3, e 581 lett. c) c.p.p. per vizio di motivazione non essendosi pronunciato sullo specifico motivo di derubricazione del delitto di resistenza in quello di minaccia aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale. L'impugnazione non avrebbe potuto essere di chiarata inammissibile per la specificità dei motivi riferiti ai punti della decisione del giudice di primo grado. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Non è da revocare in dubbio l'applicabilità dell'art. 420 quinquies c.p.p., anche al giudizio abbreviato in ragione di quanto stabilito dall'art.441, comma 1, c.p.p. secondo cui "nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle previste dagli artt.422 3 423 c.p.p.". La disciplina racchiusa nell'art. 420 quinqiues c.p.p. "L'assenza e allontanamento volontario dell'imputato", dopo la modifica introdotta con la legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha assunto regola di carattere generale applicabile, all'udienza preliminare e al giudizio ordinario o celebrato con il rito abbreviato (Sez.VI, 14 maggio 2007, dep. 23 agosto 2007, n. 33259). Nel nostro caso, l'imputato presente alla prima udienza del 20 ottobre 2008, per la celebrazione del giudizio direttissimo, chiedeva termine a difesa e il processo, dopo la 2 convalida dell'arresto e l'applicazione della misura dell'obbligo di dimora, è stato rinviato all'udienza del 12 novembre 2008. In tale udienza, l'imputato non compariva e, per tale motivo legittimamente, non è stata dichiarata la contumacia e si è proceduto in sua assenza. : All'esito del giudizio, vi è stata lettura contestuale del dispositivo e della motivazione e, pertanto, il termine per proporre impugnazione, stabilito in tal caso dall'art. 585 comma a) c.p.p, .non avrebbe potuto che decorrere dal 12 novembre 2011, come stabilito dall'art.585, comma 2, lett. b) c.p.p. Le Sezioni unite si sono espresse nel senso che il rinvio contenuto nell'art. 442, comma 1, c.p.p. comprenda anche gli articoli del capo terzo e in particolare l'art. 544 c.p.p., al quale fa riferimento l'art. 585 c.p.p., e, pertanto, i termini per impugnare le sentenze emesse nel giudizio abbreviato decorrono dai diversi momenti specificati nelle lett. b), c) e d) del comma 2 dell'art. 585 e abbiano le diverse durate stabilite dal comma 1 dell'art. 585 in rapporto al tempo impiegato dal giudice per la redazione della sentenza (Sez.un. 15 dicembre 1999, dep. 30 marzo 1993, n. 16). Tale soluzione risponde a una coerenza sistematica perché le sentenze emesse nel giudizio abbreviato possono presentare difficoltà non diverse da quelle delle sentenze pronunciate al termine del dibattimento e quindi richiedere da un lato tempi consistenti per la redazione e dall'altro tempi proporzionalmente adeguati per la preparazione dell'atto di impugnazione. Corretta, dunque, la pronuncia d'inammissibilità dell'appello e manifestamente infondato il ricorso, tenuto conto dell'applicazione di un principio da tempo enunciato dalle Sezioni unite.
2.Il ricorso è, dunque, inammissibile e, a norma dell'art.616 c.p.p, la ricorrente va . condannata, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene equo determinare in euro 1000, 00 in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ✓ ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Carcano кросов Giovanni De Robert DEPOSITATO IN CANCELLE 22 AGQ 2012/ IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piala Esposito