Sentenza 16 gennaio 1999
Massime • 1
A norma dell'art. 80 legge 26 marzo 1958 n. 425 sullo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato - disposizione fatta salva dall'art. 12, ultimo comma, della legge di riforma della materia 6 febbraio 1979 n. 42 - il dipendente incaricato dell'esercizio di funzioni superiori ha diritto, dopo i primi tre mesi e fino al termine dell'incarico, allo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica di effettiva utilizzazione. Ne consegue che ai fini della retribuzione concretamente dovuta al dipendente non rileva più, per il periodo in questione, la retribuzione corrispondente alla categoria di giuridica appartenenza del lavoratore e il suo virtuale sviluppo. (Nella specie - concernente gli anni 1970 - 1986 - la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva disatteso la tesi della datrice di lavoro, secondo cui si sarebbe dovuto effettuare un raffronto mese per mese, applicando gli aumenti periodici di stipendio al trattamento economico di provenienza e non a quello spettante in virtù della "finzione di promozione").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/1999, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Sergio MATTONE - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Rel. Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
- FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER NF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BELLINI 2, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO DONATI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAN CARLO MAYER, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2820/96 del Tribunale di GENOVA, depositata il 08/10/96 N.R.G. 8453/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/98 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA RI, con ricorso al pretore di Genova depositato il 10 ottobre 1991, conveniva in giudizio l'Ente Ferrovie dello Stato esponendo di avere lavorato alle dipendenze di questo, presso l'Ufficio Lavori Compartimentali di Genova, con qualifica di segretario tecnico superiore dal 1970 fino al 10 marzo 1986, alla qual data era stato promosso nella qualifica di segretario tecnico superiore di 1a classe (8 livello), qualifica che aveva mantenuto fino alla cessazione dal servizio, avvenuta il 2 novembre 1986. Deduceva di avere, dal 1 marzo 1979 sino al termine del rapporto, assunto (su ordine scritto) la dirigenza del Reparto Manutenzione e Costruzione Fabbricati, corrispondente alla anzidetta più elevata qualifica (di segretario tecnico superiore di 1a classe, 8 livello), ma di non avere ricevuto, nel periodo dal 1 marzo 1979 all'11 giugno 1985, il corrispondente trattamento economico, riconosciutogli soltanto nel successivo rimanente periodo del rapporto (dal 12 giugno 1985 sino al 2 novembre 1986). Il ricorrente lamentava, per tale mancata corresponsione, la violazione da parte dell'Ente datore di lavoro delle norme dell'art. 80 della legge n. 425 del 1958 sullo stato giuridico del personale dell'Ente e dell'art. 12 della legge n. 42 del 1979, le quali riconoscono all'incaricato di funzioni proprie della qualifica superiore (a quella di appartenenza) il trattamento economico di tale superiore qualifica;
e chiedeva la condanna del convenuto al pagamento, per differenze relative al sopra detto periodo di svolgimento di superiori mansioni, la somma di lire 9.873.332, o quella diversa dovuta.
Il Pretore, con sentenza del 17 maggio 1995, condannava le Ferrovie dello Stato S.p.A. - così trasformatosi l'Ente convenuto - al pagamento della somma di lire 31.537.704 (determinata in sede di consulenza tecnica disposta d'ufficio), comprensiva di rivalutazione ed interessi.
Il Tribunale di Genova, con sentenza dell'8 ottobre 1996, decidendo sull'appello della società Ferrovie dello Stato e in parziale riforma della decisione pretorile, ha condannato la società stessa a pagare al RI la somma di lire 2.494.090, oltre interessi e rivalutazione.
Ha rilevato il giudice d'appello - per quel che rileva ai fini del presente giudizio di legittimità -, sul punto della determinazione del trattamento economico spettante al dipendente per il periodo di sua utilizzazione in mansioni superiori, e cioè del trattamento che gli sarebbe spettato se fosse stato promosso alla corrispondente superiore qualifica, che la società datrice di lavoro, nell'operare tale determinazione, aveva interpretato i detti artt. 80 (legge n.425/1958) e 12 (legge n. 42/1979) nel senso che questa normativa imporrebbe di calcolare mese per mese la differenza stipendiale dovuta, tenendo conto da un lato dello stipendio effettivamente percepito e dall'altro della classe di stipendio immediatamente superiore (rispetto a tale importo) nella categoria di utilizzazione, e che questo calcolo dovrebbe essere pertanto effettuato mensilmente perché nel corso dell'anno il lavoratore potrebbe avere goduto (nella categoria di appartenenza) di un passaggio di classe stipendiale, con conseguente mutamento della classe di stipendio "immediatamente superiore" nella categoria di utilizzazione.
Il Tribunale ha disatteso tale interpretazione seguita dalle Ferrovie dello Stato, siccome non giustificata dalle norme disciplinanti la materia, e ha recepito invece quella secondo cui, una volta individuato il trattamento economico "di partenza", quello cioè spettante alla data della fittizia promozione (tre mesi dopo l'assegnazione alle mansioni superiori, secondo la legge n.425/1958, ovvero la data stessa di assegnazione, secondo la legge n.42/1979), soltanto a tale trattamento devono applicarsi gli automatismi che danno luogo al periodico aumento di stipendio, perdendo qualsiasi rilevanza il trattamento economico "a quo". Ha pure precisato che l'interpretazione così accolta è più consona al principio normativo posto dal citato art. 80 (legge n. 425/1958) e alla "finzione di promozione" stabilita da questa norma, costituendo l'espressione - in assenza di indici interpretativi contrari - di una effettiva volontà di parificare la retribuzione del lavoratore utilizzato in mansioni superiori a quella del lavoratore promosso nella categoria di utilizzazione;
ed ha affermato quindi che il trattamento economico "ad quem", nelle misure via via aggiornate, deve essere corrisposto per tutto il tempo di svolgimento delle superiori mansioni.
Il giudice d'appello ha quindi ritenuto il conteggio delle spettanze elaborato dal consulente tecnico, nominato d'ufficio in secondo grado per un supplemento d'indagine, rispondente al quesito a lui assegnato sulla base dei criteri sopra esposti.
In ordine, poi, alle modalità di calcolo delle retribuzioni e nella individuazione della classe stipendiale in cui inserire la retribuzione spettante al RI, il Tribunale, richiamando il primo comma dell'art. 15 della legge n. 42/1979, ha rilevato essere incontestato il "maturato economico" del dipendente nel 1979 di lire 4.992.600, e ha quindi ritenuto da porre a base del calcolo della liquidazione - così come correttamente operato dal consulente tecnico d'ufficio - lo stipendio della 6a categoria, pari a lire 4.860.000, siccome immediatamente inferiore all'importo suddetto. Avverso tale sentenza ricorre la società Ferrovie dello Stato p.a. formulando un unico motivo.
L'intimato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La società ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 80 della legge 26 marzo 1958 n. 425, dell'art. 16 della legge 6 febbraio 1979 n. 42 nonché dell'art. 4 della legge 1 luglio 1982 n. 426 e dell'art. 7 della legge 10 luglio 1984 n. 292 (ex art. 360 n. 3 c.p.c.).
Lamenta che il Tribunale abbia recepito il criterio di calcolo secondo cui una volta individuato il superiore trattamento economico di partenza, quello cioè spettante alla data della fittizia promozione, soltanto ad esso debbano applicarsi gli automatismi che danno luogo al periodico aumento di stipendio, perdendo qualsiasi rilevanza il trattamento economico "a quo".
Ritiene in vigore l'art. 80 della legge n. 425/1958, perché non in contrasto con la legge n. 42/1979 (art. 12), ed afferma che il quadro normativo costituito da queste leggi impone, applicandosi i criteri di cui all'art. 16 di tale ultima legge in tema di passaggi a categorie superiori, che il calcolo della differenza stipendiale debba necessariamente essere effettuato con computo mensile, e cioè tenendo conto dello stipendio percepito e della classe immediatamente superiore alla categoria di utilizzazione, nonché degli eventuali mutamenti di classe stipendiale intervenuti nel corso dell'anno.
Argomenta, poi, sulla regolamentazione introdotta a partire dal 1 gennaio 1986 con la delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del Consiglio d'Amministrazione, con la circolare del 20 gennaio 1987 e con i contratti collettivi del 1987 e del 1990.
2. - Il motivo non è fondato.
Ritiene il Collegio di aderire a sentenza di questa Corte che ha già deciso, in analoga controversia, la questione in esame (v. Cass. 15 febbraio 1997 n. 1430), condividendone le argomentazioni, e rilevando anzitutto che l'art. 80 della legge 26 marzo 1958 n. 425, sullo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, dispone, con norma che deve ritenersi fatta salva dall'art. 12 ultimo comma della legge 6 febbraio 1979 n. 42 (recante "nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico dell'azienda autonoma delle F.S."), che "al dipendente incaricato dell'esercizio di funzioni superiori compete - dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico - lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica di effettiva utilizzazione". Poiché dunque, alla stregua di tale disposizione, di univoca interpretazione, al dipendente assegnato a mansioni superiori (e così beneficiario della cosiddetta "promozione fittizia") compete il medesimo trattamento economico che sarebbe a lui spettato in caso di effettiva promozione, ne consegue che, una volta individuata la nuova retribuzione, viene a perdere rilevanza il trattamento economico "a quo", quello cioè in precedenza a lui attribuito. E ciò perché, ai sensi del citato art. 16 (legge n. 42 del 1979) per i dipendenti effettivamente promossi - ai quali sono economicamente equiparati, in forza della sopra detta disposizione, i dipendenti adibiti a mansioni superiori - una volta conseguita la promozione e fissata la conseguente retribuzione secondo i criteri ivi stabiliti, si prescinde, per il prosieguo, dal trattamento economico di provenienza.
Ed invero va al riguardo precisato che, se al dipendente che ottiene la promozione effettiva è attribuito lo stipendio della classe immediatamente superiore a quello in godimento nella categoria di provenienza, ciò avviene con riferimento al momento della promozione, mentre i successivi scatti d'anzianità vengono corrisposti in funzione del nuovo stipendio e con riferimento a questo, non già con riguardo allo stipendio percepito in base alla categoria di provenienza.
Tanto è sufficiente per disattendere le ragioni poste a base del ricorso.
3. - Il ricorso stesso deve pertanto essere rigettato. La società ricorrente è tenuta, ex art. 385 primo comma c.p.c., a rimborsare al resistente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società Ferrovie dello Stato a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 35.000, oltre a lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) per onorario d'avvocato. Così deciso, in Roma, il 1 luglio 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA, IL 16 GENNAIO 1999.