Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/1999, n. 416
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Sentenza 16 gennaio 1999

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A norma dell'art. 80 legge 26 marzo 1958 n. 425 sullo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato - disposizione fatta salva dall'art. 12, ultimo comma, della legge di riforma della materia 6 febbraio 1979 n. 42 - il dipendente incaricato dell'esercizio di funzioni superiori ha diritto, dopo i primi tre mesi e fino al termine dell'incarico, allo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica di effettiva utilizzazione. Ne consegue che ai fini della retribuzione concretamente dovuta al dipendente non rileva più, per il periodo in questione, la retribuzione corrispondente alla categoria di giuridica appartenenza del lavoratore e il suo virtuale sviluppo. (Nella specie - concernente gli anni 1970 - 1986 - la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva disatteso la tesi della datrice di lavoro, secondo cui si sarebbe dovuto effettuare un raffronto mese per mese, applicando gli aumenti periodici di stipendio al trattamento economico di provenienza e non a quello spettante in virtù della "finzione di promozione").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/1999, n. 416
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 416
    Data del deposito : 16 gennaio 1999

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