Sentenza 7 novembre 2003
Massime • 1
Il decreto di revoca di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, al pari di quello di diniego di ammissione al beneficio può essere oggetto di reclamo ai sensi dell'art. 99 del T.U. 30 maggio 2002 n. 115.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2003, n. 46912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46912 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Fulgenzi Renato Presidente
1. Dott. Silvestri Giovanni Consigliere
2. Dott. De Nardo Giuseppe Consigliere
3. Dott. Granero Francantonio Consigliere
4. Dott. Urban Giancarlo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL IO, n. il 27 settembre 1964;
avverso ordinanza del 26 marzo 2002, del Trib. Sorveglianza di Lecce;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Granero Francantonio;
lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del Dott. Mario Fraticelli, che ha chiesto di rimettere il ricorso al giudice competente ex art. 99.1 T.U. 115/02.
FATTO E DIRITTO
Il difensore di fiducia ricorre avverso il decreto del Tribunale di Sorveglianza di Lecce che ha revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso a favore di IO EL il 24 luglio 2001, in seguito alla nota della direzione regionale delle entrate per la Puglia contenente informazioni relative all'ammontare del suo reddito.
Assume il ricorrente che la direzione delle entrate avrebbe dovuto astenersi dall'esprimere un proprio parere sfavorevole, limitandosi a comunicare i dati reddituali;
che la medesima aveva errato, comunicando il reddito lordo, anziché quello netto;
che, in ogni caso, dal complesso della comunicazione si desumeva che il reddito dell'istante, riferito al 1999, anno della domanda, era largamente inferiore al minimo previsto dalla legge;
che il ricorrente solo nel 2002 aveva iniziato a percepire una pensione d'invalidità; che complessivamente il reddito netto del suo nucleo familiare era largamente inferiore al minimo di legge. Chiedeva pertanto che fosse dichiarata la nullità del decreto e che il EL fosse ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Osserva la Corte, sulle conformi conclusioni del Procuratore Generale, che il ricorso va qualificato come reclamo, ai sensi dell'art.
6.4 legge 217/90 (conf. Cass. VI, 26 marzo 1998, Sinisi). Tale conclusione non è in contrasto con l'art. 113 del T.U. adottato con d.P.R. 30 maggio 2002, che prevede il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall'ufficio interessato.
Invero, l'art. 112 comma quarto dello stesso T.U., nel disciplinare i casi di revoca del decreto di ammissione, stabilisce che copia del medesimo sia comunicata all'interessato con le modalità previste dall'art. 97. L'art. 99 del citato T.U., a sua volta prevede che avverso il provvedimento con cui il magistrato rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato possa proporre ricorso (id est reclamo), entro venti giorni dalla notizia avutane, ai sensi dell'art. 97, davanti al Presidente del Tribunale o della Corte d'appello cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. Ora, poiché la situazione che viene a determinarsi in seguito alla revoca è analoga a quella scaturente dall'originale diniego di ammissione al beneficio, non si può dubitare che anche avverso il detto provvedimento di revoca - al pari di quello originario di denegata ammissione - possa proporsi il ricorso/reclamo contemplato dall'art. 99.1 del testo unico.
Qualificata in tal modo l'impugnazione, gli atti vanno trasmessi al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Lecce.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione, sezione I penale, qualificata l'impugnazione come reclamo, dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Lecce.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 5 DICEMBRE 2003.