Sentenza 29 maggio 2001
Massime • 1
In tema di esecuzione, è inammissibile la richiesta di detrazione della pena espiata all'estero per il medesimo fatto che sia stata proposta direttamente al giudice dell'esecuzione e non al pubblico ministero, organo funzionalmente competente a provvedere in ordine alla determinazione della pena da espiare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2001, n. 26343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26343 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 29/05/2001
1. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - N. 3808
3. Dott. CANZIO GIOVANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO - Consigliere - N. 050137/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OG IA N. IL 27/09/1939
avverso ORDINANZA del 03/11/2000 GIP TRIBUNALE di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO lette le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata RILEVATO IN FATTO:
- che con l'impugnata ordinanza il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarò inammissibile la richiesta di NI CI, volta ad ottenere la detrazione di un periodo di carcerazione sofferta all'estero dalla pena che egli doveva espiare in forza di sentenza pronunciata dallo stesso giudice ai sensi dell'art. 444 c.p.p. osservando, a sostegno di tale decisione, che il richiedente, oltre a non aver rappresentato alcun valido elemento atto a dimostrare la fondatezza della richiesta, non aveva precedentemente avanzato alcuna sollecitazione al pubblico ministero, "competente alla determinazione della pena da scontare ed al computo delle pene già scontate";
- che avverso la suindicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria firma, l'NI, denunciando:
1) "inosservanza e/o erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 137 e 138 c.p.", sull'assunto che il giudice, nel decidere come aveva deciso, avrebbe del tutto trascurato il disposto dei citati articoli di legge, in base ai quali la pena scontata all'estero dev'essere necessariamente detratta da quella inflitta a seguito di rinnovazione del giudizio in Italia;
2) "mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di manifesta infondatezza dell'istanza proposta ai sensi degli artt. 137 e 138 c.p. e art. 666 c.p. nonché in ordine al diniego della richiesta detrazione della pena scontata all'estero rispetto alla pena inflitta in Italia" sull'assunto, nell'essenziale, che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice, non vi sarebbe stata alcuna necessità (e, nella specie, non ve ne sarebbe stata neppure la possibilità di fatto) di una previa sollecitazione al pubblico ministero per l'effettuazione del computo della pena da espiare, detratta quella già espiata all'estero, posto che - si afferma - "l'organo preposto a conferire garanzie giurisdizionali al computo in argomento è, senza dubbio, il giudice dell'esecuzione";
CONSIDERATO IN DIRITTO:
- che il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato, atteso che il giudice di merito non ha affatto inteso negare, ignorando il disposto di cui agli artt. 137 e 138 c.p. la detraibilità della carcerazione sofferta all'estero, ma si è limitato ad affermare, come si è visto, che non erano stati prodotti elementi dimostrativi della effettiva sussistenza, in fatto. delle condizioni per dar luogo alla detrazione e che, comunque, della questione avrebbe dovuto essere previamente investito il pubblico ministero:
- che, quanto al secondo motivo di ricorso, va anzitutto ricordato come l'art. 657 c.p.p. attribuisca esplicitamente al pubblico ministero la competenza a provvedere, in sede di determinazione della pena da espiare, al computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo e, quindi, necessariamente, anche al computo della pena eventualmente espiata all'estero per il medesimo fatto per il quale vi è stata rinnovazione del giudizio in Italia;
- che, ciò posto, il fatto che, secondo diverse pronunce di questa Corte (alcune delle quali richiamate nella requisitoria scritta del procuratore generale) alle operazioni demandate al pubblico ministero, quale organo dell'esecuzione (con particolare riferimento al c.d. cumulo delle pene) possa provvedere anche il giudice dell'esecuzione, nell'ambito di procedimento promosso ai sensi dell'art. 666, non significa che tale procedimento possa essere attivato mediante diretta richiesta al medesimo giudice di sostituirsi, puramente e semplicemente;
all'organo dell'esecuzione nell'espletamento di incombenze proprie di quest'ultimo, senza che risulti neppure rappresentata l'esistenza di alcuna specifica ragione per la quale una tale sostituzione possa essere riguardata come necessaria (si veda, in proposito, a conferma di tale assunto, Cass. 1^, 4 marzo 1993 n. 45, la quale, pur affermando la possibilità che alla formazione del cumulo delle pene possa provvedere il giudice dell'esecuzione, specifica che un obbligo in tal senso a carico del medesimo sussiste solo "quando le questione connesse al cumulo siano sollevate nel procedimento previsto dall'art. 666 c.p.p. ed in particolare quando il provvedimento di unificazione presupponga la pregiudiziale statuizione in materia di revoca dei benefici e applicazione dell'amnistia");
- che, d'altra parte, diversamente opinando si verrebbe a legittimare la possibilità di prassi del tutto confliggenti con i più elementari principi di economia processuale, dal momento che, pur in assenza di ragioni che impediscano all'interessato di rivolgersi direttamente al pubblico ministero perché questi provveda, senza formalità (e salvo successivo, eventuale controllo giurisdizionale) agli adempimenti di sua competenza, si consentirebbe la diretta attivazione, da parte del medesimo interessato, senza alcuna oggettiva necessità, del ben più impegnativo procedimento giurisdizionale disciplinato dall'art. 666 c.p.p.;
- che, nella specie, non può, poi, neppure sostenersi che fosse mancata la possibilità di fatto di rivolgersi al pubblico ministero sol perché - secondo quanto si afferma nel ricorso - l'ordine di esecuzione della pena era già stato notificato, dal momento che l'intervenuta notificazione non avrebbe in alcun modo impedito allo stesso pubblico ministero di operare la richiesta detrazione del presofferto;
- che deve infine escludersi l'accoglibilità del ricorso sotto il diverso profilo, segnalato dal procuratore generale nella sua requisitoria scritta, della nullità di cui sarebbe affetta l'impugnata ordinanza, siccome adottata senza il previo intervento del pubblico ministero, dal momento che una tale nullità non risulta in alcun modo dedotta nell'atto di gravame e, d'altra parte, trattandosi di nullità non assoluta ma a regime c.d. "intermedio", soggetta, come tale, alla disciplina di cui all'art. 180 c.p.p., non potrebbe essere più eccepita o rilevata "ex officio" in questa sede, che, conclusivamente, il ricorso non può, quindi, che essere rigettato;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2001