Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2003, n. 1747
CASS
Sentenza 6 febbraio 2003

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In tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, nel senso che (fuori dai casi di prova legale) esse, anche se hanno carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento, del quale il giudice deve dare conto con motivazione il cui unico requisito è l'immunità da vizi logici. (Nella fattispecie, relativa ad un giudizio di revocatoria fallimentare di pagamenti, in cui il creditore ricorrente lamentava che la prova del pagamento non poteva essere basata sulle dichiarazioni dell'amministratore unico della società fallita, a suo tempo verbalizzate dal curatore nell'ambito della procedura fallimentare e poi prodotte in giudizio, atteso il valore meramente indiziario delle stesse e la mancanza di motivazione del rango di prova viceversa loro attribuito dal giudice, la S.C. ha ritenuto, sulla base del principio di cui alla massima, incensurabile il convincimento del giudice di merito in ordine alla sussistenza del pagamento fondato su quelle dichiarazioni - indirettamente riscontrate da documenti - la cui ammissibilità e validità come mezzo di prova, peraltro, non era posta in discussione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2003, n. 1747
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1747
    Data del deposito : 6 febbraio 2003

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