Sentenza 6 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, nel senso che (fuori dai casi di prova legale) esse, anche se hanno carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento, del quale il giudice deve dare conto con motivazione il cui unico requisito è l'immunità da vizi logici. (Nella fattispecie, relativa ad un giudizio di revocatoria fallimentare di pagamenti, in cui il creditore ricorrente lamentava che la prova del pagamento non poteva essere basata sulle dichiarazioni dell'amministratore unico della società fallita, a suo tempo verbalizzate dal curatore nell'ambito della procedura fallimentare e poi prodotte in giudizio, atteso il valore meramente indiziario delle stesse e la mancanza di motivazione del rango di prova viceversa loro attribuito dal giudice, la S.C. ha ritenuto, sulla base del principio di cui alla massima, incensurabile il convincimento del giudice di merito in ordine alla sussistenza del pagamento fondato su quelle dichiarazioni - indirettamente riscontrate da documenti - la cui ammissibilità e validità come mezzo di prova, peraltro, non era posta in discussione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2003, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO NG - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LEASINGROMA SPA - gruppo Banca Roma in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA OVIDIO 20, presso l'avvocato FRANCESCA DELFINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO LODOLI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO CI SRL, in persona del Curatore Dr. Paolo Boschetti prò tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. NOBILI 11, presso l'avvocato MARIO MACCHIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO FAVA, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 743/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 06/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2002 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per il resistente l'Avvocato Macchia che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
II curatore del fallimento CO.CI.VA. s.r.l. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Viterbo la Federleasing s.p.a. per sentir revocare i pagamenti della società fallita, in favore della convenuta, di L. 20.000.000 eseguito il 30 aprile 1990, di L. 10.000.000 eseguito il 10 maggio 1990 e di L. 20.000.000 eseguito il 26 giugno 1990.
Resistette in giudizio la convenuta ed il Tribunale rigettò la domanda, osservando che i primi due pagamenti non erano provati e che l'ultimo, del 26 giugno 1990, era successivo alla dichiarazione del fallimento - intervenuta il 31 maggio dello stesso anno - e dunque non era revocabile, come invece richiesto, bensì inefficace ai sensi dell'art. 44 legge fall. La sentenza fu impugnata con appello principale dalla MA s.p.a. (nuova denominazione della Federleasing s.p.a.), che ne chiese la riforma nella parte in cui motivava che l'ultimo pagamento era stato eseguito dalla società dopo il fallimento (mentre, invece, gli unici pagamenti erano stati eseguiti dall'amministratore in proprio, prima del fallimento, il 18 gennaio 1989 per L. 10.000.000 ed il 21 maggio 1990 per L. 20.000.000), e con appello incidentale dalla curatela, che chiese revocarsi i primi due pagamenti del 30 aprile e del 10 maggio 1990.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 6 marzo 2000, ha accolto entrambi gli appelli e, per l'effetto, ha dichiarato che l'ultimo pagamento (che ha accertato essere stato eseguito in proprio dall'amministratore della CO.CI.VA., NG CH, il 21 maggio - e non il 26 giugno - 1990) non era revocabile perché proveniente da un terzo, e ha revocato i precedenti pagamenti del 30 aprile e del 10 maggio 1990 - con conseguente condanna dell'appellata incidentale al rimborso della corrispondente, complessiva somma di L. 30.000.000 - ritenendo provata la esecuzione degli stessi da parte della società fallita e la scientia decoctionis in capo alla creditrice.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la MA s.p.a., sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la curatela intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del controricorso, proposto dal curatore senza l'autorizzazione del Giudice delegato ai sensi degli artt. 25, n. 6, e 31 legge fall.
2. Con i due motivi di ricorso, che, data la stretta connessione, conviene esaminare congiuntamente, la MA s.p.a. denuncia (primo motivo) violazione e falsa applicazione degli artt. 67, secondo comma, legge fall, e 2 697 e. e, lamentando che la Corte di appello abbia revocato i pagamenti di L. 20.000.000 del 30 aprile 1990 e di L. 10.000.000 del 10 maggio 1990 nonostante la curatela non avesse offerto la prova, cui era tenuta, sia dei pagamenti da parte dalla società fallita, sia della scientia decoctionis in capo alla creditrice, e (secondo motivo) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando che la Corte abbia del tutto omesso di motivare in ordine alla sussistenza della scientia decoctionis, nonché censurabilmente motivato l'affermata sussistenza dei pagamenti.
3. È opportuno premettere che la sentenza impugnata ricava la prova dell'esecuzione, da parte della CO.CI.VA., e non di terzi, dei pagamenti del 30 aprile (L. 20.000.000) e 10 maggio (L. 10.000.000) 1990 dalle esplicite dichiarazioni rese in sede fallimentare da NG CH, amministratore unico della società fallita, positivamente riscontrate, a giudizio della Corte territoriale, da una lettera in data 12 settembre 1990 inviata al curatore dal legale della Federleasing, che espressamente da atto di un versamento di L. 20.000.000 in data 30 aprile 1990 (sia pure - spiega la Corte di appello - erroneamente indicandolo come proveniente dal CH, e non dalla società, a causa di evidente confusione con il successivo pagamento, di pari importo, del 21 maggio), nonché dalle fotocopie, prodotte da entrambe le parti e tra loro conformi, dell'assegno n. 4835274778, di L. 10.000.000, tratto sul Banco di Roma in favore della Federleasing, senza data e a firma di emissione di un terzo, che secondo il CH era un cliente della CO.CI.VA. Quanto alla sussistenza della scientia decoctionis in capo alla creditrice, la sentenza espressamente motiva facendo riferimento alle seguenti circostanze: la creditrice non rilasciava ricevute dei pagamenti;
accettava in pagamento titoli rilasciati da terzi, data la difficoltà della CO.CI.VA. di disporre dei propri conti correnti bancari;
accettando il pagamento da parte del fideiussore CH era consapevole dell'insolvenza della società debitrice principale, tanto più che detto pagamento era effettuato in relazione ad una anteatta procedura esecutiva.
4. Da quanto sopra deriva che, anzitutto, non sussiste il vizio di violazione di legge denunciato con il primo motivo di ricorso. La Corte di appello, invero, non ha violato il principio secondo cui è onere della curatela, che agisce per la revoca di pagamenti eseguiti dal fallito nell'anno anteriore alla dichiarazione del fallimento, provare sia l'esistenza di questi che la scientia decoctionis;
semplicemente essa ha ritenuto raggiunta la prova di entrambi gli elementi dell'azione. Che, poi, tale prova sia stata effettivamente raggiunta, è questione di fatto, prospettabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo e nei limiti del vizio di motivazione, che è oggetto del secondo motivo di ricorso (sui cui v. infra, nn. 6 sgg.).
5. Deriva, altresì, da quanto sopra la manifesta infondatezza del lamentato difetto di motivazione in ordine alla scientia decoctionis.
La sentenza, invero, come si è visto, motiva compiutamente al riguardo, e tale motivazione non viene censurata nei suoi contenuti dalla ricorrente, la quale si limita a lamentarne (infondatamente) la totale mancanza.
6. Il secondo motivo di ricorso dedica, poi, ampio spazio alla confutazione della motivazione della sentenza nella parte in cui afferma la sussistenza dei pagamenti oggetto della pronuncia di revoca, richiamando anche le considerazioni critiche in proposito svolte nell'ambito del primo motivo. Nel complesso, i rilievi ricavabili dalla esposizione - invero non proprio lineare - della ricorrente sono sintetizzabili come segue:
a) la Corte territoriale fonda la prova dei pagamenti unicamente sulle generiche e contraddittorie dichiarazioni rese al curatore, in assenza del giudice e di contraddittorio tra le parti, dall'amministratore della società fallita NG CH in sede di accertamento del passivo, mentre siffatte dichiarazioni del fallito costituiscono, nel giudizio di revocatoria, mero indizio, e la Corte non spiega le ragioni per cui ha ritenuto di conferire alle stesse rango di prova;
b) il CH, essendo, oltre che amministratore della società debitrice, anche fideiussore delle obbligazioni di questa nei confronti della società creditrice, era portatore di un chiaro interesse all'esito positivo della causa "anche ai fini di un eventuale esercizio del diritto di rivalsa per le somme pretese come pagate";
c) i pretesi pagamenti "dovevano essere provati con idonei documenti e, in presenza di un principio di prova scritta, con prova testimoniale, ai sensi dell'art. 272 4, primo comma, c.c.";
d) l'unica prova era stata offerta in giudizio dalla MA, che aveva prodotto fotocopia dell'assegno n. 4835271778 di L. 10.000.000, consegnatole dal CH, il quale, in proprio e quale fideiussore, glielo aveva girato in pagamento il 18 gennaio 1989, come risulta (a detta della ricorrente) dalla citata fotocopia;
onde il pagamento era stato eseguito in tale data anteriore all'anno precedente la dichiarazione di fallimento, e non il 10 maggio 1990. La sentenza è contraddittoria allorché afferma, con riferimento alle fotocopie dell'assegno prodotte dalle parti, che le stesse sono tra loro conformi, perché, invece, in quella prodotta dalla MA figura la data (18 gennaio 1989) e il nome del "trattario" (rectius "prenditore", verosimilmente, atteso che nell'assegno bancario trattarla è la banca) era NG CH, e non Federleasing s.p.a., come nella fotocopia prodotta dalla curatela, la quale manca, altresì, della data di emissione. Di fronte alla produzione del titolo completo in ogni sua parte, effettuata dalla MA, il giudice doveva specificamente motivare - e non lo ha fatto - perché aveva ritenuto di dare, invece, prevalenza alle dichiarazioni del CH ed al documento prodotto dalla curatela, ed a maggior ragione a tanto era tenuto avendo conferito rango di prova ad elementi che tali non sono;
e) la fotocopia del medesimo assegno prodotta dalla curatela era priva di data e quindi, quale titolo radicalmente nullo, non poteva assurgere a prova del pagamento;
f) la sentenza non tiene conto del fatto che la curatela, la quale aveva nel giudizio di primi grado chiesto l'autorizzazione a produrre l'originale dell'assegno negoziato, aveva poi abbandonato tale richiesta;
g) la motivazione è contraddittoria, perché il CH aveva testualmente dichiarato al curatore che "i pagamenti sarebbero stati effettuati direttamente da lui in proprio ed in contanti", mentre "la sentenza fonda le regioni del proprio convincimento sulla fotocopia di un assegno incompleto, difforme e non prodotto in originale nonostante le contestazioni mosse"; e se il CH aveva dichiarato di aver effettuato in proprio i pretesi pagamenti, si tratterebbe di pagamenti irrevocabili.
h) la motivazione, infine, da rilievo, con argomentazione "del tutto criptica ed inconsistente" alla lettera in data 12 settembre 1990, inviata dal legale della MA, avv. Delfini, al curatore, la quale "conteneva un errore materiale relativamente alla data indicata", come venne immediatamente precisato dallo stesso legale e provato nell'istruttoria di primo grado, e non costituiva, comunque, dichiarazione della parte.
7. Tali rilievi sono infondati o inammissibili.
7.1. Il rilievo sopra sintetizzato alla lett. a) è infondato. Ed invero, premesso che la ricorrente non fa in esso questione della validità o ammissibilità del mezzo di prova costituito dalle dichiarazioni del CH come acquisite agli atti, ma esclusivamente del valore alle stesse attribuito dalla Corte di appello e delle motivazioni addotte (o non addotte), è sufficiente rilevare che nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove (cfr. Cass. 26.9.2000, n. 12763, in motivaz.;
16.5.2000, n. 6347; 12.5.1999, n. 4687; 3.2.1999, n. 914; 12.5.1998, n. 4777;
8.4.1995, n. 4078): fuori dai casi di prova legale, esse, anche se hanno carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento, del quale il giudice deve dare conto con motivazione il cui unico requisito è l'immunità da vizi logici. E nel caso di specie la Corte di appello ha compiutamente e correttamente spiegato che i pagamenti in questione erano, a suo giudizio, provati dalle esplicite dichiarazioni del CH, riscontrate dai documenti sopra indicati (v. n 3).
7.2. Il rilievo alla lett. b) costituisce inammissibile censura di merito, in quanto volto puramente e semplicemente ad una diversa valutazione delle dichiarazioni del CH - quale teste, in sostanza, "sospetto" - rispetto a quella operata dal giudice.
7.3. Il rilievo c), che evoca la questione dei limiti legali alla prova del pagamento, è inammissibile per novità, trattandosi di questione non rilevabile di ufficio e non dedotta dalla ricorrente nel giudizio di merito (della deduzione non vi è traccia in ricorso, ne' nella sentenza impugnata).
7.4. Inammissibile è anche il rilievo d). Esso si fonda, in sostanza, sulla allegazione di un errore di fatto della Corte di appello, la quale avrebbe erroneamente affermato che le fotocopie dell'assegno prodotte dalle parti erano tra loro conformi, mentre invece erano difformi. La sentenza, infatti, fa riferimento alla "fotocopia dell'assegno di lire 10 milioni n. 4835274778, tratto sul Banco di Roma, in favore della Federleasing, senza data, a firma di emissione di soggetto estraneo, che secondo il CH sarebbe un cliente CI (fotocopia che per quanto ora consta risulta prodotto da entrambe le parti in modo conforme)". Poiché il preteso errore, come configurato dalla ricorrente, risulterebbe dai documenti della causa, malamente percepiti dal giudice, deve affermarsi che lo stesso rientra nella previsione dell'art. 395, n. 4, c.p.c. Il rimedio da esperire sarebbe stato, dunque, la domanda di revocazione, non il ricorso per cassazione (giurisprudenza costante:
cfr., tra le più recenti, Cass. 1.6.2002, n. 7965; 1.3.2002, n. 3024; 25.1.2002, n. 885; 1.8.2001, n. 10475; 17.5.2001, n. 6758;
20.4.2001, n. 5899).
7.5. Il rilievo e) è infondato: la sanzione della nullità, infatti, colpisce l'assegno in quanto titolo di credito, mentre qui lo stesso rileva semplicemente come documento.
7.6. Il rilievo f) è inammissibile, sostanziandosi in una mera censura di merito.
7.7. Il rilievo g) è per un verso infondato, per altro verso inammissibile.
Va premesso che la citazione testuale della dichiarazione del CH riportata in ricorso è gravemente inesatta. Nel relativo verbale del 31 luglio 1990 in atti (consultabile in questa sede per il dovuto riscontro, dato che la sentenza parla, invece, di "esplicite dichiarazioni" del CH nel senso che i pagamenti erano stati eseguiti dalla CO.CI.VA.) essa infatti non figura: il CH si limita a dichiarare che l'importo di L. 30.000.000, relativo ai due pagamenti in questione, "è stato corrisposto in contanti, sempre per la difficoltà della CI di disporre di conti correnti bancari", e non afferma di aver eseguito "in proprio" detti pagamenti, ma, viceversa, li attribuisce alla società ("la soc.
CO.CI.VA. ha corrisposto alla Federleasing...").
Fatta tale premessa, non può che escludersi il denunciato vizio da cui sarebbe affetta la motivazione della sentenza impugnata. Questa, infatti, afferma che la prova dell'effettuazione dei due pagamenti in questione da parte della CO.CI.VA. "deriva dalle esplicite dichiarazioni rese in sede fallimentare dal suddetto CH, che devono essere recepite non parcellarmente ma in toto" e che esse sono riscontrate, in particolare (per quanto qui rileva), dall'assegno n. 4835274778 di L. 10.000.000, tratto in favore della Federleasing s.p.a. "a firma di emissione di soggetto estraneo, che secondo il CH sarebbe un cliente CI". Al di là della sinteticità delle espressioni usate, è chiaro che la Corte territoriale ha ritenuto, nella complessiva valutazione del materiale istruttorio, di basarsi sulla sostanza delle dichiarazioni dell'amministratore della società fallita, secondo cui i pagamenti provenivano dalla società, e sul riscontro documentale costituito dall'assegno intestato alla Federleasing, ma emesso da un cliente della CO.CI.VA. (e dunque, evidentemente, rilasciato a quest'ultima, che lo aveva poi dato in pagamento alla sua creditrice); e tale valutazione, rientrante nell'insindacabile potere del giudice di merito, appare immune da vizi logici.
Per la parte in cui, poi, la ricorrente lamenta la difformità della fotocopia dell'assegno, prodotta dalla curatela, rispetto all'originale, viceversa non prodotto, il rilievo è inammissibile. La conformità della fotocopia di una scrittura all'originale, infatti, deve essere espressamente disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c, altrimenti la fotocopia ha la stessa efficacia probatoria della copia autentica.
È onere, dunque, della parte sollevare espressamente tale contestazione nel giudizio di merito, non essendo ammissibile introdurre nuove questioni o contestazioni (salvo il caso, che qui non ricorre, di rilevabilità di ufficio) che non abbiano già costituito oggetto del giudizio di appello.
La sentenza impugnata non fa riferimento ad una tale contestazione da parte della MA (si limita, come si è visto sopra al n. 7.4, a ritenere la conformità della fotocopia prodotta da una parte alla fotocopia prodotta dall'altra, e non si occupa della conformità all'originale). Era dunque onere della ricorrente, al fine di evitare di incorrere nella sanzione della inammissibilità della contestazione per novità, indicare nel ricorso - in ossequio al principio di autosufficienza dello stesso, che è espressione del principio di specificità dei motivi - in quale atto del giudizio di merito abbia sollevato la contestazione di cui trattasi, al fine di consentire alla Corte di valutare la ritualità e tempestività del rilievo. Sennonché ciò la ricorrente non ha fatto, essendosi limitata al puro e semplice, generico accenno alle "contestazioni mosse".
7.7. Richiamata la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla lettera dell'avv. Delfini del 12 settembre 1990 (v. supra, n. 3), appare, infine, evidente l'infondatezza del rilievo h) quanto alla ritenuta cripticità e inconsistenza del ragionamento della Corte di appello (che è, invece, chiaro e immune da vizi logici);
per il resto, il rilievo è inammissibile, muovendo esclusivamente censure di merito, peraltro in larga parte generiche.
8. Il ricorso va pertanto respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo la curatela intimata svolto valida attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2003