Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2009, n. 21505
CASS
Sentenza 23 gennaio 2009

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Alla vittima di un fatto illecito costituente reato può essere riconosciuto il risarcimento di una unica voce di danno non patrimoniale, comprensiva tanto del danno morale che di quello biologico eventualmente subiti, i quali, pertanto, non possono essere liquidati in maniera autonoma dal giudice. (Conf. sez. un. civ. n. 26972 del 2008, rv 605496).

Il danno subito in conseguenza della uccisione del prossimo congiunto, si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ. e, quale tipico danno-conseguenza, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, potendosi tuttavia ricorrere a valutazioni prognostiche e presunzioni sulla base degli elementi obbiettivi forniti dal danneggiato, quali l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza, la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, nonché la compromissione delle esigenze di questi ultimi. (Conf. sez. III civ. n. 15022 del 2005, rv 584725).

Commentario1

  • 1Art. 538 - Condanna per la responsabilità civile
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Condanna per la responsabilità civile (art. 538) Se è vero che, in materia di condanna generica ai danni, non incorre nel vizio di ultra petizione il giudice penale il quale, disattendendo la richiesta della parte civile di rimetterne la liquidazione al giudice civile, provveda alla liquidazione immediata, è altrettanto vero che, allorché decida in tal senso, quello stesso giudice debba dar conto dei criteri utilizzati e valutare in concreto l'apporto causale del debitore in ordine al fatto che ha generato il danno. La valutazione equitativa, pur giustificata dall'omessa allegazione difensiva, non può infatti tradursi in una liquidazione arbitraria che non dia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2009, n. 21505
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21505
Data del deposito : 23 gennaio 2009

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