Sentenza 23 gennaio 2009
Massime • 2
Alla vittima di un fatto illecito costituente reato può essere riconosciuto il risarcimento di una unica voce di danno non patrimoniale, comprensiva tanto del danno morale che di quello biologico eventualmente subiti, i quali, pertanto, non possono essere liquidati in maniera autonoma dal giudice. (Conf. sez. un. civ. n. 26972 del 2008, rv 605496).
Il danno subito in conseguenza della uccisione del prossimo congiunto, si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ. e, quale tipico danno-conseguenza, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, potendosi tuttavia ricorrere a valutazioni prognostiche e presunzioni sulla base degli elementi obbiettivi forniti dal danneggiato, quali l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza, la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, nonché la compromissione delle esigenze di questi ultimi. (Conf. sez. III civ. n. 15022 del 2005, rv 584725).
Commentario • 1
- 1. Art. 538 - Condanna per la responsabilità civilehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Condanna per la responsabilità civile (art. 538) Se è vero che, in materia di condanna generica ai danni, non incorre nel vizio di ultra petizione il giudice penale il quale, disattendendo la richiesta della parte civile di rimetterne la liquidazione al giudice civile, provveda alla liquidazione immediata, è altrettanto vero che, allorché decida in tal senso, quello stesso giudice debba dar conto dei criteri utilizzati e valutare in concreto l'apporto causale del debitore in ordine al fatto che ha generato il danno. La valutazione equitativa, pur giustificata dall'omessa allegazione difensiva, non può infatti tradursi in una liquidazione arbitraria che non dia …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2009, n. 21505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21505 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI TO - Presidente - del 23/01/2009
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 185
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 019117/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EN SS, N. IL 13/10/1957;
contro
2) ET RG, N. IL 25/03/1956;
3) RESP CIV.;
avverso SENTENZA del 21/03/2006 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO FAUSTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, nella parte in cui è stata rimessa al Giudice Civile la determinazione del danno biologico;
rigetto nel resto;
Udito, per la parte civile, l'Avv. PATRONI GRIFFI Cesare, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore Avv. DE CORO Agostino per EN MO e Avv. ZECCA TO per ET GI, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 26/11/2003 il Tribunale di Vallo della Lucania condannava OL GI per il delitto di cui all'art. 589 c.p. per avere, alla guida di un motoscafo, investito LO
AR intento alla pesca subacquea, cagionandone la morte (acc. in Pollica il 12/8/1997). All'imputato veniva irrogata la pena di mesi 9 di reclusione e concessi i doppi benefici. Il OL, unitamente ai responsabili civili ME MO (proprietario dell'imbarcazione) e OY IT Ass.ni, venivano condannati in solido al risarcimento dei danni morali in favore delle parti civili, NA MA in proprio e quale erede di LO TO deceduto nelle more del giudizio, che liquidava in Euro 284.677,08= per ciascuna parte, oltre interessi e spese.
2. A seguito di impugnazione proposta dall'imputato, dai responsabili civili e dalle parti civili, con sentenza del 21/3/2006 la Corte di Appello di Salerno riformava la pronuncia di primo grado, dichiarando non doversi procedere per l'omicidio colposo per intervenuta prescrizione;
riformava la condanna al risarcimento del danno morale, riducendolo alla somma ad Euro 200.000= per ciascuna parte civile, rimettendo al giudice civile la quantificazione del danno biologico da costoro subito.
3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso l'imputato ed il responsabile civile ME MO, deducendo:
ME MO responsabile civile:
3.1. La violazione di legge processuale per non essere stata celebrata l'udienza preliminare per il delitto contestato, così come previsto dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 479 del 1999, cd. "legge Carotti" ed avendo invece il P.M. proceduto con citazione diretta. Invero, sebbene il decreto fosse stato emanato prima dell'entrata in vigore della predetta legge, la prima udienza dibattimentale era stata svolta successivamente all'entrata in vigore della novella, pertanto ne andavano applicate le disposizioni;
inoltre nel decreto era contenuta la previsione che l'eventuale richiesta di riti alternativi doveva essere formulata 15 giorni prima dell'udienza e non, come previsto dalla L. n. 479 del 1999, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.
3.2. La violazione di legge processuale per avere i C.T. nominati dal P.M., prima di ricevere l'incarico, effettuato delle operazioni quali ausiliari di P.G. (vedere i mezzi, tirarli fuori dall'acqua e smontare eliche), che li avevano resi incompatibili a svolgere l'incarico in quanto testimoni.
3.3. La mancata assunzione di una prova decisiva ed in particolare l'espletamento di una perizia tecnica idonea a stabilire con certezza le cause dell'incidente ed in particolare la compatibilità delle lesioni patite dalla vittima con la conformazione dello scafo condotto dall'imputato; la possibilità delle eliche di trattenere un pezzo di muta subacquea, senza sbriciolarla.
3.4. L'erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p. e la mancanza, contraddittoria ed illogica motivazione sul punto. Invero, in presenza dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, il giudice avrebbe dovuto effettuare un'analisi approfondita delle doglianze rivolte verso la sentenza di primo grado, senza utilizzare lo strumento deflattivo dell'art. 129 c.p.p. Invece non erano stati sciolti i dubbi sulla attendibilità dei testimoni, tutti occupanti il gozzo condotto dal Gravagnuolo e che quindi avevano tutto l'interesse ad accusare del fatto il conducente dell'altro natante presente sul luogo del sinistro;
inoltre non erano stati sciolti i dubbi sollevati dai C.T. della difesa, i quali avevano osservato l'impossibilità di un pezzo di muta ad entrare nell'alloggiamento di eliche controrotanti ed in ogni caso che l'ingresso poteva essere frutto del mero attraversamento del luogo del sinistro, mentre un pezzo di muta galleggiava sull'acqua; inoltre, contrariamente a quanto affermato dai C.T. del P.M., tra le eliche non vi era alcun fermo;
ancora, sullo scafo del OL non vi era alcun segno dell'urto con il corpo della vittima, ne' sulla vittima vi erano segni compatibili con lo scafo planante dell'imbarcazione dell'imputato.
3.5. La mancanza, contraddittoria ed illogica motivazione sulla conferma delle statuizioni civili, in quanto il giudice nel quantificare il danno morale non aveva esplicitato i concreti parametri utilizzati.
OL GI (imputato).
3.6. La violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla mancata celebrazione dell'udienza preliminare ed alla impropria applicazione dell'art. 129 c.p.p. che aveva trasformato una sentenza di non doversi procedere in una sentenza di riconoscimento della totale responsabilità dell'imputato, con argomentazioni analoghe a quelle svolte dal responsabile civile nei suoi motivi di gravame. La corte territoriale non aveva preso in alcuna considerazione la possibilità che a produrre l'incidente fosse stato il conducente del Gozzo,dal che la inattendibilità di tutti i testi presenti sulla sua barca;
inoltre non era provato quando e dove fosse morto il LO, che ben poteva essere un corpo galleggiante già privo di vita al momento del sopraggiungere del motoscafo: irrilevanti erano la presenza di macchie di sangue sui cuscini del motoscafo, in quanto queste non provavano che il LO era stato da poco ferito, ben potendo essere frutto di travaso di sangue non ancora coagulato e fuoriuscente per semplice forza di gravità. A conforto che la morte poteva non essere avvenuta nel luogo ove si era fermato lo scafo dell'imputato, vi era la circostanza che non erano stati rinvenuti sul posto, ne' la maschera, ne' il fucile.
3.7. La violazione di legge e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento del danno morale ed alla sua quantificazione. Invero la corte aveva liquidato il danno in assenza di una prova del nesso causale e di un effettivo pregiudizio patito dalle parti civili. In sostanza la prova era stata ritenuta in "re ipsa" in violazione dei principi sanciti dall'art. 2697 c.c. Inoltre nella determinazione del danno il giudice non aveva esplicitato i criteri in base al quale era giunto alla quantificazione di Euro 200.000= per ciascuna della parti civili;
infatti pur non gravando sul giudice un obbligo motivazionale particolarmente minuzioso, quando la liquidazione è equitativa, pur sempre è necessario esplicitare in modo chiaro il processo logico seguito.
3.8. La violazione di legge e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in tema di liquidazione degli interessi al 3% decorrenti dalla data del fatto. Invero avendo ancorato il giudice il risarcimento a delle tabelle predeterminate, in esse era già ricompresa la rivalutazione e, pertanto, il riconoscimento di ulteriori interessi determina una duplicazione di risarcimento.
4.1 ricorsi sono solo in parte fondati, limitatamente alle statuizioni civili, per il resto devono essere rigettati.
4.1. In relazione alla prima eccezione processuale formulata, per la omessa celebrazione della udienza preliminare, va osservato che la L. n. 479 del 1999 (cd. legge Carotti), che ha introdotto l'obbligo di celebrazione della udienza preliminare per il delitto di omicidio colposo, è stata pubblicata sulla G.U. del 18/12/1999 ed è quindi entrata in vigore, dopo la ordinaria vacatio legis, il 2/1/2000. Ne consegue che al momento dell'esercizio dell'azione penale nel presente processo (decreto di citazione emesso il 22/3/1999 e notificato anteriormente alla riforma), per il principio tempus regit actum, non doveva essere celebrata l'udienza preliminare. Nè può dirsi che il momento per determinare l'applicazione della nuova normativa si quello relativo alla celebrazione della prima udienza (successiva alla riforma), in quanto sul punto la legge "Carotti" ha inciso sulle modalità dell'esercizio dell'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio, invece che citazione diretta), pertanto il momento determinate per stabilire la legge applicabile era quello dell'esercizio dell'azione che, come detto, è avvenuta ben ampiamente prima del varo della nuova legge.
Nè può dirsi che l'imputato sia stato pregiudicato nella possibilità della scelta dei riti alternativi, in quanto ciò gli era consentito ai sensi dell'art. 557 c.p.p. nel testo previgente alla riforma.
Per quanto detto, il motivo di censura è infondato.
4.2. Quanto alla lamentata incompatibilità a svolgere l'incarico di consulenti per i C.T. nominati dal P.M., i quali prima di ricevere l'ufficio, avevano effettuato delle operazioni quali ausiliari di P.G. (vedere i mezzi, tirarli fuori dall'acqua e smontare eliche), con la possibilità di diventare testimoni, va osservato in primo luogo, che questa Corte ha statuito che "nei confronti del consulente tecnico del P.M. nominato ex art. 233 c.p.p. fuori dei casi di perizia, non sussistono le cause di incompatibilità richiamate dall'art. 225 c.p.p., comma 3, previste, per evidenti ragioni di imparzialità esclusivamente per il perito di ufficio" (cfr. Cass. 3, 5886/98, imp. Zito, rv. 210945). Inoltre, quanto alla incompatibilità come teste, va osservato che il consulente tecnico incaricato dal P.M. di effettuare accertamenti che richiedono particolari conoscenze scientifiche non riveste la qualità di ausiliario dell'organo inquirente, sicché per questi non può valere la condizione di incompatibilità a testimoniare prevista dall'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. d) (cfr. sez. 3, 4794/04, ric. Ponzio, rv. 228530; Cass. 3, 837 Scarlassare, rv. 239282). Infatti, l'ausiliario del giudice (cfr. art. 126 c.p.p. e art. 1 Reg.) o del pubblico ministero, si identifica con l'ausiliario in senso tecnico, ossia con l'appartenente al personale di cancelleria e segreteria e non già con un estraneo all'amministrazione della giustizia che si trovi a svolgere di fatto, ed occasionalmente determinate funzioni previste dalla legge.
Pertanto anche tale motivo di censura è infondato.
4.3. In ordine al motivo di ricorso costituito dalla mancata assunzione di una prova decisiva e cioè una perizia idonea a stabilire con certezza le cause dell'incidente ed in particolare la compatibilità delle lesioni patite dalla vittima con la conformazione dello scafo condotto dall'imputato; la possibilità delle eliche di trattenere un pezzo di muta subacquea, senza sbriciolarla, va ricordato come questa Corte, con orientamento consolidato, ha stabilito che "la perizia, per il suo carattere "neutro" sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto giudizio di fatto che se sorretto da adeguata motivazione è insindacabile in cassazione" (ex plurimis Cass. 4, 14130/07, imp. Pastorelli, rv. 236191). Ne consegue che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può quindi essere dedotta con motivo di ricorso in cassazione;
ferma restando la possibilità di dedurre il vizio di motivazione ove il giudice di merito fondasse la ricostruzione dei fatti su indimostrate affermazioni o su pareri tecnici legalmente acquisiti al processo ma non valutati criticamente.
4.4. In ordine alle censure relative alla affermazione della responsabilità nel fatto del OL e, di conseguenza, sul piano civile del ME, nell'esaminare le doglianze formulate dai ricorrenti, attinenti alla tenuta argomentativa della sentenza, appare utile ricordare, in via preliminare, i rigorosi limiti del controllo di legittimità sulla sentenza di merito.
Invero, ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne nè la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile:
a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Con l'ulteriore precisazione, quanto alla l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, che deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (Cass., Sez. 1, 26 settembre 2003, Castellana ed altri). In altri termini, l'illogicità della motivazione, deve risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Cass., Sez. 4, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri). Inoltre, va precisato, che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica (Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2004, Grado ed altri). I limiti del sindacato della Corte non paiono mutati neppure a seguito della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intervenuta a seguito della L. 20 febbraio 2006, n. 46, laddove si prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione: cd. autosufficienza) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di cassazione, infatti, non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito. Così come non è affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto.
Pertanto la Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione.
Nel caso di specie va anche ricordato che ci si trova,
sostanzialmente, dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno (nel nostro caso, di condanna in primo grado e di declaratoria di prescrizione in appello) per cui un eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamene travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione di riconoscimento di responsabilità.
4.5. Orbene, fatta questa doverosa premessa e sviluppando coerentemente i principi suesposti, deve ritenersi che la sentenza impugnata regge al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, ovvero travisamento del fatto o della prova.
In particolare il giudice di merito ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni degli imputati, che in sostanza ripropongono motivi di fatto.
Ebbene, la Corte territoriale ha osservato che:
- la responsabilità del Calarieti nel sinistro emergeva da accertamenti di P.G. e dalle deposizioni dei testi presenti al fatto, posizionati su altra imbarcazione che aveva schivato il subacqueo e che avevano vanamente segnalato, sbracciandosi ed urlando, la sua presenza all'imbarcazione dell'imputato che li seguiva;
- detti testi avevano riferito che il motoscafo era "impennato" ed aveva travolto il subacqueo;
successivamente si era fermato ed aveva caricato la vittima sulla barca;
- talune marginali imprecisioni delle deposizioni erano giustificabili con il diverso angolo visuale dei vari testi ed inoltre con l'impossibilità per l'occhio e la mente umana di effettuare precise misurazioni, come ad esempio la distanza dalla costa delle imbarcazioni e la distanza del pallone di segnalazione del subacqueo;
- inoltre, nell'elica del motoscafo erano stati rinvenuti pezzi della muta della vittima. Sulla base di tali emergenze istruttorie, la corte ribadiva la responsabilità dell'imputato e, non ricorrendo i presupposti di applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, dichiarava estinto il reato per prescrizione.
4.6. Nell'adottare la sua decisione la Corte distrettuale, dichiarando la prescrizione, non ha dimenticato che "il principio di economia processuale - in base al quale l'art. 129 cod. proc. pen. impone di dichiarare la causa estintiva del reato in assenza della prova "ictu oculi" dell'innocenza - va coordinato, nell'ipotesi di una condanna di primo grado al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, con la disposizione di cui all'art. 578 cod. proc. pen.: con la conseguenza che il giudice del gravame dovrà
esaminare tutto quanto rilevi ai fini della responsabilità civile, e se da detto esame emerge la prova dell'innocenza, egli dovrà ricorrere alla corrispondente formula assolutoria non potendo l'accertamento effettuato (sia pure per esigenza di decisione non penale) essere posto nel nulla attraverso la mera declaratoria di estinzione del reato" (Cass. 4, 14863/04, imp. Micucci, rv. 228597). Invero la Corte ha analizzato in profondità gli argomenti di merito sottoposti al suo esame, giungendo al riconoscimento della responsabilità del OL conformerete a quanto stabilito dal giudice di prime, richiamando anche la motivazione della sentenza di primo grado.
Il giudice di merito ha in modo esaustivo dato conto del suo convincimento:
- quanto alle dichiarazioni dei testi presenti sul gozzo e che hanno dichiarato concordemente di avere visto il motoscafo investire il subacqueo mentre nuotava ed anzi di avere invano cercato di attrarre l'attenzione del conducente, che però marciava "impennato"; il giudice ha valutato la loro attendibilità in considerazione del fatto che era inverosimile ritenere che tutti avessero concordato una versione dei fatti non veritiera (nell'ipotesi che ad investire il subacqueo fosse stato il conducente del gozzo), con immediatezza riferita alla P.G., senza avere alcun interesse a mentire, tenuto conto che non erano coinvolti penalmente e personalmente nella vicenda. Peraltro, nell'ipotesi in cui ad investire la vittima fosse stato proprio il conducente del gozzo, sarebbe stato molto più comodo proseguire la marcia senza arrestarsi, tenuto anche conto della assenza di testi nel luogo teatro del tragico evento. - Nell'analizzare le singole deposizioni, il giudice ha valutato la coincidenza delle dichiarazioni e la loro coerenza, pur essendo stati sentiti due volte in dibattimento, a seguito del mancato consenso dei difensori alla lettura degli atti, dopo il mutamento del giudice;
tutto ciò a dimostrazione della chiarezza dei loro ricordi. - Il giudice del merito ha anche valutato marginali le discordanze su alcuni punti secondari (presenza della maschera sul volto, distanza dalla costa, ecc), ritenute fisiologiche.
- All'interno delle eliche del motoscafo del OL sono stati rinvenuti pezzi della muta della vittima, a riscontro dell'investimento.
- La difesa ha cercato di avvalorare la tesi che il motoscafo ben era possibile avesse investito un corpo già inanimato o pezzi di muta già strappati e galleggianti a seguito di un pregresso investimento. Ma ciò urta con il fatto che i testi hanno visto il subacqueo nuotare e quindi essere vivo. Inoltre dopo l'impatto, il motoscafo dell'imputato era tornato indietro, caricando il corpo del LO a bordo. Sul motoscafo sono state rinvenute macchie di sangue a dimostrazione del fatto che la morte del subacqueo era avvenuta poco prima e non si trattava di una corpo senza vita galleggiante (che viceversa avrebbe avuto sangue coagulato).
- Inoltre il consulente tecnico del P.M. escusso in dibattimento aveva dichiarato di avere constatato che le eliche della imbarcazione del OL presentavano deformazioni compatibili con un urto;
viceversa le eliche del gozzo condotto dal Gravagnuolo erano funzionanti ed intatte. Inoltre i piombi della cintura da sub della vittima recavano due solchi profondi e ravvicinati, che egli riteneva prodotti dall'elica esterna del gruppo poppiero di destra dello motoscafo.
A fronte di tale ricostruzione della vicenda, le censure mosse dalla difesa dei ricorrenti esprimono solo un dissenso generico rispetto ad una ricostruzione del fatto che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo. La convincente prospettiva in cui si muove il giudice del merito nella sua motivazione è quella di una rivisitazione delle prove non ancorata ad una visione atomistica delle stesse. Invero, riguardati in tale prospettiva, le circostanze emerse dalla deposizione dei testi;
il rinvenimento dei pezzi di muta nelle eliche del motoscafo;
il danneggiamento delle stesse, sono tutti elementi convergenti nel ricondurre la responsabilità del fatto al OL. Ne consegue, alla luce di quanto detto, che la Corte territoriale ha fatto buon governo dell'art. 129 c.p.p. dichiarando la prescrizione del reato e confermando le statuizioni civili di condanna. Pertanto le censure su tali punti avanzate dai ricorrenti sono infondate.
4.7. In ordine alle statuizioni civili, il giudice del merito ha riconosciuto e liquidato in favore delle parti civili (NA MA - madre -, in proprio e quale erede del marito LO TO - padre della vittima), la somma di Euro 200.000= ciascuno, oltre accessori, ad esclusivo titolo di danno morale, rimettendo al giudice civile per l'eventuale liquidazione del danno biologico patito "iure proprio".
L'imputato OL ed il responsabile civile ME, hanno censurato sul punto la sentenza, rilevando carenze motivazionali sulla esistenza e quantificazione del danno morale (che peraltro la Corte distrettuale aveva ridotto ad Euro 200.000= per ciascuna della due parti civili), ed in ordine al riconoscimento del danno biologico patito "iure proprio", da liquidare a cura del competente giudice civile.
Ciò premesso, va ricordato che questa Corte ha avuto modo di statuire che "il danno subito in conseguenza della uccisione del prossimo congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, .... si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art.2059 cod. civ.. Esso, quale tipico danno conseguenza, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, potendosi tuttavia ricorrere a valutazioni prognostiche e presunzioni sulla base degli elementi obbiettivi forniti dal danneggiato, quali l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza, la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi ...." (Cass. Civ., 3^, 15022/05,rv. 584725). Nel caso di specie, correttamente il giudice di merito ha riconosciuto la sussistenza del danno valutando lo stretto legame parentale tra le parti civili e la vittima (genitore-figlio) e la giovane età della vittima (26 anni).
In ordine alla quantificazione del risarcimento i giudice del merito, pur potendo fare ricorso a meri parametri equitativi, ha ritenuto più corretto fare riferimento anche alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, che determinano il danno morale facendo riferimento ai criteri di quantificazione del danno biologico ridotto da un quarto alla metà (il criterio utilizzato dalla corte di appello è stata la misura intermedia tra 1/4 e 1/2).
Orbene sul punto questa Corte ha avuto modo di stabilire che "in tema di liquidazione del danno biologico e del danno morale, entrambe voci di danno non patrimoniale, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice deve consentirne - sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa la definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico: es., in base al valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari) -, l'integrale risarcimento;
a tal fine tali criteri devono essere pertanto idonei a garantire anche la cd. personalizzazione del danno" (Cass. Civ., 3, 7740/07, rv. 599202). Nel caso di specie ben può dirsi che la Corte distrettuale ha fatto buon governo di tale indirizzo giurisprudenziale, liquidando il danno in base a tabelle ordinariamente in uso presso i Tribunali e personalizzando il danno in riferimento ai vincoli parentali e la giovane età della vittima.
I ricorsi su tale punto sono pertanto infondati.
4.8. Quanto alla censura relativa al riconoscimento del danno biologico patito "iure proprio" dalle parti civili, genitori della vittima, e quindi vittime di una perdita da legame parentale, va fatta una breve premessa.
In passato il danno risarcibile per fatto illecito (art. 2043 cod. civ.) era limitato al danno patrimoniale ed al danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ., che limita al risarcibilità di tale voce "nei soli casi determinati dalla legge". L'unica ipotesi di danno non patrimoniale era rinvenuta nel danno morale (cd. "pretium doloris") di cui all'art. 185 cod. civ., risarcibile quando l'illecito civile costituiva anche reato.
La successiva evoluzione della giurisprudenza ha portato ad una dilatazione del concetto di danno non patrimoniale, fino agli approdi delle cd. sentenze gemelle 8827-8828/2003.
È stato affermato che "il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen., e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale" (Cass. Civ. 3, 8828/03, rv. 563840).
Affermata la riconoscibilità del danno non patrimoniale oltre la sfera dell'art. 185 cod. pen., questa Corte ha fornito ulteriori specificazioni statuendo che "la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. va tendenzialmente riguardata non già come occasione di incremento generalizzato delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, quest'ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto (configurabile solo quando vi sia una lesione dell'integrità psico - fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica), del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della mera sofferenza psichica e del patema d'animo) nonché dei pregiudizi, diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto. Ne deriva che, nella liquidazione equitativa dei pregiudizi ulteriori, il giudice, in relazione alla menzionata funzione unitaria del risarcimento del danno alla persona, non può non tenere conto di quanto già eventualmente riconosciuto a titolo di danno morale soggettivo, pure esso risarcibile, quando vi sia la lesione di un tale tipo di interesse, ancorché il fatto non sia configurabile come reato" (Cass. Civ. 3, sent. 8827/03, rv. 563837). Con dette sentenze e le successive, in sostanza, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che il danno non patrimoniale derivante da un fatto illecito, può articolarsi in un danno morale soggettivo, in un danno biologico ed un danno esistenziale (cfr. Cass. Civ., 3, 13546/06, rv. 593003). Pertanto correttamente la Corte distrettuale, nel caso di specie, dopo avere riconosciuto la sussistenza del danno biologico, ha rimesso al giudice civile la sua quantificazione.
4.9. Bisogna però fare una precisazione alla luce dell'ultimo arresto delle Sezioni Unite Civili in materia. Infatti, nell'esigenza avvertita di evitare rischi di duplicazione del risarcimento del medesimo pregiudizio e nell'intento di arginare un'anomala estensione della risarcibilità del cd. "danno esistenziale", le Sezioni Unite dopo aver riaffermato che il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge, hanno precisato che la nozione di danno non patrimoniale è ampia ed omnicomprensiva, e che "la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto - del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva - del danno non patrimoniale..." (Cass. Sez. Un. Civ., 26972/08, rv. 605496); per cui "...è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima..., ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello cd. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale" (Cass. S.U. cit., rv. 605495).
Ne consegue che alla vittima di un fatto illecito può essere risarcita una unica e omnicomprensiva voce di danno non patrimoniale, in cui devono rientrare tutti i pregiudizi non patrimoniali patiti e senza duplicazioni.
Ne caso di specie, il riconoscimento del danno morale e del danno biologico, fatto dal giudice del merito in favore delle parti civili, è antecedente alla chiarificazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite.
Pertanto spetterà al giudice civile stabilire se il danno "morale" già liquidato è satisfattivo di tutti i danni non patrimoniali patiti dalle parti civili, ovvero necessita di un'ulteriore integrazione per il pregiudico biologico, inteso non come autonoma voce di danno, ma come componente dell'unitario danno non patrimoniale.
Fatte queste specificazioni, le censure formulate in ricorso sono infondate.
4.10. Resta da esaminare il motivo di ricorso formulato dall'imputato in ordine alla condanna alla rifusione degli interessi compensativi al 3%, dal dì del fatto e da rivalutare annualmente.
Il motivo di censura è fondato.
Invero nella sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello, nel determinare la somma dovuta a titolo di danno morale, facendo riferimento ai parametri delle citate tabelle, esplicitamente è chiarito che "Detta somma è calcolata all'attualità e cioè tenendo conto della rivalutazione monetaria fino alla data attuale maturata" (pag. 24 sent. Tribunale); infatti essendo il debito risarcitorio di valore, il giudice ha ritenuto di dover adeguare la sua entità al momento della pronuncia.
Ciò premesso la giurisprudenza civile di questa Corte ha precisato che "in materia di responsabilità civile, le obbligazioni relative alla corresponsione del risarcimento del danno biologico e del danno morale sono obbligazioni di valore sicché vanno quantificate in considerazione del valore del bene perduto dal danneggiato rapportato al momento della decisione. A tale risultato può pervenirsi o facendo riferimento, come base del calcolo della liquidazione, a valori monetari dell'epoca del fatto dannoso ed applicando alle somme così ottenute la rivalutazione monetaria oppure facendo direttamente riferimento a valori monetari propri del tempo della decisione;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata...." (Cass. Civ. 3, 5503/03,rv. 561968).
Pertanto, l'attribuzione di interessi "compensativi" al tasso del 3% decorrenti dal giorno del fatto, effettivamente costituisce una duplicazione della voce del danno già liquidata tenendo conto della rivalutazione all'attualità.
Pertanto, limitatamente a detti interessi compensativi, la sentenza va annullata, ferme restando le statuizioni sugli interessi legali. La pacale soccombenza delle parti civili, impone di decurtare e loro spettanze di un quarto;
appare equo liquidare dette spettanze in complessivi Euro 4.500,00, oltre accessori come per legge, già valutato lo scorporo di un quarto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione civile concernente la liquidazione degli interessi compensativi al 3% che elimina.
Rigetta i ricorsi nel resto.
Condanna l'imputato ed il responsabile civile ME MO, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute dalle costituite parti civile e liquida le stesse in complessivi Euro 4.500,00, oltre accessori come per legge, considerato il già avvenuto scorporo di un quarto per la parziale soccombenza.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2009