Cass. civ., sez. III, sentenza 08/04/2003, n. 5503
CASS
Sentenza 8 aprile 2003

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Massime1

In materia di responsabilità civile, le obbligazioni relative alla corresponsione del risarcimento del danno biologico e del danno morale sono obbligazioni di valore sicché vanno quantificate in considerazione del valore del bene perduto dal danneggiato rapportato al momento della decisione. A tale risultato può pervenirsi o facendo riferimento, come base del calcolo della liquidazione, a valori monetari dell'epoca del fatto dannoso ed applicando alle somme così ottenute la rivalutazione monetaria oppure facendo direttamente riferimento a valori monetari propri del tempo della decisione; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento all'ammontare del danno ( biologico o morale ) espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e periodicamente rivalutato ( in relazione ai prescelti indici di svalutazione ) oppure facendo applicazione di un indice medio nel periodo compreso tra la data dell'illecito e quella della liquidazione del danno.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 08/04/2003, n. 5503
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5503
Data del deposito : 8 aprile 2003

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