Sentenza 8 aprile 2003
Massime • 1
In materia di responsabilità civile, le obbligazioni relative alla corresponsione del risarcimento del danno biologico e del danno morale sono obbligazioni di valore sicché vanno quantificate in considerazione del valore del bene perduto dal danneggiato rapportato al momento della decisione. A tale risultato può pervenirsi o facendo riferimento, come base del calcolo della liquidazione, a valori monetari dell'epoca del fatto dannoso ed applicando alle somme così ottenute la rivalutazione monetaria oppure facendo direttamente riferimento a valori monetari propri del tempo della decisione; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento all'ammontare del danno ( biologico o morale ) espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e periodicamente rivalutato ( in relazione ai prescelti indici di svalutazione ) oppure facendo applicazione di un indice medio nel periodo compreso tra la data dell'illecito e quella della liquidazione del danno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/04/2003, n. 5503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5503 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - rel. Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 22, presso lo studio dell'avvocato ENRICO BRENCIAGLIA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO IC SPA, ON LO, CO AN, NS AU, NI CO, DI LI DE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 14759/99 proposto da:
ON LO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE CARLO LI 103, presso lo studio dell'avvocato LO BERCHICCI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PA OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 22, presso lo studio dell'avvocato ENRICO BRENCIAGLIA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
CO AN, NS AU, NI CO, DI LI DE, LO IC SPA;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 17461/99 proposto da:
LO IC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Sergio Cecovini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO GAMBERINI MONGENET, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato DOMENICO GRISAFI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PA OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 22, presso lo studio dell'avvocato ENRICO BRENCIAGLIA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1632/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione 3^ Civile, emessa il 29/04/98 e depositata il 14/05/98 (R.G. 3025/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/03 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Enrico BRENCIAGLIA;
udito l'Avvocato Giorgio LUCERI (per delega avv. Rodolfo GAMBERINI MONGENET);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, il rigetto e l'inammissibilità del ricorso incidentale "ON" e l'accoglimento o sua inammissibilità ove non notificato il ricorso "LO IC SPA".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21 novembre 1989 TT SE conveniva davanti al Tribunale di Viterbo Darti lo CO e la S.p.A. LO IA, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni da lui riportati il 18 marzo 1989, allorché, mentre lungo la SS. Cassia in agro di Acquapendente era intento a rifornire di carburante l'auto "Fiat Ritmo" di proprietà di AU NS, era stato investito dall'auto condotta dal CO ed assicurata per la responsabilità civile presso la società LO, riportando danni fisici di estrema gravita con postumi invalidanti. Rimasto contumace il CO, si costituiva la società LO, che escludeva la responsabilità del proprio assistito, attribuendola al NS, nonché a LO NO ed a AU PO, soggetti tutti che chiamava in causa. Si costituivano il NO ed il PO, mentre il NS restava contumace.
Nel frattempo il CO instaurava altro giudizio chiedendo il risarcimento dei danni al NS ed al LO IA, quale compagnia assicuratrice anche del NS.
Un terzo giudizio era proposto da DE Di IC, trasportato sull'auto del NS, che era rimasto ferito mentre insieme al SE stava rifornendo l'auto in sosta, con citazione diretta contro il CO ed il LO IA. Riunite le tre cause, il Tribunale di Viterbo, con la sentenza depositata il 18 maggio 1995, riteneva responsabili dell'incidente NI CO e AU NS, nella misura del 50% ciascuno, e liquidava i danni subiti dal SE, dai Di IC e dal CO. Per quanto attiene al SE - che è l'unico danneggiato che prosegue il giudizio in questa sede - il Tribunale condannava i convenuti in solido (NI CO ed il suo assicuratore LO IA) al risarcimento dei danni, che liquidava in L.280 milioni per danno biologico ed in L.200 milioni per danno morale;
tenuto conto che il SE aveva ricevuto nel 1990 la somma di L.150 milioni (attualizzata a L. 180.495.000), il Tribunale limitava la condanna a L.299.505.000, oltre gli interessi legali dalla data dell'incidente.
Il SE proponeva appello limitato all'ammontare del danno. Il LO IA proponeva appello incidentale sia sull'an che sul quantum. Delle altre parti a cui il SE aveva notificato l'atto di appello si costituiva soltanto LO NO, il quale chiedeva che fosse dichiarato il passaggio in giudicato della pronunzia che aveva escluso la sua responsabilità in ordine al sinistro.
La Corte di appello di Roma, con la sentenza depositata il 14 maggio 1998: a) rigettava l'appello incidentale del LO IA;
b) in ordine all'appello principale del SE, confermava la pronunzia di primo grado relativamente all'accertamento della percentuale di invalidità permanente dell'appellante (nella misura dell'80%), all'esclusione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa (godendo il SE di pensione di invalido civile) ed alla liquidazione del danno morale;
c) in riforma della pronunzia impugnata, riconosceva al SE il danno emergente costituito dalle spese per la necessità di sua assistenza diuturna, liquidando tale danno equitativamente nella spesa mensile di L. 1.000.000, che capitalizzava "ad oggi", pervenendo all'ammontare di L.240 milioni, su cui riteneva dovuti gli "interessi legali dal di del fatto al saldo"; d) in ordine alla richiesta dell'appellato NO di condanna dell'appellante SE al pagamento delle spese del giudizio di appello, la Corte affermava che, con la notifica dell'atto di appello al NO, era stata effettuata "una denunciatio litis", onde il NO "poteva anche non costituirsi", e compensava perciò le spese sostenute da questa parte.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, TT SE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi. Hanno resistito con separati controricorsi e ricorsi incidentali sia la società LO IA, sia LO NO. Il SE ha presentato controricorso ai due ricorsi incidentali ed anche memoria.
In una precedente udienza è stata disposta la notifica dei due ricorsi incidentali a tutti i soggetti a cui era stato notificato il ricorso principale. La notifica del ricorso incidentale del LO IA è stata effettuata (salvo che al De IC), mentre il NO non ha provveduto a dare esecuzione all'ordinanza integrativa del contraddittorio, comunicata al suo difensore il 15 novembre 2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso principale ed i due ricorsi incidentali vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). 2. - Va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del NO per mancata integrazione del contraddittorio, non avendo questo ricorrente dato alcun seguito all'ordinanza di questa Corte del 6 novembre 2001, che ha disposto la notifica del ricorso del NO ai quattro soggetti a cui era stato notificato il ricorso principale.
3. - È ammissibile, invece, il ricorso incidentale proposto dal LO IA, che ha integrato il contraddittorio notificando il suo ricorso a tre dei quattro soggetti indicati nella citata ordinanza di questa Corte del 6 novembre 2001. La notifica non è avvenuta nei confronti soltanto di DE De IC, che però non è un litisconsorte necessario, contrariamente a quanto ritenuto dalla precedente ordinanza di questa Corte. Il De IC, infatti, è un danneggiato che ha agito soltanto per il risarcimento dei danni da lui subiti, onde è rimasto estraneo alla controversia relativa ai danni sofferti dal SE di cui si discute nel presente giudizio di Cassazione.
Va, pertanto, revocata, in quanto erronea, l'ordinanza di questa Corte del 6 novembre 2001, nella parte in cui ha disposto la notifica del ricorso incidentale del LO IA al De IC. 4. - Con il primo motivo del ricorso principale il SE deduce "insufficiente e contraddittoria motivazione, unitamente a violazione e falsa applicazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 32 Cost, 2043 e 2056 c.c.", censurando l'entità dell'invalidità permanente determinata dai giudici di merito, che non dovrebbe essere limitata all'80%, ma essere fissata al 90-95%, nonché il valore punto calcolato nella liquidazione del danno biologico permanente, che dovrebbe essere superiore a quello di L.3.500.000, ed infine la mancata liquidazione per l'inabilità temporanea totale e/o parziale, che si assume non sia stata motivata.
Il motivo di ricorso è infondato.
Il grado di invalidità permanente nella misura dell'80% è stato accertato dal consulente tecnico, la cui valutazione, recepita dalla sentenza impugnata, viene criticata genericamente nel ricorso per Cassazione.
Il criterio seguito dal Tribunale per la liquidazione del danno biologico e l'entità della somma dallo stesso fissata per ogni punto di invalidità non sono stati censurati se non genericamente nell'atto di appello del SE, il quale, nel primo motivo di appello, si è limitato a lamentarne la liquidazione "in misura incongrua". Consegue che, stante la genericità della impugnazione sui due punti indicati, correttamente la Corte di appello non li ha esaminati, onde le censure che sugli stessi punti il SE propone con il ricorso per cassazione vanno ritenute inammissibili. Per quanto attiene, infine, alla mancata liquidazione del danno da invalidità temporanea, la sentenza impugnata, contrariamente all'assunto del ricorrente principale, ha motivato la propria determinazione, con il richiamo, in ordine al danno biologico, alla "altissima percentuale dei residuati", e cioè dei postumi permanenti del danneggiato, e, in ordine al danno patrimoniale, alla "sussistenza della preesistente invalidità civile" del SE, che è la considerazione sulla base della quale la Corte di appello ha ritenuto l'insussistenza di un danno patrimoniale da incapacità lavorativa.
Mentre per l'omessa liquidazione del danno patrimoniale, si rinvia all'esame del terzo motivo del ricorso del SE, concernente in generale tale voce di danno, per il danno biologico da invalidità temporanea, deve dirsi che la Corte di appello lo ha ritenuto liquidato nel danno da postumi permanenti, tenuto conto della elevata percentuale degli stessi. Contro questa determinazione del giudice del merito, di natura equitativa, nessuna censura viene mossa nel ricorso del SE, che lamenta soltanto un'assenza di motivazione, come si è visto inesistente.
5. - Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce "insufficiente e contraddittoria motivazione, unitamente a violazione e falsa applicazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 2 e 3 Cost, 2056 e 2059 c.c.", censurando la liquidazione del danno morale, in ordine a cui si lamenta "l'incongruità e l'inadeguatezza della motivazione" della sentenza impugnata, che sarebbe dovuta pervenire ad una quantificazione non inferiore a L.300 milioni.
Il motivo di ricorso è infondato.
La sentenza impugnata ha motivato in ordine alla liquidazione del danno morale, che è di natura equitativa, onde non sussistono le violazioni di legge lamentate dal ricorrente. D'altro canto, l'entità della liquidazione (L.200 milioni) non è irrisoria, se rapportata all'ammontare del danno biologico (L.280 milioni). 6.- Con il terzo motivo il ricorrente deduce "insufficiente e contraddittoria motivazione, unitamente a violazione e falsa applicazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 2-35-36- 38 Cost., 2043 e 2056 c.c., e 4 d.l. 23/12 1976 n.857, come convertito con l.26/2/1977 n.39", censurando: a) la mancata liquidazione di un danno da lucro cessante, tenuto conto che il SE, anche se fruiva dell'indennizzo per invalidità civile, svolgeva, unitamente al coniuge, l'attività di custode in una villa di campagna, beneficiando dei frutti ritraibili (uso dell'abitazione e ricavato delle coltivazioni), come provato dalla scrittura privata "depositata a corredo dell'atto di appello"); b) l'entità della liquidazione della spesa necessaria per l'assistenza del SE, che è inferiore alle tariffe indicate nel contratto collettivo per il personale non medico delle case di cura private o, quantomeno, a quelle del personale domestico convivente.
Il motivo di ricorso è fondato nella censura indicata sub a) ed è infondato nella censura sub b).
6.1.- Il SE, censurando, nell'atto di appello, la sentenza di primo grado che aveva ritenuto insussistente un danno patrimoniale conseguente alla sua incapacità lavorativa per il fatto che egli godeva di una pensione di invalido civile, ha sostenuto che per effetto di un contratto di comodato a favore suo e della moglie, egli beneficiava dei frutti naturali di un terreno agricolo e del fabbricato su di esso esistente utilizzato come abitazione personale, e aveva perso dette utilità per effetto delle lesioni riportate nell'incidente. La Corte di appello ha confermato la pronunzia di esclusione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa senza prendere in alcuna considerazione il contratto di comodato prodotto dal SE unitamente all'atto di appello e senza valutare la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla perdita delle utilità patrimoniali derivanti dal contratto stesso.
Sussiste, pertanto, il denunziato vizio di insufficiente motivazione della sentenza impugnata in ordine all'esclusione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa.
6.2.- Per quanto attiene alle spese di assistenza richieste dalle condizioni di invalidità del SE, la Corte di appello ha proceduto ad una loro valutazione equitativa, tenuto conto del fatto che l'assistenza è svolta dalla moglie dello stesso, la quale, per fare ciò, ha dovuto lasciare il proprio lavoro.
Ciò rende priva di rilievo la censura relativa alla spesa richiesta per un'assistenza compiuta da personale estraneo, di cui la Corte di appello ha escluso la necessità, come era stato sostenuto con il motivo di appello, accolto "solo in parte".
La censura in esame è, pertanto, infondata.
7. - Con l'unico motivo del ricorso incidentale il LO IA deduce "violazione degli artt. 1223, 1224, 1283, 2056, 2058 in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.", censurando il rigetto del motivo di appello con cui si era impugnata "l'applicazione degli interessi nella misura legale sul capitale rivalutato dalla data del sinistro al saldo". Tali interessi o non dovevano essere riconosciuti in quanto il danno da ritardo non era stato provato ovvero dovevano essere determinati con riferimento ai diversi momenti in relazione ai quali era stata effettuata la rivalutazione.
Il motivo di ricorso è fondato.
Va premesso che la Corte di appello ha rigettato l'appello della società assicuratrice affermando che la sentenza di questa Corte 17 febbraio 1995 n. 1712, richiamata dall'appellante, non si applica in tema di responsabilità extracontrattuale, essendo stata emanata "in ipotesi di credito previdenziale". Pertanto la Corte ha confermato la pronunzia di primo grado che, nel liquidare al SE il danno biologico ed il danno morale, aveva fatto decorrere gli interessi legali dalla data dell'incidente, ed ha altresì fissato la stessa decorrenza per gli interessi legali ritenuti dovuti sulla somma da essa liquidata per le spese di assistenza (capitalizzate alla data della sentenza di appello).
Contrariamente alla affermazione della Corte di appello, la citata sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 1712/1995 si riferisce, come risulta già dalla massima, all'obbligazione risarcitoria da fatto illecito extracontrattuale (e precisamente dalla demolizione di un fabbricato dichiarata poi illegittima). Essa, però, concerne la liquidazione del danno per la perdita di un bene (costruzione abbattuta) per equivalente pecuniario, onde la citata sentenza non è direttamente riferibile a nessuna delle specie di danno che, come si è visto, sono state liquidate al SE (in primo ed in secondo grado).
I principi affermati dalle Sezioni unite, in tema di spettanza e di decorrenza degli interessi, possono, però, trovare applicazione anche alle specie di danno che vengono in rilievo nel presente giudizio.
Per quanto attiene alla spettanza degli interessi (c.d. compensativi) sulle somme liquidate per il risarcimento del danno, essi non sono dovuti come accessorio del debito principale (risarcitorio), ma, avendo la funzione di ristorare il pregiudizio che il danneggiato abbia subito per la ritardata percezione del suo credito, presuppongono che il giudice ritenga sussistente tale danno, sia pure sulla base di criteri presuntivi ed equitativi. Il danno da ritardo non sussiste, all'evidenza, nel caso in cui al danneggiato si liquidi il rimborso di spese che egli sosterrà in futuro.
In ordine alla decorrenza degli interessi, va tenuto presente che sia il danno biologico che il danno morale possono essere liquidati o facendo riferimento, come base del calcolo della liquidazione, a valori monetali dell'epoca del fatto dannoso ed applicando alla somma così ottenuta la rivalutazione monetaria oppure facendo direttamente riferimento ai valori monetali propri del tempo della decisione (v., di recente, Cass. 18 novembre 2000 n. 14930). In questa seconda ipotesi gli interessi sulle somme già rivalutate non possono decorrere dalla data del fatto illecito, perché in tal modo si risarcirebbe il ritardato pagamento di un credito di entità superiore a quella a cui il danneggiato aveva diritto con riferimento alla data dell'illecito. Anche per le specie di danno qui considerate (danno biologico e danno morale), pertanto, la decorrenza degli interessi compensativi deve seguire i criteri dettati dalla citata sentenza n. 1712/95. Detti interessi, quindi, qualora siano ritenuti spettanti, vanno computati con riferimento all'ammontare del danno (biologico o morale) espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e periodicamente rivalutato (in relazione ai prescelti indici di svalutazione) oppure facendo applicazione di un indice medio nel periodo compreso tra la data dell'illecito e quella della liquidazione del danno. Applicando i criteri che precedono al caso deciso dalla sentenza impugnata, questa si rivela priva di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto dovuti gli interessi legali sulla somma capitalizzata "ad oggi" per il rimborso di spese di assistenza, perché non è stata accertata (e neanche affermata) la sussistenza di un danno da ritardo nella ricezione della stessa somma, danno che, almeno in linea astratta, non può essere neanche escluso perché le spese di assistenza del SE non sono soltanto quelle che il danneggiato dovrà affrontare per il futuro, ma comprendono anche quelle sostenute nel periodo anteriore alla loro liquidazione da parte della Corte di appello. Da qui deriva la necessità di un accertamento sulla sussistenza di un danno da ritardo nel pagamento delle spese di assistenza del SE, che rientra nei poteri del giudice del merito.
La sentenza impugnata è errata anche in ordine alla decorrenza dei detti interessi, che, per le ragioni già dette, non può essere stabilita alla data del fatto illecito sull'ammontare del danno, il quale, essendo stato liquidato dalla Corte di appello "ad oggi", è espresso in valori monetali attuali.
Pertanto la sentenza impugnata va cassata nella parte relativa agli interessi sulla somma di L.240 milioni, ed il giudice di rinvio dovrà decidere nuovamente sulla spettanza di tali interessi e, se del caso, sulla loro decorrenza, adeguandosi ai principi qui espressi, secondo le linee già tracciate dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 1712/95, applicabili anche nella presente fattispecie, come aveva esattamente sostenuto la società assicuratrice nel giudizio di appello.
Sulla base degli stessi principi giuridici, il giudice di rinvio dovrà, altresì, giudicare nuovamente sull'appello incidentale proposto dalla stessa società assicuratrice avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha riconosciuto dovuti gli interessi legali sul danno biologico e sul danno morale, con decorrenza dalla data del fatto illecito.
8. - In conclusione, vanno accolti il terzo motivo del ricorso principale del SE (nella sola censura qui esaminata sub p. 6.1) ed il ricorso incidentale della società LO IA (per le ragioni qui indicate sub p. 7), mentre vanno rigettate tutte le altre censure del ricorso principale.
La sentenza impugnata va cassata limitatamente alle censure accolte e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
9. - In ordine alle spese del presente giudizio di Cassazione, sussistono giusti motivi per compensare le spese tra il ricorrente incidentale NO (il cui ricorso è inammissibile: v. retro, p. 2) e le altre parti.
In ordine alle spese tra il SE e la società LO IA, si rimette al giudice di rinvio la pronunzia sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale del NO, accoglie per quanto di ragione il terzo motivo del ricorso principale e l'intero ricorso incidentale della società LO IA, rigetta tutte le altre censure del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata limitatamente alle censure accolte e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Roma, anche per le spese del giudizio di Cassazione tra SE e la società LO IA, compensa le spese tra NO e le altre parti.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2003