CASS
Sentenza 6 maggio 2026
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 16281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16281 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'NA RI, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso udite le conclusioni del difensore, Avv. Patrizia Oliva, sostituto processuale dell'Avv. Giuseppe Barba, la quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza soprattutto in riguardo al secondo motivo di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 19 febbraio 2024 con la quale RI D'NA è stato condannato per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 Penale Sent. Sez. 3 Num. 16281 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: ST MO Data Udienza: 02/04/2026 marzo 2000, n. 74, commesso in Favara, il 25 gennaio 2017, alla pena di mesi otto di reclusione, oltre pene accessorie e confisca. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolandolo in quattro motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge processuale in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. nonché in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riguardo all'art. 220 dísp. att. cod. proc. pen. Deduce che: a fondamento delle pronunce dei giudici di merito venivano posti differenti elementi, tutti derivanti dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza all'atto del primo accesso ispettivo;
la difesa eccepiva, sin dalle prime battute del procedimento, il mancato avviso al ricorrente delle facoltà allo stesso concesse in ordine al diritto di difesa costituzionalmente sancito dall'art. 25 Cost. e codificato nell'art. 220 dip. att. cod. proc. pen., secondo cui chi compie attività ispettive ha l'obbligo di rispettare la normativa del codice di procedura penale;
la Corte di appello, con manifesta illogicità della motivazione, ha ritenuto che le operazioni compiute dalla Guardia di Finanza fossero mosse da stadi di sospetto e non anche di indizio, indispensabile per l'applicazione delle garanzie ex art. 220 disp. att. cod. proc. pen.; nel caso di specie il ricorrente è stato privato della possibilità di essere assistito da un difensore di fiducia e da un esperto contabile;
distogico appare l'inciso con il quale la Corte ha ritenuto che la mancata nomina di un difensore non avrebbe inciso sugli atti di acquisizione probatoria confluiti nel processo di contestazione verbale;
le garanzie poste dall'ordinamento in ordine alla raccolta della prova operano a prescindere dal risultato probatorio raccolto;
ogni prova raccolta in violazione di legge non può essere posta a fondamento di una sentenza di condanna. 2.2 Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge processuale in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. nonché in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riguardo all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. Deduce che: per essere oggetto delle condotte materiali previste dalla suindicata norma incriminatrice è necessario che le scritture contabili vengano concretamente a esistenza;
non è stata raggiunta certezza in ordine all'esistenza materiale di tali scritture;
l'esistenza delle scritture non può fondarsi sulla restituzione di non meglio precisati documenti da parte del consulente finanziario Rag. Capodici o dalla mancata denuncia dello smarrimento della documentazione;
la versione relativa allo smarrimento della documentazione è stata verosimilmente resa dall'imputato quale semplice scusa per prendere tempo e sfuggire alle pressioni dei militari 2 della Guardia di Finanza;
le argomentazioni dei giudici di merito sull'elemento soggettivo si traducono in un dolus in re ípsa che prescinde dalla concreta analisi delle finalità che si sarebbe, presuntivamente, posto il ricorrente all'atto della supposta condotta illecita;
la Corte attribuisce all'imputato una, invero mai accertata, finalità presunta sul solo vantaggio tributario che sarebbe derivato dalla condotta;
il Tribunale non fatto corretta applicazione della legge andando a ricostruire, sulla base di mere presunzione l'esistenza del delitto in esame. 2.3 Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge processuale in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. nonché in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riguardo all'art. 62-bis cod. pen. e anche in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. Deduce l'illogicità, se non l'apparenza, della motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, attesa la documentata presenza di indici favorevoli all'imputato. Deduce, inoltre, che: l'imputato ha tenuto ineccepibile comportamento processuale;
l'esistenza di precedenti penali, anche se di natura specifica, non è di per sé ostativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
la pena è eccessiva e in contrasto con i canoni di cui all'art. 133 cod. pen.; la draconiana severità nella dosimetria della pena è rimasta affidata a considerazioni metagiuridiche. 2.4 Con il quarto motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge processuale in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. nonché in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riguardo all'art. 12 bis d.lgs. 74 del 2000. Deduce che: l'ammontare dell'imposta evasa, corrispondente al prodotto e al profitto della condotta delittuosa, è stato quantificato sulla mera e fragile base di stima adoperata dalla Guardia di Finanza;
trattasi di stime che, per definizione, non presentano connotati di certezza;
non è pertinente il precedente giurisprudenziale riportato nella sentenza impugnata;
in difetto di una certa quantificazione del presunto profitto del reato non è possibile determinare l'ammontare da confiscare, divenendo contra ius un provvedimento ablativo in tal senso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Il primo motivo di ricorso è generico. La Corte di appello nel ritenere infondato il primo motivo di appello con il quale è stata lamentata l'inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen. delle prove in quanto acquisite in violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. ha ritenuto 3 che le garanzie di contraddittorio previste nel procedimento amministrativo condotto dalla Guardia di Finanza fossero coerenti con la natura ricognitiva e accertativa dell'attività svolta dall'amministrazione finanziaria e che, trattandosi di una fase preliminare e non ancora orientata all'azione penale, il contraddittorio dovesse esplicarsi secondo le modalità proprie del procedimento tributario. Ha, inoltre, rilevato che il contribuente fosse stato adeguatamente informato della possibilità di farsi assistere da un professionista abilitato. La Corte territoriale ha anche evidenziato che l'amministrazione finanziaria rilevava anomalie contabili ed effettuava controlli incrociati al fine di verificarne la sussistenza ai soli fini tributari e che, in questa prima fase, le eventuali ricadute penalmente rilevanti delle condotte del contribuente si arrestassero allo stadio del sospetto e non anche dell'indizio, indispensabile per l'applicazione dell'art. 220 disp. att. cod. pen. La Corte ha ulteriormente osservato che "la richiesta di esibizione delle scritture contabili, la consultazione dello spesometro e/o del commercialista dell'imprenditore sono atti di mero controllo documentale, privi di carattere coercitivo della libertà personale" e che, perciò, l'acquisizione di dati già disponibili fosse indifferente alla presenza o meno del difensore. Rammentato, in termini generali, che "La violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'art. 220 disp. att. rimanda" (Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, dep. 2017, Rv. 269299 - 01) e che "In materia di attività ispettive di natura amministrativa, il momento a partire del quale, nel corso di tale attività, sorge l'obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale è quello nel quale è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, emergendone tutti gli elementi costitutivi, anche se ancora non possa essere ascritto a persona determinata" (Sez. 3, n. 31223 del 04/06/2019, Di Vico, Rv. 276679 - 01), deve rilevarsi che, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale di questa Corte, il motivo di ricorso risulta generico non essendo stata evidenziata quale parte degli esiti dell'accesso compiuto dalla Guardia di Finanza si assume inutilizzabile o frutto di illecita acquisizione. Inoltre, il ricorrente non ha spiegato le ragioni per le quali si fosse, sin dall'inizio della verifica e non solo in esito alla stessa, in presenza di indizi e si dovesse, conseguentemente, procedere con l'osservanza delle norme relative al procedimento penale. 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale ha evidenziato, a sostegno della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, la ricevuta di restituzione della documentazione 4 della D'NA IO S.r.l. da parte del Rag. Capodici (depositario delle scritture contabili) in favore del ricorrente, la messa a disposizione da parte del suddetto professionista del contenuto dei propri server relativo al registro delle fatture emesse per gli anni di imposta 2011, 2012 e 2013, al registro delle fatture di acquisto per gli anni di imposta 2011 e 2012, al libro giornale per gli anni di imposta 2011, 2012 e 2013 e, inoltre, l'esistenza di rapporti commerciali tra la predetta società e altri operatori di mercato emergenti dalla consultazione dell'Anagrafe tributaria e dello spesometro, con emissione di fatture. La Corte ha evidenziato come tali documenti fiscali fossero indicativi di un ciclo economico contabile interno che avrebbe dovuto essere tracciato, che la sparizione sistematica di ogni dato concernente la tracciabilità contabile non potesse essere 91Fsale e che l'asserito smarrimento delle scritture e della relativa documentazione non fosse stato riscontrato da una formale denuncia. Sulla base di tali considerazioni la Corte ha ritenuto che non sussistessero dubbi in merito alla materiale esistenza delle scritture contabili. La motivazione della Corte di appello è immune dai vizi denunciati dal ricorrente. Le doglianze della difesa si risolvono in una parcellizzazione degli elementi evidenziati dalla Corte di appello che non tiene conto del complesso delle circostanze emerse deponenti, del tutto logicamente, per l'esistenza della documentazione contabile e la conseguente sottrazione della stessa a opera del ricorrente. Devono ritenersi infondate anche le doglianze relative all'elemento soggettivo. Questa Corte ha affermato che "In tema di reati tributari, l'elemento soggettivo del delitto di occultamento e distruzione di documenti contabili è integrato dal dolo specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire l'evasione fiscale di terzi, essendo irrilevanti, per contro, l'interesse o il movente che abbiano eventualmente spinto l'agente a commettere il reato" (Sez. 7, ord. n. 9439 del 06/12/2019, deo. 2020, Rv. 278871 — 01). Nel caso concreto la Corte territoriale ha desunto il dolo specifico richiamando le argomentazioni del primo giudice e, in particolare, ha ritenuto corretta l'esclusione della versione dell'incuria e/o omessa tenuta delle scritture contabili e che fossero indicative dell'elemento soggettivo le rilevate condotte oggettive. Nella sentenza di primo grado il Tribunale ha ritenuto che fosse provato l'elemento soggettivo poiché sulla base dei dati ricostruiti dagli accertatori, l'imputato, pur avendo prodotto ricavi, non ha presentato le dichiarazioni fiscali nel periodo di imposta 2011-2015, con conseguente evasione dell'IVA e delle imposte dei redditi. Il Tribunale ha anche considerato il comportamento tenuto dal contribuente il quale, nonostante il commercialista abbia riferito di aver proceduto alla restituzione dp.HdelIe scritture contabili, non ha mai esibito tale 5 documentazione. La motivazione complessiva ricavabile dalle sentenze dei giudici di merito a sostegno dell'elemento soggettivo non appare illogica essendo stato valutato il complessivo comportamento dell'imputato, consistito anche nel non presentare le prescritte dichiarazioni fiscali. 4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Occorre, in primo luogo, rilevare che con l'appello è stato chiesto solo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e non anche una riduzione della pena sicché sono inammissibili le doglianze relative all'entità della pena, peraltro stabilita in misura inferiore al minimo edittale. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione sicché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, a rigore non può essere neppure sindacata nella presente sede di legittimità, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto). Nel caso concreto la Corte, con motivazione priva di illogicità, ha negato le circostanze attenuanti generiche osservando come la cooperazione fornita dall'imputato, alla luce degli elementi acquisiti, fosse parziale e strumentale e che la richiesta di attenuazione sanzionatoria, oltre a non ancorarsi a elementi di giudizio positivi, si scontrasse con la negativa personalità dell'imputato, già gravato da precedenti penali, anche di natura specifica, sicché la censura del ricorrente deve ritenersi inammissibile. 5. Il yinto motivo di ricorso è infondato. Nell'atto di appello il ricorrente, non contestando la possibilità nel caso in esame di confiscare il profitto del reato, ha dedotto che "il Tribunale giunge alla definizione dell'ammontare del presunto prodotto o profitto del reato solo ed esclusivamente sulla base di stime operate dalla Guardia di Finanza" e che tali stime "per definizione, non presentano i connotati di certezza e sufficiente determinatezza richiesti dalla legge affinché si possa applicare la misura accessoria della confisca". Con il ricorso per cassazione è stata reiterata la doglianza relativa alla quantificazione del profitto ed è stato dedotto che, in difetto di una certa quantificazione del presunto profitto del reato, non è 6 possibile determinare l'ammontare da confiscare e, conseguentemente, il provvedimento ablativo sarebbe contra ius. La doglianza è infondata. Dalla lettura congiunta delle due sentenze di merito emerge che il volume di affari e i redditi prodotti dalla D'NA IO S.r.l. sono stati determinati sulla base di controlli di coerenza esterna, effettuati tramite la previa consultazione della banca dati dello Spesometro Integrato che consentiva di individuare vari operatori economici con i quali la D'NA IO aveva intrattenuto rapporti commerciali. Le fatture relative a tali operazioni, pur non esibite dall'imputato, sono state rinvenute dalla Guardia di Finanza presso i soggetti sopra indicati. Pertanto, come ritenuto dalla Corte territoriale, con adeguata motivazione, le stime operate dalla Guardia di Finanza sono state validamente eseguite poiché ancorate a riscontri contabili documentali obiettivi. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso udite le conclusioni del difensore, Avv. Patrizia Oliva, sostituto processuale dell'Avv. Giuseppe Barba, la quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza soprattutto in riguardo al secondo motivo di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 19 febbraio 2024 con la quale RI D'NA è stato condannato per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 Penale Sent. Sez. 3 Num. 16281 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: ST MO Data Udienza: 02/04/2026 marzo 2000, n. 74, commesso in Favara, il 25 gennaio 2017, alla pena di mesi otto di reclusione, oltre pene accessorie e confisca. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolandolo in quattro motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge processuale in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. nonché in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riguardo all'art. 220 dísp. att. cod. proc. pen. Deduce che: a fondamento delle pronunce dei giudici di merito venivano posti differenti elementi, tutti derivanti dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza all'atto del primo accesso ispettivo;
la difesa eccepiva, sin dalle prime battute del procedimento, il mancato avviso al ricorrente delle facoltà allo stesso concesse in ordine al diritto di difesa costituzionalmente sancito dall'art. 25 Cost. e codificato nell'art. 220 dip. att. cod. proc. pen., secondo cui chi compie attività ispettive ha l'obbligo di rispettare la normativa del codice di procedura penale;
la Corte di appello, con manifesta illogicità della motivazione, ha ritenuto che le operazioni compiute dalla Guardia di Finanza fossero mosse da stadi di sospetto e non anche di indizio, indispensabile per l'applicazione delle garanzie ex art. 220 disp. att. cod. proc. pen.; nel caso di specie il ricorrente è stato privato della possibilità di essere assistito da un difensore di fiducia e da un esperto contabile;
distogico appare l'inciso con il quale la Corte ha ritenuto che la mancata nomina di un difensore non avrebbe inciso sugli atti di acquisizione probatoria confluiti nel processo di contestazione verbale;
le garanzie poste dall'ordinamento in ordine alla raccolta della prova operano a prescindere dal risultato probatorio raccolto;
ogni prova raccolta in violazione di legge non può essere posta a fondamento di una sentenza di condanna. 2.2 Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge processuale in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. nonché in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riguardo all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. Deduce che: per essere oggetto delle condotte materiali previste dalla suindicata norma incriminatrice è necessario che le scritture contabili vengano concretamente a esistenza;
non è stata raggiunta certezza in ordine all'esistenza materiale di tali scritture;
l'esistenza delle scritture non può fondarsi sulla restituzione di non meglio precisati documenti da parte del consulente finanziario Rag. Capodici o dalla mancata denuncia dello smarrimento della documentazione;
la versione relativa allo smarrimento della documentazione è stata verosimilmente resa dall'imputato quale semplice scusa per prendere tempo e sfuggire alle pressioni dei militari 2 della Guardia di Finanza;
le argomentazioni dei giudici di merito sull'elemento soggettivo si traducono in un dolus in re ípsa che prescinde dalla concreta analisi delle finalità che si sarebbe, presuntivamente, posto il ricorrente all'atto della supposta condotta illecita;
la Corte attribuisce all'imputato una, invero mai accertata, finalità presunta sul solo vantaggio tributario che sarebbe derivato dalla condotta;
il Tribunale non fatto corretta applicazione della legge andando a ricostruire, sulla base di mere presunzione l'esistenza del delitto in esame. 2.3 Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge processuale in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. nonché in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riguardo all'art. 62-bis cod. pen. e anche in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. Deduce l'illogicità, se non l'apparenza, della motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, attesa la documentata presenza di indici favorevoli all'imputato. Deduce, inoltre, che: l'imputato ha tenuto ineccepibile comportamento processuale;
l'esistenza di precedenti penali, anche se di natura specifica, non è di per sé ostativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
la pena è eccessiva e in contrasto con i canoni di cui all'art. 133 cod. pen.; la draconiana severità nella dosimetria della pena è rimasta affidata a considerazioni metagiuridiche. 2.4 Con il quarto motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge processuale in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. nonché in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riguardo all'art. 12 bis d.lgs. 74 del 2000. Deduce che: l'ammontare dell'imposta evasa, corrispondente al prodotto e al profitto della condotta delittuosa, è stato quantificato sulla mera e fragile base di stima adoperata dalla Guardia di Finanza;
trattasi di stime che, per definizione, non presentano connotati di certezza;
non è pertinente il precedente giurisprudenziale riportato nella sentenza impugnata;
in difetto di una certa quantificazione del presunto profitto del reato non è possibile determinare l'ammontare da confiscare, divenendo contra ius un provvedimento ablativo in tal senso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Il primo motivo di ricorso è generico. La Corte di appello nel ritenere infondato il primo motivo di appello con il quale è stata lamentata l'inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen. delle prove in quanto acquisite in violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. ha ritenuto 3 che le garanzie di contraddittorio previste nel procedimento amministrativo condotto dalla Guardia di Finanza fossero coerenti con la natura ricognitiva e accertativa dell'attività svolta dall'amministrazione finanziaria e che, trattandosi di una fase preliminare e non ancora orientata all'azione penale, il contraddittorio dovesse esplicarsi secondo le modalità proprie del procedimento tributario. Ha, inoltre, rilevato che il contribuente fosse stato adeguatamente informato della possibilità di farsi assistere da un professionista abilitato. La Corte territoriale ha anche evidenziato che l'amministrazione finanziaria rilevava anomalie contabili ed effettuava controlli incrociati al fine di verificarne la sussistenza ai soli fini tributari e che, in questa prima fase, le eventuali ricadute penalmente rilevanti delle condotte del contribuente si arrestassero allo stadio del sospetto e non anche dell'indizio, indispensabile per l'applicazione dell'art. 220 disp. att. cod. pen. La Corte ha ulteriormente osservato che "la richiesta di esibizione delle scritture contabili, la consultazione dello spesometro e/o del commercialista dell'imprenditore sono atti di mero controllo documentale, privi di carattere coercitivo della libertà personale" e che, perciò, l'acquisizione di dati già disponibili fosse indifferente alla presenza o meno del difensore. Rammentato, in termini generali, che "La violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'art. 220 disp. att. rimanda" (Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, dep. 2017, Rv. 269299 - 01) e che "In materia di attività ispettive di natura amministrativa, il momento a partire del quale, nel corso di tale attività, sorge l'obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale è quello nel quale è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, emergendone tutti gli elementi costitutivi, anche se ancora non possa essere ascritto a persona determinata" (Sez. 3, n. 31223 del 04/06/2019, Di Vico, Rv. 276679 - 01), deve rilevarsi che, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale di questa Corte, il motivo di ricorso risulta generico non essendo stata evidenziata quale parte degli esiti dell'accesso compiuto dalla Guardia di Finanza si assume inutilizzabile o frutto di illecita acquisizione. Inoltre, il ricorrente non ha spiegato le ragioni per le quali si fosse, sin dall'inizio della verifica e non solo in esito alla stessa, in presenza di indizi e si dovesse, conseguentemente, procedere con l'osservanza delle norme relative al procedimento penale. 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale ha evidenziato, a sostegno della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, la ricevuta di restituzione della documentazione 4 della D'NA IO S.r.l. da parte del Rag. Capodici (depositario delle scritture contabili) in favore del ricorrente, la messa a disposizione da parte del suddetto professionista del contenuto dei propri server relativo al registro delle fatture emesse per gli anni di imposta 2011, 2012 e 2013, al registro delle fatture di acquisto per gli anni di imposta 2011 e 2012, al libro giornale per gli anni di imposta 2011, 2012 e 2013 e, inoltre, l'esistenza di rapporti commerciali tra la predetta società e altri operatori di mercato emergenti dalla consultazione dell'Anagrafe tributaria e dello spesometro, con emissione di fatture. La Corte ha evidenziato come tali documenti fiscali fossero indicativi di un ciclo economico contabile interno che avrebbe dovuto essere tracciato, che la sparizione sistematica di ogni dato concernente la tracciabilità contabile non potesse essere 91Fsale e che l'asserito smarrimento delle scritture e della relativa documentazione non fosse stato riscontrato da una formale denuncia. Sulla base di tali considerazioni la Corte ha ritenuto che non sussistessero dubbi in merito alla materiale esistenza delle scritture contabili. La motivazione della Corte di appello è immune dai vizi denunciati dal ricorrente. Le doglianze della difesa si risolvono in una parcellizzazione degli elementi evidenziati dalla Corte di appello che non tiene conto del complesso delle circostanze emerse deponenti, del tutto logicamente, per l'esistenza della documentazione contabile e la conseguente sottrazione della stessa a opera del ricorrente. Devono ritenersi infondate anche le doglianze relative all'elemento soggettivo. Questa Corte ha affermato che "In tema di reati tributari, l'elemento soggettivo del delitto di occultamento e distruzione di documenti contabili è integrato dal dolo specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire l'evasione fiscale di terzi, essendo irrilevanti, per contro, l'interesse o il movente che abbiano eventualmente spinto l'agente a commettere il reato" (Sez. 7, ord. n. 9439 del 06/12/2019, deo. 2020, Rv. 278871 — 01). Nel caso concreto la Corte territoriale ha desunto il dolo specifico richiamando le argomentazioni del primo giudice e, in particolare, ha ritenuto corretta l'esclusione della versione dell'incuria e/o omessa tenuta delle scritture contabili e che fossero indicative dell'elemento soggettivo le rilevate condotte oggettive. Nella sentenza di primo grado il Tribunale ha ritenuto che fosse provato l'elemento soggettivo poiché sulla base dei dati ricostruiti dagli accertatori, l'imputato, pur avendo prodotto ricavi, non ha presentato le dichiarazioni fiscali nel periodo di imposta 2011-2015, con conseguente evasione dell'IVA e delle imposte dei redditi. Il Tribunale ha anche considerato il comportamento tenuto dal contribuente il quale, nonostante il commercialista abbia riferito di aver proceduto alla restituzione dp.HdelIe scritture contabili, non ha mai esibito tale 5 documentazione. La motivazione complessiva ricavabile dalle sentenze dei giudici di merito a sostegno dell'elemento soggettivo non appare illogica essendo stato valutato il complessivo comportamento dell'imputato, consistito anche nel non presentare le prescritte dichiarazioni fiscali. 4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Occorre, in primo luogo, rilevare che con l'appello è stato chiesto solo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e non anche una riduzione della pena sicché sono inammissibili le doglianze relative all'entità della pena, peraltro stabilita in misura inferiore al minimo edittale. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione sicché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, a rigore non può essere neppure sindacata nella presente sede di legittimità, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto). Nel caso concreto la Corte, con motivazione priva di illogicità, ha negato le circostanze attenuanti generiche osservando come la cooperazione fornita dall'imputato, alla luce degli elementi acquisiti, fosse parziale e strumentale e che la richiesta di attenuazione sanzionatoria, oltre a non ancorarsi a elementi di giudizio positivi, si scontrasse con la negativa personalità dell'imputato, già gravato da precedenti penali, anche di natura specifica, sicché la censura del ricorrente deve ritenersi inammissibile. 5. Il yinto motivo di ricorso è infondato. Nell'atto di appello il ricorrente, non contestando la possibilità nel caso in esame di confiscare il profitto del reato, ha dedotto che "il Tribunale giunge alla definizione dell'ammontare del presunto prodotto o profitto del reato solo ed esclusivamente sulla base di stime operate dalla Guardia di Finanza" e che tali stime "per definizione, non presentano i connotati di certezza e sufficiente determinatezza richiesti dalla legge affinché si possa applicare la misura accessoria della confisca". Con il ricorso per cassazione è stata reiterata la doglianza relativa alla quantificazione del profitto ed è stato dedotto che, in difetto di una certa quantificazione del presunto profitto del reato, non è 6 possibile determinare l'ammontare da confiscare e, conseguentemente, il provvedimento ablativo sarebbe contra ius. La doglianza è infondata. Dalla lettura congiunta delle due sentenze di merito emerge che il volume di affari e i redditi prodotti dalla D'NA IO S.r.l. sono stati determinati sulla base di controlli di coerenza esterna, effettuati tramite la previa consultazione della banca dati dello Spesometro Integrato che consentiva di individuare vari operatori economici con i quali la D'NA IO aveva intrattenuto rapporti commerciali. Le fatture relative a tali operazioni, pur non esibite dall'imputato, sono state rinvenute dalla Guardia di Finanza presso i soggetti sopra indicati. Pertanto, come ritenuto dalla Corte territoriale, con adeguata motivazione, le stime operate dalla Guardia di Finanza sono state validamente eseguite poiché ancorate a riscontri contabili documentali obiettivi. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso