Sentenza 2 dicembre 2015
Massime • 1
Il termine di decorrenza della prescrizione della pena, per sopravvenuta eseguibilità in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2015, n. 11156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11156 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2015 |
Testo completo
1 1 1 56 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 02/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Rel. Consigliere - N. 3324/2015- ARTURO CORTESEDott. - Presidente - SENTENZA Dott. ROSA ANNA SARACENO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. MONICA BONI N. 2253/2015 - Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA . sul ricorso proposto da: OULEDFARES CHOUALB N. IL 03/11/1971 avverso l'ordinanza n. 410/2013 TRIBUNALE di ROMA, del 06/11/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Fromeses Mauro Macoviello elu he eliesto l'eumullamento con envia delle orolinenze impregnate : Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. I 6 novembre 2014 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice della esecuzione, con separate ordinanze, revocava il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena (di un anno di reclusione ed euro 774,69 di multa) concesso a Choualb Ouledfares con sentenza del Tribunale di Roma del 7 luglio 2000 (irrevocabile dal 20 settembre 2000), a seguito della commissione, nel quinquennio di riferimento, precisamente il 19 novembre 2003, di altro delitto per il quale era stata pronunziata sentenza di condanna a pena detentiva (sentenza del Tribunale di Genova del 20 novembre 2003 confermata dalla Corte di appello di Genova del 24 maggio 2004, irrevocabile dal 17 luglio 2004); respingeva, invece, la richiesta, formulata dal difensore del condannato, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione, ex art. 172, primo comma, cod. pen., della pena già oggetto di sospensione condizionale, ritenendo che il termine estintivo decennale dovesse decorrere dalla data di irrevocabilità del provvedimento di revoca del beneficio.
2. Avverso i suddetti provvedimenti ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, il condannato, il quale, mediante atto recante la data del 21 novembre 2014, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 172, quinto comma, cod. pen., obiettando che il dies a quo da cui decorre il tempo necessario alla prescrizione della pena, oggetto di sospensione condizionale poi revocata, non coincide con la data in cui diviene definitiva la decisione che ha disposto la revoca del beneficio, ma coincide con il passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato la commissione del nuovo reato che costituisce il presupposto dal quale dipende la revoca del beneficio stesso. Tale termine risultava già scaduto al momento dell'adozione dell'ordinanza che ha accolto la richiesta di revoca formulata dal pubblico ministero. Per tali ragioni ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti impugnati con ogni conseguente statuizione di legge.
3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, nella persona del dott. Francesco Mauro Iacoviello, mediante atto recante la data del 20 maggio 2015, ha concluso per l' accoglimento del ricorso, osservando che il termine di prescrizione della pena condizionalmente sospesa deve computarsi a far tempo dalla data del passaggio in giudicato della condanna che comporta la revoca del beneficio, come statuito dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite, intervenuta sull'analogo tema della prescrizione 1 della pena in relazione alla revoca dell'indulto alla medesima applicato (Sez. Un., n. 2 del 30/10/2014 - dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399).
4. Il ricorrente, con atto del 13 novembre 2015, ha ribadito la doglianza, sviluppando ulteriori argomentazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato e meritevole di accoglimento.
1.1. Sulla questione riguardante il decorso del termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a seguito della revoca del beneficio della sospensione nella condizionale prima concesso, si sono formati due orientamenti giurisprudenza di legittimità.
1.1.1. Secondo un primo orientamento, cui ha mostrato di aderire il giudice dell'esecuzione, l'indicato termine decorre dal momento in cui il provvedimento che dispone la revoca della sospensione condizionale della pena sia divenuto irrevocabile. In assenza della declaratoria di revoca, si è sostenuto, la pena non può essere posta in esecuzione, continuando a conservare efficacia il pregresso provvedimento di concessione del beneficio;
solo dal momento del provvedimento di revoca, infatti, si ha la giudiziale certezza della verificazione della condizione risolutiva.
1.1.2. Secondo il più recente e maggioritario indirizzo interpretativo, cui il Collegio aderisce, il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione coincide con il momento di verificazione dei presupposti da cui la legge fa derivare la revoca del beneficio, mentre il successivo provvedimento di revoca ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva e i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata. La revoca della sospensione condizionale della pena consegue, come si ricava dalla previsione dell'art. 168, primo comma, numero 1, cod. pen. alla fattispecie complessa, costituita dalla commissione del reato (fatto storico), nel quinquennio di osservazione (requisito cronologico) e dalla inflizione per il ri- detto reato di < una pena detentiva » (evento giuridico). Escluso che i termini di prescrizione possano decorrere dal dato fattuale della commissione di un reato entro il previsto termine quinquennale, essendo indispensabile l'accertamento della relativa responsabilità con sentenza irrevocabile di condanna, momento in cui possono e debbono considerarsi perfezionati i presupposti, di fatto e di diritto, per la revoca del beneficio e da cui può validamente decorrere il termine 2 di prescrizione della pena, non può che coincidere con l'accertamento giudiziale definitivo della commissione del reato da cui la revoca consegue.
1.1.3 L'indicata opzione ermeneutica risulta sorretta da univoci argomenti testuali, oltre che conforme alla ratio della disciplina della prescrizione che, essendo ispirata all'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, non può dipendere dalle contingenti determinazioni dell'autorità giudiziaria ( cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 21008 del 24/01/2012, Mignemi, Rv. 253548; Sez. 1, n. 616 del 02/12/2009 dep. 2010, Moscovita, Rv. 245982; Sez. 1, n. 12466 del 11/03/2009, Armento, Rv. 243498; Sez. 1, n. 8640 del 10/02/2009, D'Agostino, Rv. 242886; Sez. 1, n. 14939 del 13/03/2008, Pennelli, Rv. 240145; Sez. 1, n. 17346 del 11/04/2006, Petrella, Rv. 233882).
2. Tale indirizzo deve essere tenuto fermo, tanto più considerando che, riguardo al tema della prescrizione della pena, in relazione alla revoca dell'indulto alla medesima applicato, le Sezioni Unite si sono di recente espresse nel medesimo senso, statuendo che "nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio" e non dalla data del provvedimento di revoca del condono (Sez. Un., n. 2 del 30/10/2014 - dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399). La Suprema Corte ha riconosciuto la correttezza della seconda opzione ermeneutica, discendente dall'inequivoca chiarezza del dato testuale dell'art. 172 cod. pen., che fa decorrere l'estinzione della pena, ove subordinata a condizione, dalla verificazione di essa, rappresentata, nel caso scrutinato, dalla revoca dell'indulto (nel caso in esame, e analogamente, dalla revoca del beneficio della sospensione condizionale di esecuzione della pena) che si realizza ope legis a seguito della sola verificazione della condizione risolutiva del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato successivamente commesso. Pertanto, il successivo provvedimento di revoca del beneficio, meramente ricognitivo di un effetto già verificatosi, non può che restare estraneo al decorrere del tempo ai fini dell'estinzione della pena per prescrizione. L'anticipazione del tempo dell'esecuzione della pena al momento certo dell'avveramento della condizione risolutiva ( e non a quello, variabile, della successiva declaratoria di revoca), oltre che conseguenza ineludibile del correlato disposto normativo, è coerente con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111 Cost. e con i principi convenzionali di ragionevole durata, sollecita definizione e minor sacrificio esigibile, evincibili dalle norme degli artt. 5 e 6 CEDU. 3 3. Nel caso in esame, il giudice impugnato ha aderito all'orientamento, secondo il quale il dies a quo del termine di prescrizione della pena coincide con la data di irrevocabilità del provvedimento di revoca del beneficio, come si ricava dalla stringata motivazione dell'ordinanza reiettiva dell'eccezione di prescrizione della pena e dall'arresto di legittimità espressamente citato ( Cass., sez. 1 n. 43489 del 5/7/2013, Longhitano, Rv. 257412: «Il "dies a quo" da cui decorre il termine di prescrizione della pena, oggetto di sospensione condizionale poi revocata, coincide con il giorno in cui diviene irrevocabile la decisione che dispone la revoca del beneficio»). Per vero, tale precedente è solo erroneamente dissonante, a causa di una non esatta massimazione, dal contrapposto orientamento interpretativo maggioritario, come si desume dalla motivazione della pronuncia citata, nella quale è, al contrario, ribadito il principio, secondo il quale < il termine di prescrizione deve computarsi a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il delitto commesso nel successivo quinquennio dalla concessione della sospensione condizionale».
3.1. Per cui, essendo trascorso un decennio dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna per il delitto commesso nel quinquennio e, quindi, essendosi perfezionata dalla data del 17 luglio 2004 la causa della revoca ipso iure della sospensione condizionale della pena, il giudice impugnato, nel disporre la revoca ex tunc del beneficio, ha erroneamente omesso di rilevare la prescrizione della pena.
3.1.2. Va, infine, ribadito l'ulteriore principio di diritto secondo il quale, nel caso di revoca di un beneficio comportante l'esecuzione di una pena, suscettibile di estinzione per prescrizione, il giudice deve attentamente vagliare l'eventuale, concreta sussistenza delle cause ostative previste dall'art. 172, settimo comma, cod. pen.. 4. Conseguono l'annullamento delle ordinanze impugnate e il rinvio per nuovo esame al giudice della esecuzione, il quale si uniformerà ai principi di diritto, testè riportati, che questa Corte suprema di cassazione formalmente enuncia ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 2.
P.Q.M.
Annulla le ordinanze impugnate e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 2/12/2015 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Consigliere estensore In Presidente Arturo Cortese Rosanna Saraceno 16 MAR 2016 4 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA