Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2001, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
| Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOM01323/ 01 LA CORTE SUN EMAPIC Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 20956/98 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Cron.2733 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud. 23/10/00 Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S EN TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 sul ricorso proposto da: per diritti L. 31 GEN. 2001 COVILI MARTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IL CANCELLIER: COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato LIRE 3000 CANCELLERIA CABIBBO SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente CG575289
contro
PS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 4401 CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 442/97 del Tribunale di MODENA, depositata il 05/12/97 R.G.N. 382/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 20956/98 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Modena, pronunciando nella controversia fra l'PS (appellante) e OV RT (appellato), dichiarava, ai sensi dell'art. 1, commi 181-183, del cd. collegato alla legge finanziaria 1997, l'estinzione del giudizio concernente la cd. cristallizzazione e compensava le spese di entrambi i gradi. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione OV RT. L'PS ha depositato procura. Motivi della decisione 1. Con un'unica censura, la ricorrente - denunciando, ai sensi dell'art. трич 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge n. 662 del 1996 nonché degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., lamenta che il Tribunale abbia dichiarato l'estinzione del giudizio in ordine alla domanda della cd. cristallizzazione e deduce l'illegittimità, con riguardo all'art. 24 Cost., della normativa alla cui stregua è stata resa la contestata pronuncia di estinzione.
2. Il ricorso non può essere accolto. -Va premesso – facendo peraltro riferimento solo alla parte finale della vicenda (della cd. cristallizzazione) originata dall'art.6, comma settimo, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638 – che la Corte Costituzionale, con sentenza n. - 240 del 1994, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, nella parte in cui, nel caso di 3 concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione (ove non risultino superati i limiti reddituali previsti alla data del 30 settembre 1983), prevede la riconduzione dell'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica. Successivamente sono intervenuti diversi provvedimenti normativi – decreti legge non seguiti - da tempestiva conversione (28 marzo 1996 n. 166, 27 maggio 1996 n. 295, 26 luglio 1996 n. 396 e 24 settembre 1996 n. 499) e legge 23 dicembre 1996 n. 662 (modificata dal d.l. 28 marzo 1997 n. 79 conv. dalla legge 28 maggio 1997 n. 140) - intesi a dare attuazione alle statuizioni di tale sentenza e a gley disciplinare l'erogazione delle relative prestazioni e le relative conseguenze in ordine ai giudizi proposti per il conseguimento delle medesime;
finché è stata pubblicata la legge n. 448 del 1998 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), il cui art. 36, comma quinto, dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto "le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto”. Nell'interpretazione di tale norma - applicabile, quale ius superveniens, alla controversia in esame questa Corte (cfr., ex plurimis, le sentenze 11 maggio 1999 n. 4665, 22 maggio 1999 n. 5001, 11 giugno 1999 n. 5789 e 19 giugno 1999 n. 6171) ha costantemente ritenuto che la relativa previsione di estinzione concerne, oltre che le controversie aventi ad oggetto gli accessori sulle differenze dovute alla cd. cristallizzazione, anche le cause riguardanti l'esistenza del diritto alla cristallizzazione stessa per ragioni attinenti al relativo requisito reddituale. Ne consegue che, stante (in mancanza di non dedotte preclusioni al riguardo nella concreta fattispecie) l'imprescindibilità dell'accertamento del requisito reddituale predetto, la pronuncia di estinzione deve essere confermata, sia pure con la precisazione (nell'esercizio del potere di correzione di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.) che l'estinzione è da riferire all'art. 36, comma quinto, della citata legge n. 448 del 1998. Come già chiarito dalla Corte con sentenze 19 giugno 1999 n.6171 e Fell 13 dicembre 1999 n.13979 (e successiva giurisprudenza conforme), la previsione di estinzione dei giudizi pendenti (inapplicabile, giusta la giurisprudenza citata, alle controversie riguardanti l'esistenza del diritto alla cd. cristallizzazione per ragioni come quella connessa alla - sussistenza o no della decadenza ex art. 47 d.p.r. 1970 n. 639 – non attinenti al requisito reddituale) non incontra ostacoli in sovraordinati precetti costituzionali. In particolare, deve ribadirsi che "è manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.36, comma quinto, della legge n.448 del 1998, nella parte in cui prevede che i processi in materia di plurima integrabilità al minimo delle pensioni (cioè attinenti alle questioni di cui all'art.1, commi centottantunesimo e centottantaduesimo della legge n.662 del 1996) pendenti alla data del 1° gennaio 1999 siano dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. Deve, infatti, escludersi la menomazione del diritto di azione nel caso in cui la "voluntas legis" non sia 5 quella di opporsi alle pretese oggetto delle controversie per le quali si sancisce l'estinzione, ma quella di attuare, nel segno di un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, una soddisfazione ancorché ridotta delle ragioni fatte valere in giudizio. In quest'ottica si giustifica anche la disposizione sulla compensazione delle spese sul rilievo che, non derivando l'estinzione dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, in presenza di un assetto legislativo di composizione degli interessi in conflitto. in modo articolato, la situazione non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicché il giudice non potrebbe valutare la soccombenza virtuale” (v. Cass. n. 13979/1999 citata). La manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che impone la dichiarazione d'estinzione dei giudizi pendenti реч con compensazione delle spese impedisce l'esame di ogni altra censura, che investa le disposizioni concernenti le condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto, nonché gli accessori del credito. Infatti, soltanto la caducazione dell'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 potrebbe dare ingresso al giudizio di legittimità sulle norme sostanziali, a causa del nesso di subordinazione logico-processuale in virtù del quale la dichiarazione di estinzione di ufficio dei giudizi medesimi, non eludibile dal giudice che ne è investito, preclude qualsiasi esame del merito (Corte cost. n. 76 del 1999, con specifico riguardo alla disposizione in esame). Alla stregua di tali rilievi, la cui validità risulta confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 310 in data 11-20 luglio 2000, il ricorso deve essere rigettato. la.
3. Il rigetto del ricorso non comporta condanna del ricorrente alle 6 spese di questo giudizio di legittimità, dovendo queste essere compensate, ai sensi dell'art. 36, comma quinto, della citata legge n. 448 del 1998.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 23 ottobre 2000 Il Presidente Il Cons. Est. Florists Alfreclinelle ене IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 30 GEN. 2001 I D , A BORATORE S O 0 S L 1 A MA L 3 . T 3 O T , 8 B R A T I : S 'A R E D O L N P C L S A E I T 3 S D 7 N - O I G 8 S P - O N 1 M I E A 1 S D A I E E D , A G E O G O T R E T T N T S L E I I S IR G E A E D L R L O E D 7