Sentenza 22 maggio 1999
Massime • 1
Non è possibile procedere alla estinzione del giudizio prevista dall'art. 36 comma quinto della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ove si controverta sul diritto alla cristallizzazione (nel caso di titolarità di due o più pensioni) per ragioni diverse da quelle relative al requisito reddituale espressamente considerato dall'art. 1 comma centottantaduesimo della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come modificato dall'art. 36 comma primo della stessa legge 448 del 1998. (Nella specie è stata esclusa l'estinzione del giudizio in cui l'Inps eccepiva solo la decadenza del diritto alla integrazione al minimo, avendo la S.C. considerato irrilevante, ai fini dell'estinzione stessa, il fatto che l'eventuale accertamento della decadenza dall'integrazione avrebbe comportato l'esclusione del diritto alla cristallizzazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/1999, n. 5001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5001 |
| Data del deposito : | 22 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Florindo MINICHIELLO - rel. Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO BARBARIA, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NU ME;
- intimata -
avverso la sentenza n. 227/96 del Tribunale di VITERBO, depositata l'11/04/96 R.G.N. 889/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica ,udienza del 19/01/99 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DI LULLO per delega DE ANGELIS;
udito il P M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso il rigetto del primo motivo del ricorso e l'accoglimento del secondo.
Svolgimento del processo
Con sentenza dell'11 aprile 1996, resa, in sede d'appello, nella controversia fra l'INPS (appellante) e UC AR (appellata), il Tribunale di Viterbo rigettava l'appello dell'Istituto avverso la sentenza del Pretore della stessa città n.119/93, che (per quanto interessa in questa sede) aveva riconosciuto alla UC (nei limiti della prescrizione decennale) l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità fino al 30 settembre 1983 e la conservazione della stessa nell'importo spettante a tale data (cd. cristallizzazione), con rivalutazione ed interessi.
L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
L'intimata (cui il ricorso è stato ritualmente notificato) non si è costituita.
Alla camera di consiglio del 19 gennaio 1999 ha fatto seguito - in sede di riconvocazione- quella del 24 febbraio 1999. Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, l'Istituto denuncia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e. falsa applicazione dell'art. 47 d.p.r. 1970/n.639 e dell'art. 6 d.l. 29 marzo 1991 n.103, convertito in l. 1^ giugno 1991 n. 166- e si duole che sia stata disattesa l'eccezione di decadenza (della controparte) dall'azione e quindi dal diritto a percepire i ratei precedenti la domanda d'integrazione al trattamento minimo. Deduce, al riguardo, che era ampiamente decorso, al momento della domanda giudiziale, il termine decennale di cui al citato art. 47, posto, secondo l'interpretazione autentica offerta dall'art. 6 del d.l. 1991/n.103 convertito in l. 1991/n.168, a pena di decadenza sanzionata con l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenzialì e l'inammissibilità della domanda, insistendo, in particolare, sulla necessità di verificare il rispetto (o no) di tale termine con riferimento alla data di concessione dell'originaria pensione, anziché alla data di presentazione della domanda d'integrazione, non ponendosi questa come autonoma e diversa da quella avente ad oggetto la concessione della pensione originaria. Con il secondo motivo d'impugnazione, l'INPS -denunciando, in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 16, sesto comma, della legge, 30 dicembre 1991 n.412- sostiene, anche con il richiamo della pronuncia delle Sezioni
Unite di questa Corte n. 5895 del 1996, che, atteso il carattere periodico e continuativo dell'obbligazione previdenziale, il riconoscimento del maggior danno da svalutazione, con riguardo al periodo successivo al 31 dicembre 1991, sia da limitare alla differenza fra il tasso legale della svalutazione stessa e quello degli interessi legali.
2. L'esame degli esposti motivi dev'essere preceduto da una riflessione sulla portata della previsione dell'estinzione d'ufficio del giudizio sancita dall'art 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n.448. Tale norma (che ha sostituito quella -di contenuto analogo- dettata dall'art. 1, comma 183, della legge n.662 del 1996) recita testualmente: "I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182 della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto".
Prevede, cioè, un'estinzione che è subordinata alla duplice condizione della pendenza del giudizio al 1^ gennaio 1999 (data di entrata in vigore della legge n.448 del 1998 ai sensi dell'art. 83 della medesima) e della sua inerenza alle "questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n.662". Pacifica essendo, nel caso in esame, la condizione (o requisito) di carattere temporale, si pone. quindi il problema se le questioni poste dai due motivi di ricorso dell'INPS rientrino fra le questioni cui si riferisce la previsione legislativa di estinzione sopra trascritta.
La soluzione è negativa per il primo motivo e positiva (in parte) per il secondo.
Il senso complessivo della disciplina dettata -con riguardo alle prestazioni derivanti dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994- dai suddetti commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge n.6612 del 1996, come sostituiti o autenticamente interpretati dall'art. 36 della legge n.448 del 1998, si compendia in una presa d'atto dei diritti scaturenti dalle citate sentenze costituzionali e dell'inderogabile necessità di assicurarne la soddisfazione, con la conseguente introduzione di norme intese a regolare le modalità dell'intervento satisfattivo e a deflazionare il contenzioso in atto;
sicché la questione attinente all'esistenza del diritto, ove non collegata a ragioni relative al requisito reddituale (espressamente considerato dal citato comma 182), non costituisce "questione" cui sia riferibile la previsione di estinzione in esame.
Il primo motivo di ricorso -col quale l'INPS si duole del mancato rilievo della decadenza, senza censurare l'espressa affermazione del Tribunale (cfr. la sentenza da pag. 9) relativa alla spettanza della cd. cristallizzazione alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 1994 e con riguardo al relativo requisito reddituale- si sottrae quindi alla previsione di estinzione anzidetta, essendo, a tal fine, irrilevante il fatto che l'eventuale accertamento della decadenza dall'integrazione comporterebbe l'esclusione del diritto alla cd. cristallizzazione. Ciò premesso, osserva la Corte che lo stesso (primo) motivo - ancorché l'impugnata sentenza (cfr. pag. 6) abbia erroneamente ritenuto inapplicabile al caso di specie (in cui il ricorso di primo grado era stato proposto il 6 aprile 1992) la disciplina dettata dall'art. 6 del d.l. 1991/n.103 convertito con legge 1991/n.166- è da disattendere: sia perché privo (in violazione dell'art. 366 n.3 cod. proc. civ.) dell'indicazione di tutti gli elementi di fatto necessari per valutare se ed in quali limiti si fosse verificata la dedotta decadenza (cfr. Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611), sia, comunque, perché la tesi con esso svolta contrasta con l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte. Le quali, con sentenza n. 1691 del 24 febbraio 1997 (alla cui motivazione si rinvia), hanno affermato che la verifica. del rispetto o no della decadenza sostanziale prevista da detta norma "deve essere compiuta con riferimento alla data di presentazione della domanda amministrativa d'integrazione al minimo della pensione, non potendo essere considerato equivalente, agli effetti della disposizione sopra indicata, il provvedimento di liquidazione della pensione non integrata, che non investe di per sè l'autonomo diritto all'integrazione al minimo, ma solo la spettanza del trattamento pensionistico".
Il secondo motivo di ricorso -che attiene al problema della cumulabilità di rivalutazione ed interessi- è infondato limitatamente agli eccessori su quanto dovuto per integrazione al minimo fino al 30 settembre 1983, imponendosi invece (in parziale accoglimento di esso) la declaratoria di estinzione di ufficio del giudizio relativamente agli accessori su quanto dovuto per la cd. cristallizzazione.
Con riguardo ai primi, deve infatti condividersi il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 5895 del 26 giugno 1996, che la norma dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n.412 (in vigere dal 31 dicembre 1991) è
applicabile con riguardo al ratei (di prestazioni previdenziali o assistenziali) maturati nel vigore della nuova disciplina;
rimanendo invece soggetti alla previgente disciplina (quale risultante dalla sentenze della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 e 196 del 1993) i ratei maturati prima della data di entrata in vigore del citato art. 16 per i quali la mora prosegua oltre tale data.
Pertanto, tale norma non può, trovare applicazione con riguardo agli accessori su quanto dovuto per integrazione al minimo fino al 30 settembre 1983.
Con riguardo invece agli accessori su quanto dovuto per la cd. cristallizzazione s'impone, conte già accennato, la pronuncia di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 36, quinto comma, della legge n.448 del 1998, trattandosi di questione che trova specifica soluzione nella disciplina dettata dall'art. 1, comma 182, della legge n.662 del 1996, come sostituito dal primo comma dell'art. 36
appena citato (attribuzione del cinque per cento dell'importo complessivo maturato alla data del 31 dicembre 1995; per gli anni successivi, e sulle somme ancora da rimborsare, interessi sulla base di un tasso annuo pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato con riferimento all'anno precedente).
3. Tenuto conto della previsione legislativa di compensazione delle spese per il giudizio dichiarato estinto d'ufficio (previsione peraltro riferibile all'ipotesi -non ricorrente nella specie- in cui l'estinzione concerna tutte le questioni controverse) e della necessità di una unitaria regolamentazione delle stesse con riguardo all'esito finale dell'intera lite, ritiene il Collegio di confermare (facendola propria) la disciplina delle spese del primo e del secondo grado dettata (a carico dell'INPS.) dalle rispettive sentenze di merito e di disporre invece la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso. Accoglie per quanto di ragione il secondo motivo e dichiara estinto d'ufficio, ai sensi dell'art. 36, quinto comma, della legge, n.448 del 1998, il giudizio relativo agli accessori su quanto dovuto per la cd. cristallizzazione.
Conferma la disciplina delle spese processuali dettata dalle sentenze di primo e secondo grado e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 1999