Cass. pen., sez. III, sentenza 27/06/2017, n. 39547
CASS
Sentenza 27 giugno 2017

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Massime1

Il procedimento che si instaura a seguito di opposizione a decreto penale di condanna è del tutto autonomo e svincolato rispetto a quello che lo ha preceduto, con la conseguenza che l'originario rito monitorio non può essere reintrodotto "ad libitum" dall'imputato, stante l'irretrattabilità dell'opposizione.

Commentario1

  • 1L’assenza di procura speciale o il mancato accordo sulla richiesta concordata di patteggiamento in sede di opposizione a decreto penale non comportano…
    Federico Villa · https://www.diritto.it/ · 26 febbraio 2021

    Suprema Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, sentenza n. 2143 del 08/01/2021 Riferimenti normativi: articoli 459, 461 e 464 c.p.p. – opposizione a decreto penale di condanna – applicazione pena su richiesta delle parti – giudizio immediato – conforme all'orientamento giurisprudenziale precedente. Volume consigliato La vicenda La pronuncia de quo prende le mosse dall'opposizione a decreto penale di condanna proposta dal difensore dell'imputato sulla base di una procura speciale rilasciata in data anteriore alla notifica del decreto penale. Con tale atto di opposizione, l'imputato, per il tramite del difensore, effettuava una scelta di rito optando per l'applicazione della pena su …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/06/2017, n. 39547
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39547
Data del deposito : 27 giugno 2017

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