Sentenza 27 giugno 2017
Massime • 1
Il procedimento che si instaura a seguito di opposizione a decreto penale di condanna è del tutto autonomo e svincolato rispetto a quello che lo ha preceduto, con la conseguenza che l'originario rito monitorio non può essere reintrodotto "ad libitum" dall'imputato, stante l'irretrattabilità dell'opposizione.
Commentario • 1
- 1. L’assenza di procura speciale o il mancato accordo sulla richiesta concordata di patteggiamento in sede di opposizione a decreto penale non comportano…Federico Villa · https://www.diritto.it/ · 26 febbraio 2021
Suprema Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, sentenza n. 2143 del 08/01/2021 Riferimenti normativi: articoli 459, 461 e 464 c.p.p. – opposizione a decreto penale di condanna – applicazione pena su richiesta delle parti – giudizio immediato – conforme all'orientamento giurisprudenziale precedente. Volume consigliato La vicenda La pronuncia de quo prende le mosse dall'opposizione a decreto penale di condanna proposta dal difensore dell'imputato sulla base di una procura speciale rilasciata in data anteriore alla notifica del decreto penale. Con tale atto di opposizione, l'imputato, per il tramite del difensore, effettuava una scelta di rito optando per l'applicazione della pena su …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/06/2017, n. 39547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39547 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2017 |
Testo completo
39547 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent.n..2034 - Presidente - Piero Savani sez. UP - 27/06/2017 Vito Di Nicola - Relatore - Angelo Matteo Socci R.G.N. 16876/2017 Antonella Di Stasi Antonella Ciriello ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RD AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24-03-2016 del tribunale di Pistoia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Pasquale Fimiani che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Pistoia ha assolto il ricorrente dal reato ascrittogli perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti alla competente autorità amministrativa. Al ricorrente era contestato il reato di cui all'art. 81 cpv. cod. pen. e 2, comma 1-bis, D.L. n. 463 del 1983 conv. mod. nella L. n. 638 del 1983 e succ. mod., perché in qualità di amministratore e titolare dell'omonima ditta, ometteva di versare all'[NPS - sede Pistoia, entro i termini di legge le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti nel periodo aprile giugno 2009, come da verbale di accertamento dell'INPS del - 06/02/2010, notificato il 16/02/2010. Accertato in Pistoia fino al 22/05/2012. Nel pervenire a tale conclusione, il tribunale osservava come, ai sensi dell'art. 3, comma 6 D.L.vo 15 gennaio 2016 n. 8 (in vigore dal 06.02.2016) l'omesso versamento di ritenute previdenziali/assistenziali per importo annuale inferiore, come nel caso in esame, a € 10.000 era stato trasformato in illecito amministrativo, affermando che preliminare alla questione della sopravvenuta inammissibilità della opposizione, per la rituale rinuncia, era la pronuncia di assoluzione dell'imputato con conseguente trasmissione degli atti all'Inps.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente, tramite il difensore, solleva un unico complesso motivo di impugnazione, qui enunciato, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con esso il ricorrente deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale dato che egli, tramite procuratore speciale, in data 23/12/2015 e dunque in data antecedente all'apertura del dibattimento, aveva rinunciato all'opposizione proposta al decreto penale di condanna n. 1155/12 Reg. Dec., con la conseguenza che il Tribunale Penale di Pistoia, in composizione monocratica, avrebbe dovuto dichiarare esecutivo il decreto penale di condanna emesso anziché assolvere il ricorrente dal reato ascrittogli perché in base alla legge successiva il fatto non era più previsto dalla legge come reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Occorre premettere come la giurisprudenza di legittimità sia divisa quanto all'irretrattabilità o meno dell'opposizione al decreto penale di condanna, 2 registrandosi un contrasto tra un orientamento (Sez. 4, n. 15041 del 09/03/2009 Pedini;
Rv. 243217 Sez. 4, n. 47505 del 20/11/2008, Calcagno, Rv. 242467; Sez. 4, n. 40186 del 25/06/2004, Bianconi, Rv. 229569) che riconosce all'opposizione al decreto penale di condanna natura di impugnazione alla quale sono applicabili le relative norme generali, con la conseguenza che colui che ha proposto opposizione a decreto penale può rinunciare all'opposizione proposta e che a tale rinuncia si applicano le disposizioni relative alla rinuncia all'impugnazione, ex art. 589 cod. proc. pen., sicché detta rinunzia è legittima sempre che essa intervenga entro il termine in generale previsto dall'art. 589 cod. proc. pen., costituito dall'apertura del dibattimento, e a condizione che non sia già intervenuta la revoca del decreto medesimo, e l'altro orientamento (Sez. 2, n. 23263 del 22/04/2004, Carriere, Rv. 229706; Sez. 5, n. 3610 del 10/12/2002, dep. 2003, Vozza, Rv. 224281), secondo il quale il procedimento che si instaura a seguito di opposizione a decreto penale è del tutto autonomo rispetto a quello che lo ha preceduto e originato, sicché, da un lato, proprio in virtù di tale autonomia del nuovo iter procedimentale, l'opposizione a decreto van penale segna la fuoriuscita dal rito monitorio e l'ingresso in altro tipo di rito, dall'altro che l'opposizione è irretrattabile. Il Collegio propende per quest'ultimo indirizzo, il quale non disconosce che l'opposizione a decreto penale deve essere inquadrata nel più generale istituto delle impugnazioni, ma fonda sul rilievo che, in assenza di una specifica disposizione di legge al riguardo, occorre riferirsi alla struttura del procedimento monitorio per decreto nel contesto dei vari riti definitori del giudizio penale, sottolineando che il procedimento instaurato, a seguito di giudizio di opposizione, introduce un rito del tutto autonomo rispetto al procedimento per decreto, procedimento che sorge all'esito del procedimento monitorio concluso con detto decreto e che non può essere nuovamente reintrodotto. Da ciò la conseguenza che l'opposizione è irretrattabile perché il suo unico effetto, come impugnazione, è quello di provocare la revoca del decreto di condanna e la cessazione di quel particolare rito procedimentale richiesto dall'accusa e ritenuto conforme a legge dal Gip, ma non accettato dall'imputato. Con la revoca del decreto di condanna, che coincide con il momento genetico della fase del giudizio (articolo 555 cod. proc. pen. per il procedimento monocratico in relazione all'art.465 cod. proc. pen.), si entra nel rito dibattimentale che non può essere sostituito da altri riti (l'art. 464, comma 3, cod. proc. pen. esclude la richiesta di abbreviato, oblazione e patteggiamento); tale rito è dunque autonomo e svincolato dal precedente rito monitorio, rito che non può rivivere "ad libitum" del prevenuto per l'utilizzazione di strategie processuali dilatorie o comunque opportuniste. Tale ultima opzione deve ritenersi confermata dalla considerazione, mai disattesa dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale, in tema di nullità, per 3 difetto di notificazione, del decreto che dispone il giudizio immediato, emesso dal g.i.p. a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, trova applicazione il disposto dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen., attuativo di un principio di generale applicabilità nella fase del giudizio, indipendentemente dalla natura, collegiale o monocratica, del giudice e dal carattere, ordinario o speciale, del rito adottato, al fine di evitare un'anomala regressione del procedimento in tutti quei casi in cui il vizio rilevato o denunciato non investa lo stesso atto genetico del rapporto processuale (Sez. 1, n. 41733 del 06/10/2004, Varroni, Rv. 229857). Ne deriva che il giudice dell'opposizione, ricevuto il decreto dispositivo del giudizio, deve immediatamente revocare il decreto penale, in adempimento di un obbligo impostogli dall'articolo 464, comma 3, del codice di procedura penale, in base al quale "nel giudizio conseguente all'opposizione" il giudice revoca "in ogni caso" il decreto penale di condanna, sicché l'omissione di tale adempimento comporta la revoca tacita, del provvedimento opposto e rende "tamquam non van esset" la rinuncia all'opposizione, che può intervenire entro e non oltre la data di ricezione del decreto dispositivo del giudizio immediato da parte della cancelleria del giudice del dibattimento, residuando tale limitato spazio di operatività, dopo di che l'opposizione al decreto penale di condanna diventa irretrattabile.
3. Peraltro se anche si volesse seguire l'altro orientamento, sul quale fa implicitamente leva il ricorrente sostenendo la validità della rinuncia all'opposizione perché intervenuta prima della dichiarazione di apertura del dibatt volontà di rinunciare all'opposizione e determina la revoca implicita del decreto penale di condanna, con la conseguenza che la rinunzia all'opposizione è preclusa quando, per qualsiasi ragione, sia intervenuta la revoca, espressa o tacita, del decreto penale di condanna, sicché, a tal fine, non sono ammesse strategie processuali dilatorie dirette a procrastinare l'esercizio della facoltà di rinuncia fino all'apertura del dibattimento, che costituisce il termine ultimo (ex articolo 589 del codice di procedura penale) per il compimento del negozio abdicativo, sempre che la revoca del decreto penale di condanna non sia già intervenuta. Infatti, la revoca del decreto penale di condanna, quando deve essere pronunciata, costituisce un antecedente immancabile del giudizio, la cui celebrazione consegue "ope legis" e non "ope iudicis", tant'è che la mancata revoca espressa del decreto penale di condanna, prima di procedere al giudizio conseguente all'opposizione, non è causa di nullità del procedimento sia per il principio di tassatività delle nullità, sia per la caducazione "ope legis" del provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 7845 del 27/05/1998, Di Carlo, Rv. 211352).
4. Perciò, per tutte le considerazioni in precedenza espresse (sub 2 e 3 del considerato in diritto), la revoca dell'opposizione deve ritenersi inammissibile e quindi correttamente proseguito il giudizio sfociato nella declaratoria di assoluzione, contrastata dal ricorrente per l'interesse concreto ed attuale a vedere non trasmessi gli atti all'autorità amministrativa per l'irrogazione delle relative sanzioni.
5. La Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 15
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/06/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola PieròSavani DEPOSITATA IN CANCELLERIA 3 0 AGO 2017 IL CANCELL RE Luana 6