Sentenza 10 dicembre 2002
Massime • 1
Il procedimento che si instaura a seguito di opposizione a decreto penale è del tutto autonomo rispetto a quello che lo ha preceduto e originato; ne consegue, da un lato, che proprio in virtù di tale autonomia del nuovo iter procedimentale, l'opposizione a decreto penale costituisce punto di non ritorno, che segna la fuoriuscita dal rito monitorio e l'ingresso in altro tipo di rito, dall'altro, che la predetta opposizione è irretrattabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2002, n. 3610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3610 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. PROVIDENTI FRANCESCO Presidente
Dott. PERRONE PASQUALE Consigliere
Dott. FERRUA GIULIANA Consigliere
Dott. COLAIANNI NICOLA Consigliere
Dott. FUMO MAURIZIO Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ DO, n. il 04/07/194;
avverso ORDINANZA del 28/05/2002 Del TRIBUNALE di ROMA. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OS
ZA LD proponeva opposizione avverso decreto penale di condanna emesso dal GIP di Roma con il quale gli veniva inflitta la pena di mesi 3 di reclusione, sostituita con la corrispondente sanzione pecuniaria di lire 3.525.000. Veniva pertanto emesso decreto di citazione a giudizio dell'opponente e fissata udienza dibattimentale. Il difensore di fiducia del ZA quindi depositava atto di rinunzia alla impugnazione e procura speciale. Detta rinunzia veniva ribadita dal difensore oralmente in udienza. Il Tribunale tuttavia, ritenendo che l'opposizione fosse irrevocabile, dichiarava improponibile la rinunzia ed ordinava procedersi oltre nel dibattimento, rinviando quindi la trattazione della causa. Ricorre per cassazione il difensore del ZA e deduce violazione dell'art. 589 cpp, il quale prevede che la rinunzia alla impugnazione può essere presentata anche prima dell'inizio della discussione.
Con motivi aggiunti, depositati il 18.9.2002, il difensore replica alla requisitoria del PG e ribadisce la sua tesi.
Il ricorso è infondato e merita rigetto;
il ricorrente va condannato alle spese.
Non è dubbio che la opposizione a decreto penale costituisca impugnazione (ASN 1998/02737 RV 212170). Sua conseguenza è tuttavia, unicamente, la revoca del predetto decreto (art. 464 comma III cpp);
ciò determina la instaurazione del giudizio nelle forme ordinarie o in quelle dei riti alternativi, se richiesti dall'opponente. Si verifica dunque la sostituzione del rito ordinario o di quelli alternativi a quello per decreto. Ne consegue che, avendo avuto inizio un distinto procedimento (strutturalmente differente), in esso saranno applicabili le sole forme di impugnazione (e di rinunzia all'impugnazione) che per detto procedimento sono previste. In altre parole, il procedimento che si instaura a seguito di opposizione a decreto penale, è del tutto autonomo rispetto a quello che lo ha preceduto, ed in qualche modo originato (scil. per iniziativa dei soggetto destinatario del decreto). È evidente quindi che, proprio in virtù di tale autonomia del nuovo iter procedimentale, la opposizione a decreto penale costituisca "punto di non ritorno", il quale segna la fuoriuscita dalle forme dei rito monitorio e determina l'ingresso in altro tipo di rito. Ne discende, irrimediabilmente, la irretrattabilità della opposizione stessa e dunque la impossibilità della rinunzia alla stessa, rinunzia che, per quanto sopra detto, verrebbe, paradossalmente, ad essere manifestata nell'ambito di un procedimento che non la contempla.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ci pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma,in camera di consiglio, in data 10 Dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 GENNAIO 2003 .