Sentenza 27 maggio 1998
Massime • 2
La contravvenzione consistente nella violazione di prescrizioni tecniche concernenti la normativa per la edificazione nelle zone sismiche ha natura permanente. La cessazione della permanenza si realizza con l'adeguamento a detta disciplina in considerazione della particolare rilevanza di queste contravvenzioni ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità e dell'interesse protetto.
La mancata revoca espressa del decreto penale di condanna prima di procedere al giudizio conseguente all'opposizione non è causa di nullità del procedimento sia per il principio di tassatività delle nullità, sia per la caducazione "ope legis" del provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/1998, n. 7845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7845 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. AVITABILE Davide Presidente del 27/05/98
1. Dott. ACCATTATIS Vincenzo Consigliere SENTENZA
2. " DE AI UI " N. 1935
3. " SCHETTINO LI " REGISTRO GENERALE
4. " NOVARESE Francesco " N. 3050/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DI CA LO n. a Foggia il 26 maggio 1948 RE IA n. a Foggia il 15 maggio 1951
avverso la sentenza della Pretura di Foggia il 19 maggio 1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Novarese
Svolgimento del processo
Di AR LO e NE IA hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Pretura di Foggia, emessa in data 19 maggio 1997, con la quale venivano condannati per i reati di costruzione in violazione alla normativa sull'edificazione in zona sismica, alle norme tecniche relative ed alle opere in conglomerato cementizio di cui alle leggi n. 64 del 1974 e n. 1086 del 1971, deducendo quali motivi la nullità della sentenza per omessa revoca del decreto penale di condanna in base all'art.464 terzo comma c.p.p., la carenza di motivazione in ordine alla contestata continuazione senza indicazione del reato più grave, la mancata assunzione di una prova decisiva atta ad emettere una sentenza di proscioglimento per intervenuto condono edilizio. Motivi della decisione
Il ricorso è solo in parte fondato, sicché deve disporsi l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio alla Pretura di Foggia limitatamente alla motivazione sulla continuazione ed alla determinazione della pena.
Occorre preliminarmente esaminare, ai sensi dell'art.129 c.p.p., la sussistenza della prescrizione dei reati contemplati dalla legge n.64 del 1974,puniti con la sola pena dell'ammenda, per cui il termine massimo matura in tre anni.
A tal proposito sarebbe sufficiente rilevare che è stata ritenuta la continuazione tra le contravvenzioni contestate per applicare l'art.158 c.p. e far, quindi, decorrere la causa estintiva in esame dalla cessazione della continuazione, sicché, avendo i reati di cui alla legge n.1086 del 1971 natura permanente e non risultando ultimata la costruzione, il termine prescrizionale, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. un. 24 novembre 1994, P.M. in proc. Polizzi), decorrerà dalla data della pronuncia della sentenza di primo grado, tanto più che sono state contestate differenti epoche di accertamento dei reati, proprio per dimostrarne la permanenza.
Tuttavia la contestazione della contravvenzione prevista agli artt.6 e 15 della legge n.1086 del 1971.relativa all'omesso deposito della prescritta relazione entro il termine di 60 giorni all'ufficio del Genio civile a struttura ultimata potrebbe far inferire la cessazione della permanenza di detti reati all'epoca del secondo accertamento cioè in data 25 febbraio 1994.
Peraltro, pur accedendosi a detta logica deduzione, derivante pure dalla ritenuta responsabilità per questo reato e dal riferimento alla deposizione del teste Scelsa, occorre evidenziare che questi si riferisce alla "struttura" e non alle rifiniture ed al completamento. Peraltro nozioni di comune esperienza, valutabili in sede di legittimità, poiché si tratta di applicare una causa estintiva, fanno ritenere l'ultimazione dell'opera in epoca prossima e, comunque, non successiva di oltre un anno, giacché, una volta effettuato l'accertamento, l'imputato si sarà preoccupato di terminare il manufatto per porre le amministrazioni preposte alla tutela dei differenti interessi dinnanzi al c.d. fatto compiuto. Le violazioni della legge n. 64 del 1974, però, non possono essere ritenute prescritte, perché è stata contestata la violazione di norme tecniche concernenti la normativa per l'edificazione delle zone sismiche, sicché, secondo un indirizzo di questa Corte, che questo collegio condivide, (Cass. sez. III 14 marzo 1997, P.M. in proc. Vairo n.751 rv.207636) la permanenza cesserà con l'adeguamento a detta disciplina in considerazione della particolare rilevanza di queste contravvenzioni ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità e dell'interesse protetto.
Ed invero, la contravvenzione consistente nella violazione di prescrizioni tecniche dei decreti attuativi della legislazione concernente le costruzioni in zone sismiche ha natura permanente, poiché è in facoltà dell'agente porre fine alla situazione antigiuridica, protraentesi nel tempo.
La cessazione della permanenza può farsi coincidere o con la demolizione dell'opera o con l'esecuzione dei lavori di adeguamento, in quanto la violazione della normativa tecnica configura un autonomo reato di natura sostanziale rispetto a quelli formali contemplati dagli artt.17 e 18 l. n. 64 del 1974, e l'ordine di demolizione o le prescrizioni costituiscono sanzioni o provvedimenti formalmente amministrativi irrogati dall'autorità giurisdizionale e mirano a ripristinare l'interesse leso, sicché la sua reintegrazione, in una materia che interessa la pubblica incolumità, è tutelata anche dal precetto penale, onde il semplice esaurimento dell'attività edilizia, in detta ipotesi, non può far derivare la cessazione della permanenza (contra Cass. sez. III 12 ottobre 1995,Branckueht ed altri n.11325 rv.202942 e Cass. sez. III 25 maggio 1994 n. 8100,Ravaioli rv. 199325).
Questa tesi trova conforto anche in un'analisi ermeneutica logico- sistematica e teleologica della normazione in esame. Ed invero l'art.22 ultimo comma della legge in parola prevede che l'ordine di sospensione dei lavori, obbligatorio in base al primo comma, produca i suoi effetti " sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile", rendendo possibile il rilascio della c.d. autorizzazione in sanatoria e degli altri adempimenti di cui alla citata legge (in particolare artt.17 e 18) soltanto per dimostrare la conformità della costruzione alla normativa tecnica e l'intervenuta osservanza degli obblighi, sicché già questo precetto conferisce a detto ordine una particolare valenza differente da quella stabilita in materia urbanistica. Questa disciplina è correlata con l'obbligo del giudice penale, qualor siano accertate violazioni di norme tecniche , di ordinare la demolizione c/o di impartire le prescrizioni per rendere le opere conformi (cfr. art.23 ultimo comma l. n. 64 del 1974), sicché è sempre in facoltà dello stesso di effettuare ulteriori accertamenti, mentre deve essere citato per il dibattimento l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico regionale.
Simili previsioni derivano dalla particolare importanza di questa normativa e dallo specifico rilievo della violazione della normativa tecnica, comportante una serie di disposizioni molto penetranti, non facilmente revocabili.
Ed invero pure le modalità dell'esecuzione di ufficio (artt.24 e 27 l. cit.), stabilite, a differenza di quanto previsto dall'art.7 l. n.47 del 1985, in maniera puntuale con l'intervento di organi tecnici e di polizia, dimostrano come la violazione della normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica comporti inesorabilmente o l'adeguamento o la demolizione delle parti in contrasto con i decreti interministeriali, continuamente aggiornati per uniformarli ai risultati raggiunti dalle conoscenze tecniche di settore. Ulteriore conforto si rinviene nell'art.25 l. n. 64 del 1974, il quale attribuisce al presidente della giunta regionale il potere di emettere ed eseguire detti provvedimenti, qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa e cessi la speciale competenza attribuita al giudice penale.
Questo potere riferito all'estinzione dei reati per qualsiasi causa non può essere invocato per includervi pure la prescrizione della contravvenzione attinente alla violazione delle norme tecniche, giacché, proprio l'indeterminatezza dell'espressione, dimostra il poliedrico atteggiarsi delle stesse, onde il termine prescrizionale rileva ove sussista la prova di una parziale esecuzione non contraddetta da ulteriori indagini oppure si tratti di reati formali, che lasciano integro il potere dell'amministrazione di demolire. Infine occorre rilevare che la violazione delle norme tecniche stabilite dai decreti interministeriali e delle prescrizioni impartite e l'omesso adeguamento ai provvedimenti emessi dal giudice penale costituiscono elementi costitutivi delle ipotesi contravvenzionali specifiche contemplate dalla legge n. 64 del 1974, giacché l'art.20 punisce "chiunque violi le prescrizioni contenute nella presente legge" e, quindi, anche l'inadempimento di quanto prescritto con riferimento a tutta la normazione tecnica. Pertanto la violazione delle norme tecniche contenute nei vari decreti ministeriali costituisce reato e l'art.25 l. n. 64 del 1974 rappresenta la norma di chiusura, che dovrebbe consentire, in ogni caso. l'esecuzione delle sanzioni ed i provvedimenti amministrativi reintegratori dell'interesse leso, sicché l'ultimazione della costruzione, in queste contravvenzioni, non assume rilevanza, giacché occorre riferirsi, in base all'interesse leso, alla possibilità del soggetto agente di adeguarsi agli obblighi a lui imposti dal giudice penale a causa della violazione di norme tecniche, il cui adempimento appare incondizionato e da attuare indipendentemente da qualsiasi causa di estinzione. Perciò non appare sussistente, allo stato, detta causa estintiva, sempre che la totale carenza di motivazione in ordine all'applicazione dell'istituto della continuazione non produca i suoi effetti in sede di rinvio, ove il giudice di merito ritenga non configurabile questo istituto.
Ed invero, il primo motivo attinente alla nullità della sentenza per omessa revoca del decreto penale di condanna è manifestamente infondato sia in sè per il principio di tassatività delle stesse e per la caducazione "ope legis" del provvedimento (cfr. su quest'ultimo aspetto Cass. sez. V 23 luglio 1992 n.8259, Vergato rv.191428) sia con riguardo agli elementi essenziali della pronuncia perché il dispositivo della sentenza in cui si "conferma il decreto penale di condanna" non può essere ritenuto nullo, in quanto contiene la dichiarazione della responsabilità dei ricorrenti per i reati loro ascritti e l'indicazione della pena irrogata. Ed invero non può ritenersi causa di nullità un dispositivo non mancante ne' incompleto, in cui è contenuto soltanto un ultroneo ed errato riferimento alla "conferma del decreto penale di condanna", tanto più che neppure la pena è determinata per relationem e nemmeno è pretermessa la dichiarazione di responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti, sicché la statuizione del giudice è facilmente identificabile.
L'altro motivo relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva cioè quella dell'intervenuto condono edilizio è generico e manifestamente infondato, giacché i ricorrenti non hanno dimostrato, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art.38 l. n. 47 del 1985, di aver presentato in termini l'istanza di condono per il manufatto in contestazione e di aver versato la prima rata dell'oblazione, onde alcun obbligo incombeva al giudice di merito. L'altra censura, invece, concernente una serie di errori di diritto e motivazionali in ordine all'applicabilità dell'istituto della continuazione ed alla determinazione del reato più grave appare fondato.
Infatti non solo la motivazione è del tutto carente riguardo all'applicazione dell'art.81 c.p., potendosi reputare ritenuto sussistente l'istituto della continuazione nel dispositivo tramite il riferimento al precedente decreto penale, ma non è neppure individuato il reato più grave e nemmeno viene effettuato il computo dell'aumento delle pene per i singoli reati satelliti, giacché è stata indicata una pena globale per ciascun ricorrente (cfr. in termini Cass. sez. un. 17 luglio 1997 n.7930, P.M. in proc. Zouine rv.201549).
La motivazione circa la possibilità di ritenere avvinti tutti i reati sotto il vincolo della continuazione assume particolare rilevanza nella fattispecie con specifico richiamo alla prescrizione dei reati, mentre l'indicazione di ogni singolo aumento serve per valutare la congruità della pena irrogata.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio alla Pretura di Foggia in ordine all'omessa pronuncia sulla continuazione e sulla determinazione della pena, rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 27 maggio 1998. Depositato in Cancelleria il 3 luglio 1998