Sentenza 25 settembre 2007
Massime • 1
In tema di estorsione, l'aggravante delle "più persone riunite" sussiste ogni qualvolta il soggetto passivo abbia acquisito la sensazione che la violenza o la minaccia non provengano solo dal singolo soggetto che le pone in essere, ma siano manifestazione delle comuni e inique intenzioni di più persone di cui questi si faccia portavoce.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2007, n. 40494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40494 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 25/09/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 1103
Dott. CAVALLO AL - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 009706/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IR IN, N. IL 20/01/1957;
2) LL ON, N. IL 08/10/1957;
3) EA DO, N. IL 09/10/1971;
4) EA DO OS, N. IL 20/04/1974;
5) LB VI, N. IL 31/10/1960;
6) LO SU MO, N. IL 31/08/1977;
avverso SENTENZA del 13/06/2006 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO Margherita;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori avv.ti Petitti per RE LF e Galasso per RE IM AL, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22 luglio 2005, resa all'esito di giudizio abbreviato, il gup del Tribunale di Torino dichiarava:
IN RÒ colpevoli dei reati di cui ai capi w (incendio in danno del capannone della società Noledil Piemonte, commesso il 7 giugno 2003) e pp (favoreggiamento personale di LL OR, LF e AL IM RE, commesso in Torino il 4 novembre 2003) e, previa concessione delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti all'aggravante contestata in relazione al delitto di cui al capo w) e con la riduzione di un terzo per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il delitto di incendio e a quella di mesi dieci di reclusione per il delitto di favoreggiamento personale e così, complessivamente, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione;
AN IE colpevole dei delitti di cui ai capi a (associazione per delinquere), n (estorsione aggravata in danno di PI ON, titolare del "Cafè Joli"), esclusa per quest'ultimo reato l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1, e, previa concessione delle attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i reati e applicata la riduzione di un terzo per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione e Euro mille di multa;
LF RE colpevole dei delitti di cui ai capi a (associazione per delinquere), s (danneggiamento della serranda d'ingresso della società "Energi"), n (estorsione in danno del titolare del "Cafè Joli"), per quest'ultimo esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1, w (incendio in danno del capannone della società "Noledil Piemonte"), x (tentato incendio di una pluralità di negozi posti in Corso G. Cesare ai numeri civici da 38 b a 38 f), cc (detenzione e porto di armi comuni da sparo), tentata estorsione aggravata ai danni di LE IA e RE CL (così derubricato il capo t delle imputazioni, in esso assorbito il reato di cui all'art. 612 c.p., contestato al capo o) e, ritenuta la continuazione tra i reati e applicata la riduzione di un terzo per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione e duemiladuecento euro di multa, con interdizione perpetua dai pubblici uffici;
AL IM RE colpevole dei delitti di cui ai capi a (associazione per delinquere), s (danneggiamento della serranda d'ingresso della società "Energi"), n (estorsione in danno del titolare del "Cafè Joli"), per quest'ultimo esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1, x (tentato incendio di una pluralità di negozi posti in Corso G. Cesare ai numeri civici da 38 b a 38 f), cc (detenzione e porto di armi comuni da sparo), dd (ricettazione di un'arma semiautomatica Cruena Zastavo, mod. 70, cal. 7,65, arma importata e non catalogata e, quindi, clandestina), ff (ricettazione di una carata di credito) gg (falsificazione di una carta di identità), hh (ricettazione del sigillo del comune di Osasio), detenzione e porto di un'arma comune da sparo (così qualificato il reato di cui al capo ee) e, ritenuta la continuazione tra i reati e applicata la riduzione di un terzo per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione e Euro 1.800,00 di multa, con interdizione perpetua dai pubblici uffici;
OR AL colpevole del delitto di concorso esterno in associazione (così qualificato il reato di cui al capo a) e, con la riduzione di un terzo per la scelta del rito, lo condannava alla pena di due anni di reclusione;
IA Lo UR colpevole dei delitti di cui ai capi a (associazione per delinquere), q (detenzione e porto di una pistola cal. 357 magnum), r (detenzione e porto di un'arma comune da sparo), s (danneggiamento della serranda d'ingresso della società "Energi"), n (estorsione in danno del titolare del "Cafè Joli"), esclusa per quest'ultimo l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1, v (tentata estorsione ai danni dei soci della Tek-Nik, così derubricato il reato di cui al capo t e in esso assorbito il reato di cui all'art. 610 c.p. contestato al capo o) e, ritenuta la continuazione tra i reati e con la riduzione di un terzo per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione e duemiladuecento euro di multa con interdizione perpetua dai pubblici uffici.
2. Con sentenza del 13 giugno 2006 la Corte d'appello di Torino, sezione prima penale, in parziale riforma della decisione di primo grado, appellata dagli imputati:
rideterminava in anni due e mesi otto di reclusione la pena inflitta a IN RÒ, ritenuta la continuazione tra i reati allo stesso ascritti e tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche già riconosciutegli in primo grado come equivalenti all'aggravante sussistente per il delitto sub w);
rideterminava in anni tre e mesi otto di reclusione e seicento euro di multa la pena inflitta in primo grado ad AN IE;
rideterminava in anni sette e mesi quattro di reclusione e milleseicento euro di multa la pena inflitta in primo grado ad RE LF, con interdizione temporanea dai pubblici uffici;
rideterminava in anni sei e mesi quattro di reclusione e Euro 1.100,00 di multa la pena inflitta in primo grado ad RE AL IM per i reati di cui lo stesso era stato dichiarato colpevole in primo grado uniti nella continuazione, con esclusione di quello sub) hh), con interdizione temporanea dai pubblici uffici;
qualificava, nei confronti di OR LL, come favoreggiamento personale il delitto di concorso esterno in associazione per delinquere, per il quale veniva applicata la pena di un anno di reclusione;
ritenuta, nei confronti di IA Lo UR, la continuazione tra i reati per i quali lo stesso Lo UR era stato dichiarato colpevole in primo grado e quelli per i quali Lo UR era stato condannato dalla Corte d'appello di Torino con sentenza del 19 novembre 2004 e, individuato quale reato più grave quello sub) n), rideterminava la pena per tutti i predetti reati uniti nella continuazione in anni sette e mesi due di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa, con assorbimento della pena inflitta con la citata sentenza del 19 novembre 2004; con interdizione temporanea dai pubblici uffici.
3. Entrambe le sentenze di merito ravvisavano, sulla base delle emergenze processuali acquisite (costituite dalle attività di intercettazione telefonica e ambientale ritualmente disposte, dagli esiti delle attività di osservazione e pedinamento correlate all'attività di ascolto delle conversazioni, dalle risultanze delle attività di perquisizione e sequestro effettuate presso gli esercizi pubblici oggetto delle azioni delittuose, dagli accertamenti esperiti in ordine agli episodi di danneggiamento, dalle consulenze tecniche effettuate sugli ordigni utilizzati per la commissione dei reati, dalle dichiarazioni delle parti offese PI ON, RE CL e LE IA, nonché della persona informata sui fatti OR UR, dagli interrogatori resi da IE AN e EL in ordine all'attività di installazione di videopoker in vari locali torinesi da essi gestita con la collaborazione di Lo UR, dalle dichiarazioni di HA DE soprattutto in ordine ai riferimenti, con linguaggio convenzionale, ad un'arma nel corso delle conversazioni, dalle dichiarazioni rese da Lo UR CO, ND TO AR, giudicati separatamente, e, infine, dalle iniziali parziali ammissioni, poi ritrattate, dell'isp. Galasso, inquisito separatamente) l'operatività di un'articolata associazione per delinquere, capeggiata da LF e AL IM RE e di cui AN IE e IA Lo UR erano partecipi, finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti di estorsione, danneggiamento e incendio in danno di esercizi e locali pubblici al fine di costringerli all'installazione di videopoker forniti da AN IE, anche in sostituzione di quelli eventualmente già esistenti e forniti da altre ditte, e di conseguire, in tal modo, gli ingiusti profitti derivanti dalla gestione e utilizzazione delle predette apparecchiature.
4. Avverso la citata sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, gli imputati, i quali formulano le seguenti doglianze.
Lo UR IA denuncia: a) manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo;
b) mancanza di motivazione in merito all'omesso derubricazione del delitto di estorsione di cui al capo n) nell'ipotesi prevista dall'art. 610 c.p.; c) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine ai delitti contestati ai capi o), q), r), s), t); d) illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento ai reati di cui ai capi u) e v); e) carenza di motivazione in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.
AN IE lamenta: a) erronea applicazione della legge penale con riguardo al delitto associativo contestato al capo a), tenuto conto dell'assenza degli elementi costitutivi del suddetto delitto, della mancanza di concrete condotte poste in essere dall'imputato dotate di univoca valenza probatoria in ordine al suo coinvolgimento in un più ampio disegno criminoso finalizzato alla commissione di una pluralità di delitti, tenuto conto anche dell'intervenuta assoluzione di EL IE e dell'assenza di concrete forme di collaborazione prestate agli altri concorrenti nel reato;
b) carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di estorsione, avuto riguardo agli specifici comportamenti realizzati dal ricorrente;
c) carenza di motivazione in ordine al diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. OR AL rileva carenza e illogicità della motivazione con riferimento al delitto di favoreggiamento personale. LF e AL IM RE denunciano entrambi;
a) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al delitto di estorsione sub n), tenuto conto della mancanza di prova in ordine alle asserite azioni intimidatorie, al requisito dell'ingiusto profitto, della mancanza di prova di specifiche condotte volte alla consumazione del predetto reato, della inattendibilità delle dichiarazioni acquisite in merito a tale fattispecie criminosa e, comunque, dell'assenza di univoca valenza indiziaria delle indicazioni fornite circa i rapporti di frequentazione degli imputati con le parti offese;
b) erronea applicazione della legge penale, carenza e illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 629 c.p., comma 2, contestata con riferimento al capo n); c) vizio della motivazione con riferimento ai delitti contestati ai capi w) e x) alla luce del contenuto neutro delle conversazioni intercettate, dell'omesso apprezzamento dell'integrale contenuto delle conversazioni captate, dell'assenza di un valido movente per la commissione degli illeciti, della mancanza di qualsiasi concreto contributo dato alla commissione degli illeciti;
d) carenza e illogicità della motivazione con riguardo al reato associativo, tenuto conto della carenza dei relativi elementi costitutivi, della prova di un effettivo coinvolgimento nel sodalizio dell'imputato, della disponibilità di armi, nonché della circostanza che le contravvenzioni non possono costituire reati fine perseguiti dal sodalizio;
e) carenza e illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.
LF RE denuncia inoltre: a) carenza e illogicità della motivazione nella parte riguardante il delitto di cui al capo t), non comportando l'eventuale partecipazione al reato associativo una responsabilità automatica per i singoli reati fine in assenza di specifiche condotte volte alla consumazione degli stessi e della prova del concorso negli stessi;
b) carenza e illogicità della motivazione con riferimento al delitto di tentata estorsione in danno della società "Energi", tenuto conto del carattere non univoco delle conversazioni telefoniche, dell'intervenuta assoluzione per questo stesso fatto di EL IE, dell'omessa spiegazione in ordine alle modalità di acquisizione da parte dell'imputato dell'utenza cellulare della persona offesa cui sarebbero pervenute le richieste estorsive;
c) carenza e illogicità della motivazione con riferimento al delitto di cui al capo v) alla luce della valutazione unitaria del contenuto delle intercettazioni;
d) carenza e illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto contestato al capo cc) in mancanza dell'effettivo sequestro di armi. AL IM RE lamenta, ulteriormente, a sua volta: a) mancanza di motivazione in merito all'omesso derubricazione del delitto di estorsione di cui al capo n) nell'ipotesi prevista dall'art. 610 c.p.; b) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei delitti di cui al capo dd), non risultando con certezza, alla luce degli accertamenti svolti dal Ris Carabinieri di Parma e della consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero, ne' la provenienza delittuosa ne' la natura clandestina dell'arma; c) carenza della motivazione in ordine alla configurabilità del delitto di cui al capo ff) in assenza della prova della consapevolezza della provenienza delittuosa del documento.
OR RÒ denuncia: a) carenza della motivazione alla luce del carattere non univoco delle intercettazioni ambientali e della mancanza di prova in ordine a qualsiasi contributo casualmente rilevante fornito dall'imputato; b) erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di favoreggiamento personale;
c) vizio della motivazione per quanto concerne la dosimetria della pena. OSSERVA IN DIRITTO
I ricorsi sono manifestamente infondati.
1. Con riferimento al ricorso proposto, tramite il difensore di fiducia, da IA Lo UR il Collegio rileva che, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. c, l'obbligo di specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta esige, a pena di inammissibilità, che siano ben individuati i punti della decisione cui si riferiscono le doglianze con l'indicazione precisa delle questioni che, relativamente ad essi, si intendono prospettare, e l'esposizione in maniera concreta, se trattasi di ricorso per Cassazione, dei motivi di diritto che si intendono sottoporre al sindacato di legittimità e con cui si intendono sostenere le censure dedotte. Va, pertanto, ribadito il principio che, ai fini dell'ammissibilità delle impugnazioni, al requisito della specificità dei motivi non corrisponde il motivo che non esprime una determinata censura contro uno o più punti della decisione, il che si verifica quando, come nel caso in esame, si espongono critiche che, potendo adattarsi alla impugnativa di una qualunque sentenza, non hanno alcun preciso e concreto riferimento con il provvedimento impugnato (cfr. per tutte Cass. 21 dicembre 2000, ric. Rappo, rv. 219087).
Alla luce di questi principi, nel caso di specie l'impugnazione proposta da Lo UR deve essere dichiarata inammissibile, in quanto le doglianze formulate, oltre ad essere articolate in maniera assolutamente generica, non sono in alcun modo correlate alla motivazione della sentenza e alle ragioni poste a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.
2. Con riferimento al vizio di carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione dedotto dalle difese di tutti gli imputati in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti e per i quali è intervenuta affermazione di penale responsabilità il Collegio osserva quanto segue.
Alla luce della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per Cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 6, 15 marzo 2006, ric. Casula). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità ne' che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (cfr. in tal senso Cass., Sez. 6, 15 marzo 2006, ric. Casula). Ne consegue che il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso come nel caso in esame in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
3. Esaminata in quest'ottica la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse, perché il provvedimento impugnato, con motivazione esente da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni, ha analiticamente illustrato, con riferimento a ciascuna imputato e ai singoli reati al medesimo contestati il complesso degli elementi probatori acquisiti, costituite dal contenuto delle attività di intercettazione telefonica e ambientale ritualmente autorizzate, dagli esiti delle attività di osservazione e pedinamento effettuate parallelamente alle attività di ascolto delle conversazioni, dalle risultanze delle attività di perquisizione e sequestro effettuate presso gli esercizi pubblici oggetto delle azioni delittuose, dagli accertamenti di polizia giudiziaria esperiti in merito agli episodi di danneggiamento in danno dei locali ed esercizi pubblici, dalle risultanze delle consulenze tecniche relative agli ordigni utilizzati per la consumazione delle azioni intimidatorie, dalle dichiarazioni delle parti offese PI ON, CL RE e IA LE, della persona informata sui fatti OR UR in grado di riferire in ordine ai rapporti intercorrenti tra LF RE e PI ON, dagli interrogatori resi da AN e IE EL in ordine all'attività di installazione di videopoker in vari locali torinesi da essi gestita con la collaborazione di Lo UR IA, dalle dichiarazioni di HA DE in grado di riferire soprattutto in ordine ai riferimenti, con linguaggio convenzionale, ad un'arma nel corso delle conversazioni, dalle dichiarazioni rese da Lo UR CO, ND TO AR, giudicati separatamente, e, infine, dalle iniziali parziali ammissioni, poi ritrattate, dell'isp. Galasso, inquisito separatamente, riguardanti l'acquisto di uno scanner del valore di circa cinquemila euro nell'interesse di LF RE e dei suoi complici al fine di scoprire eventuali attività di intercettazione da parte delle forze dell'ordine.
Alla luce di queste emergenze processuali, con motivazione compiuta e logica, hanno correttamente ritenuto sussistente l'ipotesi associativa disciplinata dall'art. 416 c.p., caratterizzata dall'esistenza di tre elementi fondamentali, costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente o, comunque, stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei singoli delitti concretamente programmati;
b) dall'indeterminatezza del programma criminoso, che distingue tali reati dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, indeterminatezza che non viene meno per il solo fatto che l'associazione sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reati di un medesimo tipo o natura, giacché essa attiene al numero, alle modalità, ai tempi, agli obiettivi dei delitti integranti eventualmente anche un'unica disposizione di legge, e non necessariamente alla diversa qualificazione giuridico- penalistica dei fatti programmati;
c) dall'esistenza di una struttura organizzativa idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi perseguiti (cfr., ex plurimis Cass., Sez. 6, 14 giugno 1995, n. 11413). AL IM RE e LF RE avevano, infatti, costituito un sodalizio, cui fornivano il loro consapevole e fattivo contributo AN IE e IA Lo UR, dedito alla commissione di estorsioni, consistenti nella coartata installazione, sotto la supervisione di IA Lo UR, di apparecchiature videopoker fornite da AN IE, il cui ricavato veniva sistematicamente prelevato e destinato per la maggior parte all'organizzazione, e in tale prospettiva si erano dotati di basi logistiche (il circolo "La Carambola" di Nichelino e gli uffici della ditta "Full Service") e di mezzi (autovetture, telefoni cellulari) e avevano provveduto alla ripartizione dei compiti e dei ruoli tra i vari membri, così riuscendo a porre in essere nell'arco di tre mesi, dall'aprile al giugno 2003, con l'ausilio di materiali esecutori, tre episodi estorsivi, preceduti da azioni intimidatorie e di danneggiamento, ai danni di altrettanti soggetti operanti nel mercato dei videogiochi (PI ON, titolare del "Cafè Joli", i titolari delle società "Energi" e "Tek Nik"), oltre ad attentati incendiari nella notte tra il 6 e il 7 giugno 2003 in danno di altri esercizi pubblici. I giudici di merito, con argomentazioni logicamente sviluppate, hanno altresì specificato il contributo fornito da ciascun imputato alla commissione degli illeciti, evidenziando, con puntuale e specifico richiamo alle conversazioni intercettate e alle dichiarazioni acquisite, che la consumazione di ciascuno dei delitti fine costituiva l'espressione di una attenta preordinazione e programmazione delittuosa deliberata dai vertici del sodalizio (LF e AL IM RE), i quali, pur non occupandosi della loro materiale esecuzione, erano gli ideatori, gli organizzatori e i coordinatori delle singole azioni, preceduta da un'attenta ricognizione dei locali pubblici privi di videopoker o all'interno dei quali erano installate apparecchiature diverse da quelle fornite da AN IE, che venivano sostituite mediante il ricorso ad atti di violenza ed intimidazione.
Alla luce di tutte queste considerazioni sono manifestamente infondate le censure difensive, concernenti l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto associativo, la non configurabilità del concorso nei reati fine da parte dei capi del sodalizio, il limitato numero dei singoli episodi estorsivi, l'assenza di contributo materiale fornito da taluno dei concorrenti nel reato, la mancanza dell'elemento soggettivo sotteso alle singole condotte antigiuridiche.
La sentenza impugnata ha correttamente evidenziato, con riferimento al reato associativo, l'esistenza di una compenetrazione strutturale, di un vincolo psicologico-finalistico stabile, nonché di una consapevole, volontaria, concreta attività collaborativa idonea a contribuire al potenziamento, consolidamento o mantenimento in vita del sodalizio. Inoltre, con riferimento a ciascuno dei delitti (non contravvenzioni come sostenuto dalle difese degli imputati RE) fine (estorsioni, danneggiamenti, incendi) contestati ai ricorrenti nella forma consumata o tentata, e ai connessi delitti in materia di armi, ha puntualmente ricostruito, alla luce delle emergenze processuali acquisite, quali in precedenza indicate, le condotte criminose poste in essere da ciascun imputato e il contributo morale o materiale consapevolmente e volontariamente offerto da ciascuno alla commissione delle singole azioni.
La sentenza di secondo grado ha tenuto nettamente distinto il ruolo di partecipe - anche in posizione gerarchicamente rilevante - da taluno rivestito nell'ambito della struttura organizzativa criminale e l'accertamento della responsabilità concorsuale ed è rifuggita da qualsiasi inammissibile criterio di semplificazione tendente a rendere il soggetto partecipe del sodalizio automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, sia pure riferibile all'associazione e inserito nel quadro del programma criminoso.
Nel provvedimento impugnato, quindi, non si ravvisa alcuna deroga al principio che dei delitti fine rispondono soltanto coloro che materialmente e moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta delittuosa, alla stregua del principio costituzionale di personalità della responsabilità penale e dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità "di posizione". In questo articolato contesto non possono neppure trovare accoglimento le ulteriori prospettazioni difensive, volte, sulla base di una rilettura del contenuto delle conversazioni intercettate, a impegnare la Corte o in una ricostruzione alternativa dei fatti o in una rilettura nel merito delle singole circostanze, laddove, invece, come già chiarito, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.
4. Del tutto prive di pregio sono anche le censure riguardanti l'apparato argomentativo della sentenza impugnata prospettate dalle difesa di OR LL e IN RÒ con riferimento al delitto di favoreggiamento personale (capo pp) loro contestato, avendo la sentenza impugnata correttamente ricostruito e qualificato giuridicamente come favoreggiamento personale le condotte degli imputati che, su richiesta di LF RE e al fine di aiutare quest'ultimo ad eludere le investigazioni in corso, sì attivarono per procurare un incontro tra RE e l'isp. Galasso, il quale si occupò, per conto dello stesso RE, dell'acquisto dello scanner, utilizzato per individuare e eliminare la microscopia, installata dalla polizia giudiziaria nell'ambito di rituali attività di intercettazione riguardanti RE e i suoi complici.
5. Considerazioni analoghe devono essere svolte con riferimento alle ulteriori censure mosse dalle difese degli imputati RE con riferimento rispettivamente al delitto di cui al capo cc), contestato a LF RE, ai delitti di ricettazione (capo dd) e di detenzione e porto di un'arma comune da sparo clandestina (capo ee), di ricettazione di una carta di identità, provento della rapina commessa il 29 dicembre 2003 ai danni dell'ufficio postale di TE di ZO (capo ff) e di falsificazione della stessa (capo gg), attribuiti a AL IM RE, avendo la sentenza impugnata, con motivazione compiuta e logica, illustrato le emergenze processuali (contenuto delle intercettazioni telefoniche e dichiarazioni di HA BD relativamente al delitto di cui al capo cc;
indagini di polizia giudiziaria, esito degli accertamenti tecnici che evidenziavano l'assenza dei prescritti marchi di prova riconosciuti dallo Stato italiano, contenuto delle intercettazioni telefoniche con riguardo ai restanti delitti) che consentivano di affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai delitti loro rispettivamente ascritti.
6. Manifestamente infondate sono anche le censure difensive, con le quali si lamenta l'omessa derubricazione del reato di cui all'art.629 c.p. in quello di violenza privata (difesa di RE AL IM,
oltre che di IA Lo UR), l'insussistenza del requisito dell'ingiusto profitto, indispensabile per la configurazione del delitto di estorsione, attese le favorevoli condizioni contrattuali praticate nell'installazione dei videopoker, (difesa degli imputati RE, oltre che di IA Lo UR), l'erronea applicazione dell'aggravante del numero delle persone con riferimento al delitto di estorsione (difese dei due imputati RE e di IE AN). Il delitto di estorsione e quello di violenza privata, pur avendo in comune l'uso della violenza e della minaccia per costringere il soggetto passivo ad un comportamento commissivo o omissivo, si differenziano per l'elemento materiale, qualificato nell'estorsione dall'ingiustizia del profitto con altrui danno, e per l'elemento psicologico, caratterizzato nell'estorsione dalla consapevolezza di usare violenza o minaccia, dirette a costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto.
Nel caso di specie la sentenza impugnata ha evidenziato, con puntuale richiamo alle emergenze processuali, la sussistenza del requisito dell'ingiusto profitto, in quanto, all'esito della installazione dei videopoker forniti da AN IE, il ricavato era soggetto alla seguente suddivisione: il gestore del locale prendeva il 33% degli incassi, gli intermediati il 43% e i IE il 23,3%. Contrariamente all'assunto difensivo, quindi, è provato che gli intermediari si assicuravano la parte più consistente dell'incasso e che il gestore dell'esercizio commerciale, cui diversamente sarebbe spettato il 50-60% dei proventi, vedeva decurtato il suo guadagno al solo 33%. La circostanza riverbera i suoi effetti non solo con riguardo al requisito dell'ingiustizia del profitto con altrui danno, ma anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, essendo gli imputati, esperti di questo settore commerciale e consci delle percentuali solitamente richieste dai titolari degli esercizi, pienamente consapevoli delle conseguenze economiche obiettivamente svantaggiose per le parti offese dei delitti di estorsione, i quali, a seguito delle azioni violente e intimidatorie cui erano stati esposti, erano costretti ad accontentarsi di un minore guadagno pur di non essere soggetti a ben più gravi conseguenze.
Relativamente all'aggravante prevista dall'art. 629 c.p., comma 2 in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, il Collegio, pur consapevole di un difforme orientamento (Cass., Sez. 2, 19 febbraio 1981, n. 6662; Cass, 11 febbraio 1983, Stefane), osserva che, in tema di estorsione, l'aggravante delle più persone riunite nel commettere la violenza e/o la minaccia - elementi costitutivi di tale delitto - si giustifica per la maggiore idoneità dell'azione a produrre più gravi effetti fisici e/o psicologici in danno del soggetto passivo, di cui tendono a elidere o diminuire la capacità di resistere. L'aggravante in esame sussiste ogni qualvolta, come nel caso di specie, il soggetto passivo abbia acquisito la sensazione che essa provenga non solo dal singolo che la profferisce, ma che questi manifesti le comuni, inique intenzioni di più persone di cui si faccia portavoce (Cass, Sez. 2, 3 dicembre 1990, n. 5504; Cass., 10 marzo 1983, Cozzo;
Cass., Sez. 2, 17 novembre 1992, n. 47; Cass., 20 novembre 1990, Cervi;
Cass. 12 agosto 1987, Gaglioli). Alla luce di questi principi la sentenza impugnata è esente da censure, avendo, con ampiezza di richiami al contenuto delle intercettazioni e alle dichiarazioni delle parti offese, sottolineato che queste ultime erano perfettamente consapevoli che le azioni violente e intimidatorie in loro danno non erano da ricondurre all'iniziativa estemporanea del singolo individuo con cui entravano in contatto, bensì costituivano l'espressione di un più articolato disegno criminoso in cui convergevano gli interessi illeciti di una pluralità di persone, coinvolte anche nella suddivisione dei ricavi.
7. Manifestamente infondate sono, infine, le doglianze difensive concernenti il trattamento sanzionatorio e la dosimetria della pena, avanzate, oltre che dalla difesa di IA Lo UR, da quelle di AN IE, IN RÒ, AL IM RE, avendo la Corte territoriale, evidenziato, nel rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, gli elementi (qualità e quantità dei reati commessi, obiettiva gravità dei fatti da inquadrare in contesti di criminalità organizzata, modalità di consumazione dei delitti, reiterazione degli stessi, entità del danno cagionato alle parti offese) ostativi, nei confronti dei due RE e di Lo UR al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, nei riguardi di IE, tenuto conto del negativo genere di vita, al giudizio di prevalenza delle già riconosciute attenuanti rispetto alle aggravanti contestate. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuale, nonché, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa nella proposizione dei ricorsi (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), la condanna al versamento, da parte di ciascuno degli imputati, di Euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 25 settembre 2007. Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2007