Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2007, n. 38512
CASS
Sentenza 9 ottobre 2007

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In tema di rifiuti, gli obblighi relativi alla gestione ed allo smaltimento permangono a carico del titolare dell'impresa o dell'attività produttiva anche in caso di avvenuta cessazione, in quanto solo l'effettivo trasferimento dell'azienda a terzi, che ne assumano "in toto" la titolarità ed i relativi obblighi, può far cessare la responsabilità del precedente titolare.

Commentario1

  • 1Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi
    https://www.iusinitinere.it/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2007, n. 38512
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38512
Data del deposito : 9 ottobre 2007

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