Sentenza 21 settembre 2001
Massime • 1
È configurabile la partecipazione, a titolo di concorso morale, nell'omicidio di persona diversa da quella cui l'aggressione era diretta ("aberratio ictus"), in quanto l'errore esecutivo non ha alcuna incidenza sull'elemento soggettivo del partecipe morale, essendosi comunque realizzata l'azione concordata con l'autore materiale, il cui esito aberrante è privo di ogni rilevanza ai fini della qualificazione del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo(nel caso di specie, l'imputato, appartenente ad una associazione criminale, era gravemente indiziato di essere il mandante dell'omicidio di una coppia di coniugi, sopravvissuti all'aggressione, nella quale, invece, aveva trovato la morte la figlia minorenne).
Commentario • 1
- 1. Aberratio ictus e concorso anomalo (artt. 82 c.p. e 116 c.p.) – Cass., Sez. I, 10 settembre 2024 (ud. 15 luglio 2024), n. 34178, con nota di L. Senesihttps://archiviopenale.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2001, n. 40513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40513 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 21/09/2001
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - N. 5103
3. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - N. 016862/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ST EL N. IL 15/08/1950
avverso ORDINANZA del 13/03/2001 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO sentite le conclusioni del P.G. Dr. GI Palombarini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentiti i difensori, Avv. IU Cianzi e IU Riccialli, i quali hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Fatto e diritto
Con ordinanza del 13 maggio 2001 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, confermava l'ordinanza emessa dal G.I.P. della stessa sede il 26 febbraio 2001, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di ST AN.
Costui, secondo il Tribunale, era gravemente indiziato di concorso, quale mandante, nell'omicidio della piccola AN IN, nel tentato omicidio dei genitori della stessa, AN AE e IV IA e nei connessi reati di detenzione e porto illegale di arma.
Dalle indagini svolte era emersa la matrice camorristica dei delitti, essendo il padre della vittima fratello di LA e RO AN e fratellastro di ST ME, già imputati e condannati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. In particolare, OR LE e MO RO avevano dichiarato che il fatto si inseriva nel conflitto tra i contrapposti gruppi ST-SO- AL e AN-Rinaldi-ST-AN per il predominio sul territorio di Pollena Trocchia e comuni limitrofi.
Un contributo rilevante alle investigazioni era venuto dalla attività di collaborazione con la giustizia dei fratelli AL, i quali avevano indicato nell'ST la persona alla quale AL IU faceva capo, essendone il referente per il territorio di S. Anastasia ed a cui si era rivolto subito dopo avere subito un attentato e per dare notizie dei problemi determinate dalle pretese espansionistiche dei gruppi antagonisti.
Specificamente, AL IU aveva riferito di avere avuto con l'ST un incontro a Roma, nel corso del quale era stata decisa l'uccisione dei fratelli AN o dell'ST, impresa che era comunque di notevole difficoltà. Successivamente, lo stesso ST, tramite un giovane, appartenente al clan De CA, gli aveva ordinato di rivolgersi a SO NA.
Dichiarazioni di contenuto analogo avevano reso AL AV e AL SA circa il progetto, perseguito dai c.d. "summesielli" e dai "pescetielli", loro alleati, di estromettere dal territorio di S. Anastasia l'ST, il tentativo di coinvolgere il suo referente nel territorio, AL IU, l'attentato contro quest'ultimo, il viaggio a Roma per incontrare l'ST, la decisione, presa da costui, di reagire con un'azione omicidiaria, la collaborazione prestata dal SO nell'esecuzione del delitto. Ricorre per cassazione l'ST, deducendo, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che il Tribunale si era sottratto all'obbligo di una severa verifica delle affermazioni dei dichiaranti, pur avendo riconosciuto l'interesse di costoro, gravemente indiziati degli stessi reati, ad ottenere i benefici connessi all'attività di collaborazione con la giustizia. Prima dell'inizio di tale attività, i AL erano detenuti comuni e, quindi, in grado di comunicare tra loro e, comunque, le dichiarazioni di AL AV e IU erano divergenti circa la causale del delitto, indicata dal primo nella necessità di contrastare la crescita del potere criminale dell'ST e dal secondo in una azione ritorsiva dopo l'agguato subito. Nè si era tenuto conto dei motivi di astio tra i coindagati, essendo AL AV imputato in altro procedimento di concorso nell'omicidio di ST GI, fratello del ricorrente. Il provvedimento impugnato, in ogni caso, era censurabile perché motivato in base ad elementi nuovi e diversi rispetto a quelli contenuti nell'ordinanza custodiale.
Con motivi nuovi, a firma di altro difensore, si deduce che la pretesa autorizzazione data dall'ST, per la sua genericità e per la conseguente impossibilità di valutare il rischio della condotta e le concrete modalità dell'"iter" criminoso, non può essere inquadrata nella previsione dell'art. 82 c.p., norma a cui fa riferimento l'ordinanza gravata.
Il ricorso è infondato.
Il vizio di motivazione, rilevante come causa di nullità del provvedimento gravato di ricorso per cassazione, deve consistere nella mancata o solo apparente indicazione di elementi idonei a supportare il convincimento del giudice, ovvero nell'adozione di argomentazioni contraddittorie o razionalmente inaccettabili, di guisa che risulti inficiato nei suoi passaggi essenziali il sillogismo giudiziale.
Anomalie siffatte non sono ravvisabili nell'ordinanza impugnata, avendo il Tribunale dato conto della decisione con motivazione logicamente congrua e aderente alle risultanze esaminate, che tiene conto della oggettiva concordanza degli elementi di accusa sugli aspetti essenziali della vicenda criminosa e sul ruolo svolto dall'indagato nella fase deliberativa e preparatoria del delitto. Nè possono considerarsi contraddittori i riferimenti al movente, posto che l'intento "personale" di uno o più soggetti affiliati ad un sodalizio criminoso di vendicare un attentato posto in essere da un gruppo avverso, è del tutto simmetrico e sovrapponibile allo scopo "sociale" di far prevalere la propria organizzazione nel conflitto in corso per il predominio su un determinato territorio.
D'altra parte, l'attendibilità riconosciuta ai dichiaranti, per lo spessore intrinseco e la oggettiva omogeneità delle propalazioni, non è sminuita da considerazioni attinenti all'interesse perseguito da ciascuno.
Atteso, infatti, che il conseguimento di vantaggi giudiziari e penitenziari è un dato connesso, per espressa volontà di legge, all'attività di collaborazione con la giustizia, il requisito del "disinteresse" non può che essere inteso - all'interno di un sistema premiale, che ammette, prevede e disciplina l'"interesse" alla collaborazione - se non nel senso residuale di assenza di intendimenti calunniatori. Ma di un siffatto disegno mistificatorio non vi è traccia nel caso in esame, così come meramente congetturale è l'asserzione che i chiamanti in correità abbiano potuto tra loro comunicare e concordare il contenuto delle dichiarazioni.
Escluso, dunque, che l'ordinanza impugnata si presti a censura sotto il profilo della logicità della motivazione, osserva la Corte che è destituita di fondamento anche la questione svolta con i motivi nuovi di ricorso.
Premesso che, secondo la prospettazione accusatoria, l'ST ebbe a svolgere nell'azione delittuosa il ruolo di determinatore ed organizzatore, per la sua collocazione apicale nell'associazione camorristica, va rilevato che la posizione del concorrente morale è compatibile con lo schema legale dell'"aberratio ictus", di cui all'art. 82 c.p.. È condivisibile, sul punto, il rilievo difensivo circa la improprietà del richiamo, contenuto nell'ordinanza gravata, all'art.116 c.p., per l'evidente considerazione che questa norma disciplina il così detto concorso anomalo, nel quale l'evento realizzato è diverso e, in quanto tale, non voluto da taluno dei concorrenti, mentre nel caso previsto dall'art. 82 c.p. l'evento verificatosi è quello voluto ed è diversa soltanto la persona concretamente offesa. Tuttavia, l'errore di diritto in cui è incorso il Giudice di merito, non incidendo sugli aspetti sostanziali della decisione, non comporta nullità del provvedimento impugnato, essendo emendabile da questa Corte, ai sensi dell'art. 619 co. 1 c.p.p., alla stregua dei criteri ermeneutici che di seguito si espongono.
Il connotato fondamentale dell'istituto dell'"aberratio ictus" risiede nella identità del bene giuridico tutelato in relazione all'evento voluto e a quello, non voluto, realizzato dal reo per errore incidente nella fase esecutiva del reato.
Il legislatore, per evidenti ragioni di prevenzione generale, ha omologato i due eventi agli effetti della sanzionabilità penale sotto il profilo oggettivo e soggettivo, definendo normativamente la fattispecie in ragione della riconosciuta indifferenza, ai fini giuridici, dell'identità della persona offesa dal reato, concretamente diversa da quella a cui l'offesa era diretta. Ne consegue che, consistendo il dolo del concorrente morale nell'istigare, determinare o rafforzare l'altrui volontà criminosa e non anche nella specifica rappresentazione di qualsivoglia sviluppo, relativamente alle modalità di esecuzione del reato concordato, nessuna incidenza sull'elemento soggettivo del partecipe morale può avere l'errore esecutivo, essendosi realizzata da parte dell'autore materiale proprio l'azione concordata, il cui esito aberrante, limitato alla identità della persona offesa è, per l'espresso disposto dell'art. 82 c.p., privo di ogni rilevanza ai fini della qualificazione del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo:
l'errore esecutivo, che ha determinato l'offesa a persona diversa da quella presa di mira, è irrilevante per l'esecutore materiale, il quale ha commesso l'errore e, quindi, a maggior ragione, per il concorrente morale.
Pertanto, l'impugnazione deve essere rigettata, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 23 L. 332/95. Così deciso in Roma, 21 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria 14 novembre 2001