Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2001, n. 40513
CASS
Sentenza 21 settembre 2001

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Massime1

È configurabile la partecipazione, a titolo di concorso morale, nell'omicidio di persona diversa da quella cui l'aggressione era diretta ("aberratio ictus"), in quanto l'errore esecutivo non ha alcuna incidenza sull'elemento soggettivo del partecipe morale, essendosi comunque realizzata l'azione concordata con l'autore materiale, il cui esito aberrante è privo di ogni rilevanza ai fini della qualificazione del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo(nel caso di specie, l'imputato, appartenente ad una associazione criminale, era gravemente indiziato di essere il mandante dell'omicidio di una coppia di coniugi, sopravvissuti all'aggressione, nella quale, invece, aveva trovato la morte la figlia minorenne).

Commentario1

  • 1Aberratio ictus e concorso anomalo (artt. 82 c.p. e 116 c.p.) – Cass., Sez. I, 10 settembre 2024 (ud. 15 luglio 2024), n. 34178, con nota di L. Senesi
    https://archiviopenale.it/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2001, n. 40513
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40513
Data del deposito : 21 settembre 2001

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