Sentenza 21 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di disciplina degli scarichi, in caso di nuova titolarità dell'attività dalla quale origina il refluo si rende necessaria una nuova autorizzazione, configurandosi in difetto il reato di scarico senza autorizzazione, atteso che l'autorizzazione viene rilasciata al titolare dell'attività, previo controllo delle qualità soggettive di affidabilità a garanzia, già nella fase preliminare, dell'effettiva osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge e di quelle aggiuntive imposte dall'autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/2006, n. 2877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2877 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 21/12/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 02172
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 025674/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MU ME, N. IL 04/08/1980;
avverso SENTENZA del 03/10/2005 TRIBUNALE di MODENA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO G., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3 ottobre 2005, il Tribunale di Modena ha dichiarato ES RA colpevole del reato di cui al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 59, comma 1 (ora D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 137)
per avere effettuato senza autorizzazione, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della s.r.l. SUIMAC, nuovi scarichi di acque reflue industriali, mediante immissione in rete fognaria pubblica (come accertato in Castelvetro di Modena il 29 agosto 2002), condannandolo alla pena di Euro 800,00 di ammenda. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con unico motivo, l'inosservanza o l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, comma 1 in relazione all'art. 45 del citato decreto.
La sentenza da infatti atto che in data 8 gennaio 2001 era stato autorizzato lo scarico di reflui idrici provenienti dall'insediamento produttivo sito nel medesimo luogo e all'epoca gestito dalla s.n.c. AT AL, di cui era amministratrice Loredana Mattioli, ai sensi della precedente L. n. 319 del 1976 e anzi, secondo l'unico teste sentito, ai sensi del medesimo D.Lgs n. 152 del 1999. Secondo l'imputato, pertanto, nel caso di specie si era verificato unicamente il mutamento del titolare dello scarico, fatto che non sarebbe previsto dall'art. 45 (ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 124) tra quelli che richiedono una nuova autorizzazione, necessaria unicamente ove si sia verificata una modifica sostanziale dell'impianto o dell'ambiente esterno, come sarebbe dato desumere da comma 11 del citato art. 45.
Poiché dagli atti risulterebbe che le due società hanno il medesimo oggetto, operano nella stessa sede, sono succedute l'una all'altra senza soluzione di continuità e dall'istruttoria non risulterebbero mutamenti sostanziali degli impianti o dell'ambiente esterno, il ricorrente conclude chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale di Modena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente sostiene con un unico motivo che resistenza di una precedente autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali ottenuta da una precedente impresa, la RA AL s.n.c., avente un oggetto analogo a quello della s.r.l. Suimac, esercente in precedenza nel medesimo luogo la propria attività e cessata in coincidenza dell'inizio dell'attività della Suimac, esonererebbe quest'ultima dal chiedere altra autonoma autorizzazione. L'analoga obiezione sollevata dalla difesa del ricorrente è stata respinta dal Tribunale di Modena che ha correttamente osservato che "l'insediamento di una nuova attività produttiva nel medesimo capannone facente capo a diversa persona giuridica priva di ogni collegamento con quella precedentemente insediata, seppure avente non dissimile oggetto sociale, impone... necessariamente l'acquisizione di autonoma autorizzazione allo scarico da emettersi a seguito di nuova valutazione dell'attività produttiva e delle caratteristiche dello scarico". Ciò in quanto "l'autorizzazione allo scarico D.Lgs. n. 152 del 1999, ex art. 45 è "necessariamente funzionale alle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, alla indicazione dei mezzi tecnici indicati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché all'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione (D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 46). Ed invero, come esattamente rilevato anche dal giudice di merito, non appare indifferente per il legislatore l'identità del soggetto, persona fisica o giuridica, destinatario della autorizzazione allo scarico, che appunto il D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 45 prevede che possa essere rilasciata unicamente "al titolare dell'attività da cui origina lo scarico". Un tale collegamento presuppone infatti il controllo preventivo sulle caratteristiche e sulle qualità soggettive di affidabilità dell'impresa richiedente, a garanzia, già nella fase preliminare del procedimento di autorizzazione, dell'effettiva osservanza, da parte del destinatario di questa, delle prescrizioni imposte dalla legge e dall'autorità amministrativa in materia di scarichi.
Del resto, anche la natura temporanea dell'autorizzazione allo scarico appare stabilita anche in funzione di un controllo circa l'affidabilità del relativo destinatario in ordine alla piena osservanza di tali prescrizioni, come verificatasi nel quadriennio precedente.
Rispetto a tale dato normativo, restano irrilevanti le considerazioni del ricorrente desunte dall'esame delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 45, comma 11, in quanto queste ultime appaiono riferite a mutamenti oggettivi dell'impianto da cui proviene lo scarico, ferma restando la titolarità dello stesso. In base alle considerazioni svolte, il ricorso appare infondato, in quanto è stato accertato in maniera indiscutibile che la società di cui il ricorrente è amministratore unico e legale rappresentante ha attivato in data 16 ottobre 2000 e successivamente proseguito l'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali senza aver preventivamente conseguito la relativa autorizzazione, concretando così la fattispecie contravvenzionale di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, comma 1. Il ricorso va pertanto respinto, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007