Sentenza 1 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/03/2001, n. 2994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2994 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 2 9 9 4 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE Oggetto Opposizione agli SEZIONE TERZA CIVILE atti esecutivi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14398/98 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere 6243 Consigliere Cron. Dott. Francesco SABATINI Rep. 958 Dott. IG Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Ud. 22/09/00 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S EN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 6000 1 MPR 2001 RO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE CAMPO MARZIO 691 presso lo studio dell'avvocato D'ALESSANDRO VINICIO, difeso dagli avvocati VIOLA A LIRE 3000 CANCELLERIA MICHELE, MURGO LIUZZO R, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CG073581 CALCIO FEMMINILE GRAVINA COOP SRL, elettivamente LIRE 3000 CANCELLERIA domiciliato in ROMA VIA PAOLUCCI DE' CALBOLI 1, presso lo studio dell'avvocato C.M. FRATTOLI, difeso dall'avvocato ANTONINO CATANZARO LOMBARDO, con procura CG073582 2000 speciale del dott. Notaio Giuseppe Boscarino di Catania 1458 del 19/9/2000, Rep.N.185352; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio resistente - dal Sig. CATANZARO contro per diritti L. 6000 #1.9.APR. 2001 ASSESS TURISMO SPORT SPETTACOLO;
IK CANCELLIERE - intimato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avversO la sentenza n. 1053/97 del Pretore di PALERMO, Richiesta copia studio 7/7/1997, depositata il 19/07/97; dal Sig. 'ALESSANDRI emessa il 6000 per diritti ✓ RG.2967+3105/96; 1.2.7 GIU.2001.. AL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica LIRE 1500 udienza del 22/09/00 dal Consigliere Dott. IG CANCELLE Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato ANTONIO CATANZARO LOMBARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 0401763 Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per 0401765 0407238 l'inammissibilità del ricorso, in subordine, rigetto. 0407237 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. IO GA, creditore della società coopera- tiva a r.l. Calcio Femminile Gravina, con atto notifi- cato il 20 aprile 1996, ha iniziato contro quest'ultima un procedimento di espropriazione forzata con le forme del pignoramento presso l'Assessorato al turismo della Regione Sicilia. LIRE 1500 CANCELLERIA La Società Calcio Femminile Gravina, con ricorso al pretore circondariale di Palermo del 21 maggio 1996, per quanto interessa in questa sede, ha proposto oppo- 0478527 sizione agli atti esecutivi ed ha dichiarato che il _0478532 0478538 الية 2 at t 0478543 precedente giorno 19 maggio tale IG GA, dele- gato alle operazioni bancarie, aveva consegnato ad essa Società copia dell'atto di precetto e del pignoramento che il GA aveva eseguito sui fondi che le erano stati assegnati dalla Regione siciliana. A sostegno dell'opposizione ha denunciato che la notificazione del titolo esecutivo, del precetto e dello stesso pignora- mento era stata effettuata presso l'abitazione del San- tagati e non presso la propria sede. Il GA si è costituito in giudizio ed ha ecce- pito che l'atto di pignoramento non era stato iscritto a ruolo, svolgendo altre eccezioni sull'ammissibilità dell'opposizione per difetti attinenti l'atto. La Società Calcio Femminile Gravina, con altro ri- corso depositato il 29 maggio 1996 davanti al medesimo pretore, facendo riferimento alla precedente opposizio- ne, ha dichiarato che all'udienza fissata per la di- chiarazione del terzo relativa al pignoramento del 20 aprile 1996, era stato chiamato altro pignoramento presso terzi intimato dal GA in suo danno e che, non avendo ottenuto la sospensione del secondo pignora- mento, intendeva far valere gli stessi motivi indicati nella precedente opposizione.
2. Il pretore, riuniti i procedimenti, con sentenza del 9 luglio 1997, ha rigettato l'opposizione agli atti 3 esecutivi proposta con il ricorso del 21 maggio 1996 ed ha accolto quella proposta con il ricorso del successi- vo 29 maggio.
3. Per la cassazione di questa sentenza IO GA ZZ ha proposto ricorso articolato in due motivi. La Cooperativa Società Calcio Femminile si è difesa partecipando all'udienza di discussione. L'intimato Assessorato al turismo della Regione Si- cilia non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'esame del ricorso deve essere compiuto sulla base degli atti del processo, come è consentito quando è dedotto "error in procedendo". Da questo esame si ricava: a) che l'opposizione agli atti esecutivi del 21 maggio 1996 è stata proposta contro un atto di pignora- mento presso terzi intimato da IO GA. Nel cor- rispondente atto di opposizione è fatta valere la nul- lità della notificazione del titolo esecutivo, del pre- cetto e del medesimo atto di pignoramento;
b) che l'opposizione agli atti esecutivi del 29 maggio 1996 è stata proposta per le stesse ragioni di quella precedente ed è rivolta contro altro atto di pi- gnoramento presso terzi intimato ad istanza del GA ed avente lo stesso oggetto di quello precedente. 4 Il pretore, dopo avere dichiarato la nullità delle notificazioni dei precetti e dei pignoramenti eseguite presso l'abitazione del GA e non presso la sede legale della Società, ha esaminato separatamente le due opposizioni ed ha ritenuto: che la proposizione della prima aveva sanato con - "ex tunc" i vizi delle notificazioni del pre- effetto cetto e del pignoramento ai sensi dell'art. 156, terzo comma cod. proc. civ., in quanto le notificazioni, seb- bene nulle, avevano raggiunto lo scopo di portare a CO- noscenza del destinatario il precetto ed il pignoramen- to, sia pure con la collaborazione del GA, il quale aveva informato la Società opponente;
che lo stesso discorso non poteva valere per la seconda opposizione, perché la Società era venuta a co- noscenza del precetto e del pignoramento all'origine del secondo pignoramento solo perché il creditore aveva citato la debitrice ed il terzo pignorato alla stessa udienza e non si poteva sostenere che le notificazioni, sebbene nulle, avessero raggiunto il loro scopo.
2. IO GA, con il ricorso per cassazione, chiede che l'intera sentenza impugnata sia cassata e ripete che entrambe le opposizioni agli atti esecutivi erano state proposte tardivamente. Con il primo complesso motivo il ricorrente sostie- 5 ne, in particolare: che l'opposizione agli atti esecutivi del 21 mag- gio 1996 era stata proposta contro l'atto di pignora- mento presso terzi notificato il 25 aprile 1996 ed era, quindi, tardiva;
che l'opposizione agli atti esecutivi del 29 mag- gio 1996 era stata proposta contro l'atto di pignora- mento presso terzi notificato il 30 aprile 1996 ed era anch'essa tardiva. Il ricorrente lamenta che il pretore non ha emesso la corrispondente dichiarazione di inammissibilità.
3.1. Si è già detto che il pretore, esaminando l'opposizione agli atti esecutivi proposta con il ri- corso del 21 maggio, l'ha rigettata. Quale sia la motivazione adottata con la decisione, IO PP GA non ha interesse all'impugnazione di questa parte della sentenza per mancanza del presuppo- sto della soccombenza, la quale è sempre richiesta an- che rispetto alle decisioni rese su opposizioni agli atti esecutivi. L'impugnazione contro la sentenza che decide l'opposizione agli atti esecutivi, infatti, non può es- sere consentita al creditore opposto per il solo fatto che la decisione abbia ritenuto la discrepanza dell'atto contestato dal suo modello legale e, nondime 6 no, abbia rigettato l'opposizione. Nella specie il rigetto dell'opposizione proposta dalla Società Calcio Femminile Gravina ha fatto mante- nere al GA le stesse utilità che questi si prefig- geva di conseguire con l'esecuzione.
3.2. Per quanto concerne l'opposizione proposta con ricorso del 29 maggio 1996, il pretore ha dichiarato, senza che l'affermazione sia stata contestata in questa sede, che la Società Calcio Femminile Gravina era venu- ta a conoscenza della notificazione del precetto e dell'atto di pignoramento solo il 24 maggio 1996 (data dell'udienza fissata con riferimento al precedente atto di pignoramento presso terzi). Ne discende, che l'opposizione di cui al ricorso del 29 maggio 1996 è stata proposta nel termine di cui all'art. 617 cod. proc. civ., decorrente dalla data dell'effettiva conoscenza dell'atto impugnato e non po- teva essere dichiarata inammissibile.
4. E' necessario, quindi, passare all'esame del se- condo motivo del ricorso con il quale il GA criti- ca l'accoglimento dell'opposizione proposta il 29 mag- gio 1996. Il ricorrente sostiene: che la costituzione in giu- dizio della Società Calcio Femminile Gravina aveva sa- nato la nullità delle notificazioni per avvenuto rag- 7 scopo di esse;
che la proposizione giungimento dello dell'opposizione agli atti esecutivi aveva egualmente sanato i vizi;
che eguale effetto sanante "ex nunc" de- rivava dalla comparizione della parte notificata;
che la notificazione era regolare per essere stati conse- gnati gli atti ad uno dei soci;
che il pretore avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione de- gli atti ai sensi dell'art. 162 cod. proc. civ.: censu- ra di violazione degli artt. 145, 156 e 162 cod. proc. civ. La censura non è fondata.
4.1. La Società Calcio Femminile Gravina, in quanto società cooperativa a responsabilità limitata, è rego- lata dalle disposizioni contenute negli artt. 2511 SS. del codice civile e dalle norme sulle società per azio- ni in quanto compatibili. Essa, quindi, è dotata di personalità giuridica ed ha una propria sede, presso la quale debbono essere inoltrati gli atti che si riferiscono all'attività svolta. Da questo punto di vista, quindi, l'atto di precet- e l'atto di pignoramento presso terzi del 29 maggio to 1996 dovevano essere notificati presso la sua sede, se- condo quanto dispone l'art. 145 cod. proc. civ., e ciò, pacificamente, non è avvenuto. 8 Le notificazioni ora indicate, quindi, sono nulle ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., in quanto non sono state eseguite presso l'effettivo destinatario de- gli atti corrispondenti. La correttezza di questa soluzione non è messa in dubbio dalla circostanza che le notificazioni sono sta- te effettuate nell'abitazione di uno dei soci. Il fatto che la Società Calcio Femminile Gravina sia un soggetto diverso dai soci che la compongono com- portava l'indifferenza del socio rispetto agli affari della Società, a meno che non si trattasse di socio cui fosse stata conferita la rappresentanza. Questa seconda condizione, la quale avrebbe potuto giustificare la notificazione ai sensi del terzo comma del citato art. 145, non risulta essersi verificata nel presente giudizio. Pertanto, deve essere confermato il giudizio di nullità delle notificazioni dell'atto di precetto e del pignoramento già espresso dal pretore.
4.2. Si debbono quindi verificare le censure secon- do le quali il pretore avrebbe dovuto disporre la rin- : novazione delle notificazioni nulle, oppure riconoscere efficacia sanante alla costituzione in giudizio della Società Calcio, alla comparizione di questa nel giudi- zio di opposizione ed alla proposizione 9 dell'opposizione agli atti esecutivi.
4.2.1. L'obbiezione che il giudice avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione non può essere condivisa. L'art. 162 cod. proc. civ. consente la rinnovazione dell'atto nullo а condizione che la nullità sia stata dichiarata e che si tratti di rinnovazione utile. E' consentita, peraltro, la rinnovazione della no- tificazione dell'atto di citazione quando ricorrono gli estremi indicati dagli artt. 164, secondo comma, e 291 cod. proc. civ. Nella specie si sarebbe dovuta disporre la rinnova- zione della notificazione di atti di parte (il precet- to, il titolo esecutivo ed il pignoramento presso ter- zi), ma questa non è prevista nell'ordinamento. Quelli indicati, infatti, sono atti rispetto ai quali la rinnovazione sarebbe superflua, poiché dall'inosservanza dell'ordine di rinnovazione non deri- verebbero conseguenze diverse da quelle prodotte dalla dichiarata nullità.
4.2.2. Le circostanze che la Società Calcio Femmi- nile Gravina sia comparsa nel processo, si sia costi- tuita nel giudizio ed abbia proposto opposizione agli atti esecutivi non sono rilevanti. Dalla sentenza impugnata si ricava pacificamente 10 che la comparizione, la costituzione della parte e l'opposizione agli atti esecutivi è avvenuta con rife- rimento ad atti diversi da quelli impugnati;
è avvenu- ta, cioè, con riferimento agli atti esecutivi della precedente opposizione. Gli eventi della comparizione, della costituzione e della proposizione dell'opposizione agli atti esecuti- vi, pertanto, non potevano produrre effetti sananti di nullità riguardanti atti diversi e che avevano formato oggetto della diversa opposizione del 29 maggio.
5. Verificata la nullità della notificazione sia del precetto posto a base del secondo atto di pignora- mento presso terzi, sia di questo atto di pignoramento, Occorre ancora stabilire se queste nullità potevano es- sere fatte valere con l'opposizione agli atti esecutivi del 29 maggio 1996. 5.1. Nel vigente sistema il processo esecutivo si presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, ben- sì come una successione di una serie autonoma di atti successivi. S'intende dire che nelle opposizioni agli atti ese- cutivi il principio della propagazione delle nullità lipendunt dell'atto antecedente a quelli successivi indicato dall'art. 159 cod. proc. civ., tendenzialmente, non 11 trova applicazione e vale la regola che la mancata op- posizione di un atto ne sana il vizio e che quest'ultimo non può essere rimesso in discussione at- traverso l'opposizione di un qualsiasi atto successivo. L'opposizione disciplinata dall'art. 617 cod. proc. civ., cioè, è opposizione per singoli atti. Tuttavia le situazioni invalidanti, che riguardano singoli atti, sono comunque suscettibili d'impugnazione nel corso ulteriore del processo quando impediscono che il processo consegua il risultato che ne costituisca lo l'espropriazione del bene pignorato come scopo: cioè soddisfazione dei creditori;
ogni altra mezzo per la situazione invalidante, di per sé non preclusiva dello scopo, deve essere fatta valere con opposizione per singoli atti nei termini indicati per ciascuna forma di SS. uu. 27 ottobre 1995, n. espropriazione: per tutte, 11178. 5.2. Per stare alla situazione indicata, la regola comporta che la nullità della notificazione dell'atto di precetto deve essere fatta valere con l'impugnazione del pignoramento immediatamente successivo;
quella del- la notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi 2 deve essere fatta valere nell'udienza fissata per rac- cogliere la dichiarazione del terzo nella quale il de- bitore sia comparso. 12 5.3. Dalla lettura degli atti di causa, consentita per la ragione che è stato dedotto un "error in proce- dendo", si ricava che la Società Calcio Femminile Gra- vina, con l'opposizione agli atti esecutivi del 29 mag- gio 1996, ha impugnato l'atto di precetto, contenente la trascrizione del titolo esecutivo, ed il pignoramen- to presso terzi del 30 aprile 1996, denunciando la nul- lità delle notificazioni di entrambi gli atti. Dai principi prima esposti, quindi, si deve ricava- re: che la nullità della notificazione dell'atto di precetto bene è stata fatta valere con l'impugnativa dell'atto di pignoramento successivo;
che la nullità della notificazione del pignora- mento del 29 aprile è stata tempestivamente fatta vale- re nella prima udienza utile i cui il vizio poteva es- sere dedotto. Ciò corrisponde alla decisione resa dal pretore, sia pure con motivazione diversa.
6. Concludendo, il primo motivo del ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui rivolto contro il rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi proposta con ricorso del 21 maggio 1996 e de- ve essere rigettato nella parte in cui è rivolto contro la dichiarazione di ammissibilità dell'opposizione agli 13 atti esecutivi proposta con il ricorso del 29 maggio 1996. Il secondo motivo deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio in favore della Società Calcio femminile Gravina sono a carico del ricorrente, mentre nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese 80000 rispetto all'Assessorato al turismo della Regione Sici- 330000 liana, che non ha svolto attività difensiva in questa sede.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al rimborso delle spese di questo giudizio in favore della Società Calcio femminile Gravina che liquida in lire due milioni 4 occorsi ed in 7 20.000. on yese. Così deciso in Roma il 22 settembre 2000, nella ca- mera di consiglio della terza sezione civile della Cor- te suprema di cassazione. IG Francesco Di Nanni, Est. by pup.必New. 31739 Presidente 200 Mesintinian 03 CANCELLIERE 01 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria - 1 MAR. 2001. Giovanni Ciambattista Ther 14