Sentenza 22 settembre 2009
Massime • 1
Il ricorso per cassazione avverso provvedimento del giudice penale reso in tema di liquidazione del compenso al commissario giudiziale nominato a norma dell'art. 45, comma terzo, D.Lgs. n. 231 del 2001 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) nel corso di procedimento per l'applicazione di misure cautelari a carico dell'ente va trattato e deciso dalle sezioni civili della Corte di cassazione. V. Sez. un. civ., 9 settembre 2009 n. 19161
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2009, n. 38199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38199 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 22/09/2009
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - ORDINANZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1521
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 8754/2009
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Duemila s.r.l., in persona del legale rappresentante AN TO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 25 marzo 2008 emessa dal G.i.p. del Tribunale Bari;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Russo Rosario Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Ritenuto che con provvedimento del 14 dicembre 2006 il G.i.p. del Tribunale di Bari ha liquidato il saldo dei compensi richiesti da ZO TO HI e IM SS per l'attività svolta in qualità, rispettivamente, di commissario giudiziale e di coadiutore, nominati ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art.45, comma 3, nel corso del procedimento cautelare nei confronti della società Duemila s.p.a., ponendo a carico di quest'ultima le spese liquidate;
che contro questo provvedimento la società obbligata ha presentato opposizione, respinta dal G.i.p. del Tribunale con l'ordinanza del 25 marzo 2008, che ha sostanzialmente condiviso l'impostazione del provvedimento di liquidazione;
che contro quest'ultima ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. la Duemila s.p.a. attraverso il suo difensore di fiducia, lamentando che il pagamento dei compensi è stato posto a carico della società, anziché a carico dell'erario, nonostante lo stesso provvedimento di commissariamento sia stato travolto dagli effetti della sentenza n. 1393 del 23 giugno 2006 con cui la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la misura cautelare interdittiva disposta nei confronti della società e che costituiva il presupposto per la nomina del commissario.
Considerato che nel procedimento de quo è stata applicata la disciplina prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico sulle spese di giustizia), sia da parte del giudice che ha liquidato i compensi, che da parte del g.i.p. che ha deciso l'opposizione, presentata espressamente ai sensi del cit. D.P.R., art. 170;
che altra Sezione di questa Corte, in un caso analogo, ha ritenuto che il D.P.R. n. 115 del 2002 è applicabile anche al procedimento di liquidazione delle spese del commissario giudiziale nominato ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001 (Sez. 4^, 5 febbraio 2008, n. 15157, La Fiorita s.r.l.);
che a prescindere dalla correttezza del procedimento di liquidazione seguito, questo Collegio ritiene comunque che, trattandosi di un procedimento riguardante l'opposizione alla liquidazione dei compensi, attivato in base alla citata disciplina del D.P.R. n. 115 del 2002, il ricorso debba essere "assegnato alle Sezioni civili" di questa Corte, come recentemente stabilito dalle Sezioni unite civili con sentenza n. 19161 del 3 settembre 2009.
P.Q.M.
Dispone la trasmissione del ricorso alle sezioni civili della Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2009