Sentenza 12 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di estorsione, il delitto deve considerarsi consumato e non solo tentato allorché la cosa estorta venga consegnata dal soggetto passivo all'estorsore, e ciò anche nelle ipotesi in cui sia predisposto l'intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente all'arresto del reo ed alla restituzione del bene all'avente diritto.
Commentario • 1
- 1. Estorsione o esercizio arbitrario (Cass. 11453/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2012, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MACCHIA Alberto - Presidente - del 12/12/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 3120
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.d.M. R. M. - rel. Consigliere - N. 24118/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US MO nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 9/1/2012 della Corte d'appello di Bari 2^ sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 9/1/2012, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Foggia sez. dist. di Cerignola del 30/3/2011, che aveva condannato US MO alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed Euro 2000,00 di multa per i reati di cui agli artt.: a) art. 629 cod. pen., L. n. 575 del 1965, art. 7; b) L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello in punto di riconosciuta responsabilità dell'imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti, nonché in punto di qualificazione giuridica del fatto contestato come estorsione ed in punto di trattamento sanzionatorio con riferimento alla concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, all'esclusione della recidiva ed all'applicazione di un aumento minimo per la continuazione.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. violazione di legge, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e); si duole in particolare della riconosciuta credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che sono risultate, invece, contraddittorie e prive di altri riscontri e della mancata qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni o truffa.
2.2. Violazione di legge, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e) con riferimento alla mancata configurazione del reato di estorsione come tentativo. Rileva al riguardo che la predisposizione del piano con l'appostamento della polizia al momento della consegna del denaro, previa fotocopiatura delle banconote firmate, avrebbe dovuto far propendere per l'ipotesi tentata del reato.
2.3. Mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante, alla mancata esclusione della recidiva ed alla determinazione dell'aumento per la continuazione non calcolato nel minimo.
2.4. Mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art.
9. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere rigettato per essere infondati tutti i motivi proposti.
3.1. Il primo motivo proposto, riproponendo le medesime doglianze già oggetto dei motivi di appello, attiene a valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074). E così segnatamente la Corte territoriale da, adeguatamente, atto del vaglio di credibilità al quale è stata sottoposta la deposizione della persona offesa con motivazione immune da vizi di legittimità, dando conto anche delle discrasie evidenziate nei motivi di gravame, che, alla luce del complesso delle risultanze istruttorie, non vengono ritenute rilevanti ai fini della ricostruzione del fatto descritto nell'imputazione e della responsabilità del ricorrente nonché spiegando adeguatamente l'impossibilità, sulla base degli elementi probatori emersi nel corso del giudizio, di accedere alla diversa ricostruzione della vicenda prospettata dalla difesa del ricorrente. Nel ricorso, invece, viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello;
in sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici.
3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, la ricostruzione della dinamica del fatto, così come sviluppata nella sentenza impugnata anche attraverso il richiamo alla decisione di primo grado, consente di escludere, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, condiviso dal Collegio, che possa versarsi in un'ipotesi di delitto tentato;
in tal senso si è affermato che si ha consumazione e non mero tentativo, allorché la cosa estorta venga consegnata dal soggetto passivo all'estortore e ciò anche nell'ipotesi in cui sia predisposto l'intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente all'arresto del reo ed alla restituzione del bene all'avente diritto (sez. 2 n. 27601 del 19/6/2009, Rv. 244671). Infatti nel delitto di estorsione la modalità di lesione si incentra sulla coazione esercitata dall'agente sulla vittima, perché tenga una condotta positiva o negativa in ambito patrimoniale, il cui esito è il profitto che il reo intende procurarsi, che non può essere integrato da altre note, quali la disponibilità autonoma della cosa, senza violare la tassatività della fattispecie.(sez. U n. 19 del 27/10/1999, Rv. 214642). Va ancora precisato che i motivi della scelta di aderire alla pretesa espressa dal soggetto agente attengono al foro interno della persona lesa e non rilevano ai fini del verificarsi dell'evento; il fatto, poi, che la vittima dell'estorsione si adoperi affinché la polizia giudiziaria possa pervenire all'arresto dell'autore della condotta illecita non elimina lo stato di costrizione, ma è una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui essa versa. Il legislatore, con la formula adottata - "... costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa" prende in considerazione lo stato oggettivo di costrizione e non distingue le ragioni che possono indurre la persona offesa ad aderire alla pretesa estorsiva. (sez. 2 n. 44319 del 18/11/2005, Rv. 232506).
3.3. Venendo al terzo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena determinata dal giudice di primo grado, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, evidenziando di non potere riconoscere le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, attesi i precedenti numerosi e specifici già riportati dal ricorrente, ritenendo di dovere applicare la contestata recidiva, in conseguenza della maggiore pericolosità del soggetto per via della dimostrata capacità criminale ed infine considerando congruo l'aumento per la continuazione applicato in misura assai contenuta. Nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d'appello con motivazione sintetica, ma congrua ed esaustiva, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti. Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie.
3.4. Quanto, infine, alla mancanza di motivazione in relazione al reato di cui al capo b) dedotta nell'ultimo motivo di ricorso, la questione, integrante in astratto una violazione di legge, venendo contestata la totale mancanza della motivazione, in violazione del precetto contenuto nell'art. 125 cod. proc. pen., non risulta essere mai stata sollevata con i motivi di appello e, pertanto, è inammissibile ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 3. Va, al riguardo, evidenziato che la sentenza di primo grado contiene adeguata ed esaustiva motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza anche del reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, rispetto alla quale non è stata mossa alcuna censura con l'atto di appello.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2013