Sentenza 11 giugno 2013
Massime • 1
Il dipendente dell'impresa subappaltatrice di ditta affidataria dell'appalto relativo alla consegna pacchi per conto delle "Poste Italiane s.p.a." riveste, nello svolgimento di tale attività, la qualità di incaricato di pubblico servizio, in considerazione dei poteri certificativi attribuitigli. (Fattispecie in tema di peculato).
Commentario • 1
- 1. L’individuazione dei soggetti che esercitano mansioni di pubblico interesseAvvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 26 aprile 2022
Indice: Disciplina comune Nozione del pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) Persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.) Cessazione della qualità di pubblico ufficiale (art. 360 c.p.) 1. Disciplina comune In merito ai delitti contro la pubblica amministrazione il primo argomento da affrontare riguarda la precisa identificazione dei soggetti che esercitano mansioni di pubblico interesse, dato che una vasta gamma dei delitti può essere compiuta o da o contro tali soggetti. È un argomento di definizioni che ha, sempre, sollecitato un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale. La legge n. 86 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2013, n. 26098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26098 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE BE Giovanni - Presidente - del 11/06/2013
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1074
Dott. PAOLONI OM - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 41652/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO BE N. IL 30/08/1985;
avverso la sentenza n. 6341/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 14/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Eduardo V. Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO
La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 14/05/2012, in parziale riforma di quella in data 10/05/2010 del GUP del Tribunale di Alessandria, che aveva dichiarato NI BE responsabile del delitto di peculato e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi quattro di reclusione, riduceva la pena ad anni uno di reclusione previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p., confermando nel resto. L'addebito mosso al NI era di essersi appropriato, nella qualità di incaricato di pubblico servizio (in quanto dipendente di GU NN OM, titolare della ditta appaltatrice delle consegne per conto della DA Express Couirer SpA, a sua volta incaricata dell'attività di consegna pacchi per Poste Italiane), del pacco in contrassegno n. ECHCB19000334 del valore di Euro 91,00 contenente n. 9 rullini fotografici marca efke, n. 10 rullini fotografici marca Portra e un rullino fotografico Panf Flus.
La Corte territoriale, dopo avere rilevato che la materialità del fatto appropriativo era fuori discussione, stanti la perfetta identità fra i beni contenuti nel pacco mai recapitato al destinatario e quelli rinvenuti nell'abitazione del prevenuto e la circostanza che quest'ultimo era, nel giorno della prevista consegna del pacco predetto, l'addetto alla consegna dei pacchi e alla restituzione di quelli inesitati, sottolineava che non poteva negarsi all'imputato la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio, avuto riguardo ai compiti da lui in concreto svolti, con l'effetto che la condotta incriminata configurava il delitto di peculato.
Ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, il suo difensore deducendo:
1) - che la Corte territoriale ha confermato la responsabilità penale del NI sulla base di prove insufficienti, tra cui alcune inutilizzabili risultanze di fonte confidenziale;
2) - che manca qualsiasi prova dell'attribuibilità al prevenuto della qualifica di incaricato di pubblico servizio, non essendo stati fra l'altro acquisiti i contratti di appalto fra Poste e DA e fra DA e GU, ne' accertate le concrete mansioni conferite al NI;
3) - che avrebbe dovuto essere comunque riconosciuta anche l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
4. DIRITTO
Il ricorso non ha pregio.
Il fatto appropriativo dei rullini da parte del prevenuto è stato, invero, correttamente ritenuto, dai giudici di merito, univocamente provato (non da risultanze di fonte confidenziale e da mancanza di tracce di forzature sul furgone usato per le consegne ma) dalla duplice circostanza dell'essere egli l'addetto alle consegne nel giorno di prevista consegna del pacco di cui in causa e del rinvenimento, a seguito di perquisizione, nella sua abitazione dell'identico materiale contenuto nel pacco: duplice circostanza che consente senz'altro di escludere che tale identità, pur trattandosi di cose di genere, possa essere dovuta a una mera coincidenza. Correttamente si è ritenuto il NI incaricato di pubblico servizio, e ciò a prescindere dalla sua posizione formale alle dipendenze di un subappaltatore della ditta appaltatrice delle "Poste Italiane s.p.a.".
In base alla formulazione dell'art. 358 c.p., è incaricato di pubblico servizio chi in concreto lo esercita, indipendentemente anche da qualsiasi rapporto di impiego con un determinato ente pubblico. Il legislatore ha privilegiato il criterio funzionale, che trova riscontro sia nel confronto tra il vecchio e nuovo testo dell'art. 358 c.p., dal quale ultimo è stato espunto ogni riferimento al rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico, contenuto invece nella norma previgente, sia nella presenza della locuzione "a qualunque titolo" contenuta nella disposizione vigente. Il servizio pubblico ha natura funzionale ed oggettiva, nel senso che è tale quello che realizzi direttamente finalità pubbliche. Nell'ambito delle attività pubblicistiche, la qualifica di incaricato di pubblico servizio spetta soltanto a coloro che svolgono compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiali: tali compiti si identificano in attività in senso lato intellettive, rimanendo escluse quelle meramente esecutive, per le quali il contributo che da esse ricava la realizzazione delle finalità pubblicistiche può essere indifferentemente fornito con altri rimedi strumentali, sostitutivi della prestazione personale. Anche l'esercizio di fatto di un pubblico servizio, quando v'è acquiescenza o tolleranza o consenso tacito dell'amministrazione, vale ad attribuire la relativa qualifica al soggetto agente.
La trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni non ha comportato il venire meno della qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio dei suoi dipendenti, in quanto l'Ente, in relazione all'esigenza di garantire i valori costituzionali della libertà e della segretezza delle comunicazioni (art. 15 della Costituzione), rimane disciplinato da una normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche anche con gli strumenti privatistici propri delle società per azioni;
la qualifica spettante al dipendente del soggetto gerente il servizio postale va concretamente individuata sulla base del criterio oggettivo - funzionale di cui agli artt. 357 e 358 c.p.. La natura privatistica del rapporto di lavoro con l'Ente Poste o con i soggetti da questo incaricati o subincaricati del servizio postale non incide per sè sul carattere pubblicistico dell'attività posta in essere nell'espletamento di tale servizio.
I giudici di merito hanno accertato che il NI, indipendentemente dalle previsioni recate dai contratti di appalto intercorrenti fra Poste e DA e fra DA e GU, era addetto alla consegna dei pacchi spediti a mezzo Poste Italiane, e a tal uopo provvedeva anche a redigere una distinta dei pacchi inesitati, che riconsegnava all'ufficio postale, dopo aver rilasciato al destinatario assente uno scontrino a sua firma per il successivo diretto ritiro del pacco. Correttamente tali compiti sono stati ritenuti non di natura meramente esecutiva, ma contraddistinti da un grado di concettualità che giustifica senza dubbio il riconoscimento della qualità di incaricato di pubblico servizio.
E indubbio che proprio in ragione del servizio espletato l'imputato aveva il possesso dei rullini, che poi fece propri, rendendosi così responsabile del delitto di peculato.
Quanto all'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, la Corte di merito ne ha logicamente giustificato il diniego col rilievo che, in relazione al valore della mercè asportata (Euro 91,00), il danno patrimoniale cagionato alla parte lesa, seppure modesto, non può considerarsi di speciale tenuità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2013