Sentenza 8 novembre 2007
Massime • 1
In tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento, e pertanto integra l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete tramite un "cavo volante" per la sottrazione dell'elettricità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2007, n. 47170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47170 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 08/11/2007
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1634
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 037846/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA VA, N. IL 26/04/1962;
avverso SENTENZA del 10/02/2004 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. DI GIULIO Giancarlo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania condannava SI AL per il reato di furto aggravato di energia elettrica. A seguito di gravame ritualmente proposto, la Corte d'Appello di Catania confermava l'affermazione di colpevolezza e, in accoglimento di doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio, riduceva la pena a mesi quattro di reclusione ed Euro 100,00 di multa previa concessione delle attenuanti generiche valutate equivalenti all'aggravante contestata (uso di mezzo fraudolento, consistito nell'utilizzare un cavetto per realizzare l'allacciamento abusivo alla rete ENEL), nonché alla recidiva. Quanto all'affermazione della colpevolezza, la Corte stessa motivava il suo convincimento evidenziando in particolare che: a) il SI era titolare dell'utenza, poi interrotta per morosità; b) il SI aveva mantenuto sempre la residenza in via Leucatia n. 21, nell'abitazione il cui impianto elettrico era risultato abusivamente allacciato alla rete elettrica:
ed al momento dell'accertamento, sul campanello della porta di ingresso e sulla buca delle lettere era indicato il nominativo "SI AL"; c) al momento dell'accertamento, nell'abitazione vi era utilizzo di energia elettrica, come riferito dal verbalizzante TO;
d) alcun dubbio sussisteva circa la configurabilità dell'aggravante contestata dell'uso di mezzo fraudolento, in conformità a quanto affermato dalla Suprema Corte con riferimento all'allacciamento abusivo alla rete elettrica mediante un cavo a tal fine utilizzato.
Avverso detta sentenza ricorre per Cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo vizio motivazionale in ordine alle valutazioni probatorie ed alla ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata;
in particolare il ricorrente denuncia vizio motivazionale per non avere la Corte territoriale tenuto conto di una comunicazione dei Carabinieri in data 8 novembre 2000, prodotta dalla difesa, dalla quale risultava l'irreperibilità del SI presso l'abitazione di via Leucatia n. 21 con la precisazione che detta irreperibilità risaliva agli inizi del 2000, e per non aver altresì adeguatamente valutato la deposizione del verbalizzante TO il quale aveva riferito di non essere entrato nell'appartamento oggetto dell'accertamento perché nessuno aveva aperto e di non aver accertato se l'immobile fosse abitato da altro soggetto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate. Per quel che riguarda le censure concernenti la ritenuta colpevolezza, trattasi di argomentazioni tendenti ad una rivalutazione delle risultanze probatorie non consentita nel giudizio di legittimità. In proposito va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Sez. Un., N. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944; Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Giova poi sottolineare che con il gravame sono state riproposte, sostanzialmente, le medesime ragioni già vagliate e disattese dal giudice dell'appello. Orbene, nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il seguente principio di diritto: "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità" (in termini, Sez. 4, N. 256/98 - ud. 18/9/1997 - RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93 - ud. 15/12/1992 - RV. 193046). Nella concreta fattispecie la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto del proprio convincimento, in ordine alla ritenuta colpevolezza con le argomentazioni sopra sinteticamente ricordate che non risultano in alcun modo scalfite dalle doglianze del ricorrente. Nè le doglianze del ricorrente possono trovare supporto nel rilievo che la Corte distrettuale non ha specificamente ed esplicitamente fatto cenno, nella motivazione, alla documentazione allegata dalla difesa circa l'asserita mancanza del SI dall'abitazione oggetto dell'accertamento sin dall'inizio del 2000;
ed invero: a) in primo luogo, il SI, per come affermato nel ricorso, sarebbe stato assente dall'appartamento negli ultimi sei mesi precedenti l'accertamento (avvenuto il 14 giugno 2000, come si rileva dal capo di imputazione) e quindi non sarebbe in alcun modo incompatibile con l'allacciamento abusivo alla rete elettrica, precedentemente realizzato;
b) in secondo luogo mette conto ricordare che nella giurisprudenza di questa Corte è stato enunciato il seguente principio di diritto: "nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Sez. 5, N. 8411/92, RV. 191488); trattasi di principio assolutamente consolidato, avendo trovato autorevole conferma anche nella sentenza Spina delle Sezioni Unite. Quanto poi alla sussistenza dell'aggravante contestata, ed alla conseguente procedibilità di ufficio, va evidenziato che l'orientamento giurisprudenziale evocato dal ricorrente (e di cui è espressione il precedente citato nel ricorso: Sez. 5, n. 7800/02, imp. Fiorentino, RV. 221248), circa l'asserita insussistenza dell'aggravante in argomento, è contrastato da un diverso, e maggioritario, indirizzo interpretativo cui il Collegio ritiene di aderire condividendone pienamente le argomentazioni: nel senso della configurabilità dell'aggravante, va ricordato il principio enunciato da questa stessa Quarta Sezione (n, 20436/02, imp. Rocco, RV. 221463) secondo cui in tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento, e pertanto integra l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2, l'allacciamento abusivo alla rete tramite un "cavo volante" per la sottrazione dell'elettricità (in tal senso, "ex plurimis", anche Sez. 5, 19 novembre 2004, Mitrovic, RV. 231400). Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2007