Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2025, n. 38554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38554 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
38554-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NO De MI MI NA NO PI A.R. IL ET PA DU
PA Di ER
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
-Presidente- - Relatrice-
Sent. Sez. 1535/2025
C.C. 04/11/2025
R.G.N. 28731/2025
SENTENZA
LE GA, nato in [...] il [...]
avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte di appello di Venezia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera MI NA NO;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato Luciano Arcudi, che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. GA LE, cittadino serbo, chiede l'annullamento della sentenza con la quale la Corte di appello di Venezia ha dichiarato sussistenti le condizioni per la sua estradizione verso la Serbia per essere sottoposto a processo penale, per i reati di furto aggravato commessi nell'anno 2013, puniti, ai sensi dell'art. 204, paragrafo 1, punto 1, in connessione con gli artt. 33 e 61 cod. pen. serbo. Il ricorrente è colpito da mandato di cattura internazionale ai fini estradizionali, emesso dal Tribunale Primary Court di Sabac, per il quale era stato tratto in arresto il 22 gennaio 2025, ed è sottoposto a misura della custodia cautelare in carcere.
2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente
denuncia:
2.1.
violazione di legge per omessa traduzione della sentenza della Corte di appello di Venezia in lingua comprensibile all' estradando, che nel procedimento davanti alla Corte d'appello di Venezia era stato assistito da un interprete e che, in conseguenza della omessa traduzione, non ha potuto esercitare correttamente il suo diritto di impugnazione;
2.2. violazione di legge (in relazione agli articoli 586, 698 e 705 cod. proc. pen.) per aver adottato la Corte territoriale un'ordinanza istruttoria finalizzata alla richiesta di informazioni senza tener conto del preoccupanti risultati di una visita effettuata nel maggio del 2017 presso le strutture carcerarie serbe dal Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa, risultati confermati anche da un successivo Report del 2019, relativi al sovraffollamento carcerario in quel Paese e per aver valutato le risposte pervenute dal Governo serbo senza avere alcuna certezza in ordine alla destinazione finale e al trattamento in concreto riservato all'estradando;
2.3.
vizio di motivazione per la manifesta illogicità della motivazione con la quale la Corte di appello ha disapplicato il dictum della sentenza della Corte di Giustizia n. 247/2017 del 13 novembre 2018, che ha imposto agli Stati membri di rispettare, per l'estradizione verso un Paese terzo, le stesse condizioni e i diritti spettanti ai propri cittadini, tenuto conto che il ricorrente vive da oltre dodici anni in Italia, tanto in violazione del requisito della doppia incriminazione perché la pena prevista per il reato di furto nello Stato richiedente è ostativa all'estradizione, ponendosi in contrasto con il generale principio di legalità e proporzionalità della pena per essere punito il reato di furto, secondo l'ordinamento serbo, con la pena di otto anni di reclusione e, comunque, trattandosi di un reato prescritto secondo la legge italiana.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
2.Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in punto di fatto, poiché risulta presente agli atti del fascicolo trasmesso dalla Corte di appello (f.l 198 e ss.) la traduzione in lingua serba della sentenza impugnata, notificata al ricorrente il 27 giugno 2025 alle ore 9:55. Non è, dunque, riscontrabile alcuna violazione del diritto di difesa del ricorrente che, in lingua a lui nota, essendo stato assistito durante la procedura di
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estradizione da interprete in lingua serba, è stato messo in condizione di conoscere il contenuto dell'atto ai fini dell'esercizio di difesa e del diritto di impugnazione.
3. Il secondo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato. La Corte di appello ha fatto buon governo dei principi affermati sia da questa Corte (tra tante, Sez. 6, n. 28822 del 28/06/2016, [...]) che dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione, 06/09/2016, C-182/15) in ordine alla tutela che deve essere accordata all'estradando contro il rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. Nella specie, la Corte di appello ha svolto un'indagine mirata, attraverso la richiesta di informazioni supplementari all'autorità che aveva chiesto la consegna, richiesta proposta anche sulla scorta delle deduzioni fornite dal difensore dell'estradando, che aveva allegato fonti cd. aperte sulle condizioni di detenzione in Serbia, al fine di accertare se, nel caso concreto, l'estradando sarà sottoposto nello Stato richiedente ad un trattamento inumano o degradante. La Corte di appello ha ritenuto che la risposta fornita è tutt'altro che generica o equivoca, evidenziando altresì che, una volta che lo Stato richiedente ha fornito queste informazioni ufficiali - il cui rispetto non può essere posto in discussione - viene a perdere di rilievo il diverso trattamento riscontrabile nelle strutture carcerarie del Paese, quale genericamente evincibile dalle fonti che avevano costituito il presupposto per la richiesta di informazioni supplementari. In particolare, la Corte di appello ha dato atto che devono escludersi condizioni di detenzione che rimandano al sovraffollamento, evidenziando l'area "libera" delle celle che sarà a disposizione del detenuto, celle che assicurano: uno spazio di 8 e 4 mq per ciascun detenuto;
le ore previste per la libertà di movimento e di socialità (in un regime di detenzione di tipo cd. aperto); il rispetto di condizioni di igiene dell'ambiente carcerario (le celle sono dotate di ample finestre e forniscono adeguata luce e ventilazione;
è esistente un sistema di riscaldamento centralizzato;
il detenuto usufruisce dell'uso di una zona giorno dotata di adeguato mobilio e attrezzata per la visione/ascolto di apparecchi tv/radio). La Corte ha illustrato, infine, il trattamento medico e istituzionale (per la fruizione di colloqui con i parenti stretti e il difensore) che saranno assicurati all'estradando presso l'istituto penitenziario di Sabac, cui egli è destinato. La Corte di merito ha dato atto, altresì, della genericità del pericolo di minacce che l'estradando potrebbe subire, da lui stesso genericamente allegato (perché in Serbia ci sarebbero "persone che lo minacciano").
4.Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
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DEPOSITATO IN CANCELLER
IL
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 28 NOV 2025 SS PI IR
La Corte di appello ha evidenziato che, alla stregua della modifica apportata agli artt. 10 e 1, comma 2, della Convenzione Europea di Estradizione dal Quarto Protocollo Addizionale della predetta Convenzione, reso esecutivo in Italia dalla I. n. 88 del 2018, risulta irrilevante la prescrizione dei reati dettata nell'ordinamento italiano poiché i reati non sono prescritti secondo l'ordinamento serbo essendo indicato il termine di prescrizione alla data del 25 luglio 2033. Né la pena prevista per il reato di furto nell'ordinamento serbo (quella di otto anni di reclusione) risulta perciò solo sproporzionata, paragonata a quella prevista in Italia per il reato di furto in abitazione (art. 624-bis cod. pen., di recente elevata rispetto a quella di anni sei prevista nell'anno 2013) e, quindi, di per sè suscettibile di integrare un trattamento inumano. In materia, peraltro, ove non ricorrano palesi violazioni dei principi di cui agli artt. 3 CEDU e 27, comma 3, Cost., eventuali riserve in ordine alla severità e rigidità del sistema punitivo dello Stato richiedente possono rilevare ai fini delle valutazioni di ordine politico spettanti al Ministro della giustizia in sede di decisione sulla richiesta di estradizione, ai sensi dell'art. 708 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 33881 del 15/07/2019, [...], Rv. 278677). Va, infine, rilevato che il ricorrente viene consegnato ad uno Stato di cui è cittadino (e non a Paese terzo) e che in termini apodittici afferma di trovarsi in Italia da dodici anni, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ne ha escluso il radicamento, peraltro irrilevante in materia di estradizione passiva.
5. Consegue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria eseguirà gli adempimenti indicati in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 4 novembre 2025
La Consigliera relatrice MI NA NO
نفسج
Il Presidente NO De MI