Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2001, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA01N 1 0 1 / 0 1 NA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE сэмбулькл о M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G. N. 12558/98 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Cron. 2336 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rep. 359 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Ud. 07/06/00 Dott. Matteo IACUBINO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SS AN, MA IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MIGIURTINIA 36, presso lo studio dell'avvocato GALASSO ALFREDO, che li difende CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D'IPPOLITO ROBERTO, giusta unitamente all'avvocato UFFICIO COPIE Richiesta copia studio delega in atti%;B IL SOLE 24 ORE dal Sig - ricorrenti per diritti L. 3000 2.6 GEN. 2001. IL CANCELLIERE
contro
TE, ZZ ANNAARFAIOLI MASSIMO, ARFAIOLI LIRE 3000 NC MA VED. ARFAIOLI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI BENITO, che li difende unitamente 2000 CB220574 1129 all'avvocato MASONI ALESSANDRO, giusta delega in atti;
-1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorrenti - UFFICIO COPIE Richiesta copia studio avverso la sentenza n. 2898/97 del Tribunale di dal Sig. Se der per diritti L.
9.000 FIRENZE, depositata il 20/09/97; #23 LUG 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 07/06/00 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato D'IPPOLITO Roberto, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato PANARITI Benito, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. NC NC NC -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 15 luglio 1991 IV MA e Lucia- no SI, proprietari esclusivi di un appartamento sito nell'edificio condominiale dotato di balconi in corrispondenza delle singole porzioni immobiliari di via Cellini, 19 in Montelupo Fiorentino, convennero in giudizio, dinanzi al pretore di ZE, SI e AN FA, proprietari esclusivi dell'unità abitativa posta al piano immediatamente sottostante, perché si accertasse che il balcone di essi esponenti, immediatamente sovrastante, non era gravato da alcuna servitù, in favore di quel- lo sottostante di proprietà di costoro, in relazione all' "aggancio" di una "tenda pa- rasole" sistemata sul loro balcone ed i convenuti medesimi fossero condannati alla rimozione dell'"aggancio" nonché al risarcimento dei danni. Costituitisi nel giudizio, gli FA opposero la "legittimazione passiva” di NA IA ZA vedova FA, che chiamarono in causa;
eccepirono, inol- tre, l'autorizzazione in proposito ricevuta dagli attori medesimi nonché la comu- nione della piattaforma del balcone del SI e della MA. Contumace NA IA ZA vedova FA, il pretore, adito espletata una c.t.u., finalizzata alla verifica dello stato dei luoghi, ed accertata la legittima- zione passiva dei convenuti, in accoglimento delle domande dichiarò l'inesistenza della servitù di "aggancio" a carico della "soletta" del balcone dell'unità immobile degli istanti ed a favore di quella dei convenuti che, pertanto, condannò alla rimo- zione dei sostegni della "tenda parasole" nonché al risarcimento del danno liquidato in £. 200.000, 3 Ritenne in proposito il pretore non provata la pretesa autorizzazione rice- vuta dagli istanti ed insussistente la dedotta comunione della piattaforma del sovra- stante balcone della MA e del SI. Adito con il gravame di SI, EF e di NA IA ZA ve- dova FA, al quale hanno resistito il SI e la MA, il tribunale di ZE, con sentenza del 20 settembre 1997, in riforma della pronuncia impugnata ha riget- tato le domande di costoro che ha condannato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio liquidate "per ciascun grado in £. 9.000.000 (£.
2.000.000 per 0- norario;
£.800.000 per diritti)". Il giudice dell'appello ha ritenuto fondato il motivo di doglianza concer- nente la dedotta violazione dell' art. 1125 c.c. poichè la presunzione di comunione dei solai opera anche per le solette dei balconi a servizio delle singole unità abitati- ve e che come, nella specie, siano immediatamente sovrapposti. La norma indicata - ha osservato il giudice del merito - nel porre le spese di manutenzione e di ricostruzione di soffitti, volte e solai a carico ed in parti uguali ai proprietari dei due piani separati da queste opere ed onerando il titolare del pia- no superiore della posa del pavimento e quello, del piano inferiore, della tinteggia- tura e della decorazione del soffitto identifica in quelle la linea orizzontale di sepa- razione delle due proprietà solitarie;
doveva ritenersi pertanto che pur appartenen- do i balconi al titolare dell'unità immobiliare corrispondente, la soletta di essi co- stituisce, per ragioni estetiche e “quam minus" oggetto di proprietà comune al pro- prietario della porzione immobiliare sottostante che in assenza, come nella specie di accordi derogatori, può godere, a vantaggio della propria porzione immobiliare dei "comoda" della soletta del sovrastante balcone. Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo tre motivi di doglianza, poi illustrati da una memoria, ricorrono AN SI e IV MA;
resistono con controricorso SI, EF FA ed NA IA ZA vedova Ar- faioli Motivi della decisione Con il primo motivo, in relazione al n° 3 dell'art. 360 c.p.c., i ricorrenti denunziano la falsa applicazione dell'art. 1125 c.c. Il giudice dell'appello - sostengono il SI e la MA non avrebbe po- tuto estendere in via analogica la presunzione posta dall'art. 1125 c.c. di comunio- ne dei solai delle volte e dei soffitti alle solette dei balconi nella carenza della omo- geneità di ragione che la sottende. Infatti, mentre i solai, le volte ed i soffitti costituiscono ad un tempo la co- pertura del piano inferiore ed il sostegno di quello superiore, ciò non avrebbe potu- to ravvisarsi negli aggetti che anche nella loro consecuzione verticale possono al più fungere da copertura ma non anche da sostegno. Con il secondo motivo del ricorso, in relazione al n° 5 dell'art.360 c.p.c, la MA ed il SI denunziano il vizio di motivazione contraddittoria e comunque omessa su un punto decisivo della controversia. Il tribunale osservano i ricorrenti - dopo aver testualmente affermato "i balconi appartengono al titolare dell'unità immobiliare corrispondente" ha succes- sivamente, contraddicendo la prima proposizione e comunque non fornendo ragio- 5 ne alcuna, ha asserito “la parte sottostante di essi ( i balconi) costituisce oggetto, per ragioni estetiche e "quam minus", di proprietà comune e non esclusiva del con- domino proprietario". La corte dissente de queste censure. La disciplina della imputazione e della ripartizione delle spese per la con- servazione dei balconi di un edificio condominiale costituisce un esempio interes- sante di integrazione analogica dell'art. 1125 c.c. poiché l'art. 1117 non annovera espressamente questi "aggetti" fra le cose comuni. Invero l'attribuzione in "proprietà comune" delle cose, degli impianti e de- gli altri servizi espressamente enunciati dall'art. 1117 c.c. o da questo richiamati "per relationem", postula necessariamente il collegamento materiale, strumentale o funzionale tra le cose, gli impianti ed i servizi di uso comune a tutti i piano o por- zioni di piano del fabbricato condominiale. Questa attribuzione, in altri termini, esige che dette cose, questi servizi ed impianti siano necessari all'esistenza oppure destinati all'uso o al servizio del- edificio"; termine che sinteticamente indica tutti i piani o porzioni di piano. I balconi, in quanto non necessari all'esistenza o all'uso né destinati all' uso o al servizio dell'edificio" non sono normalmente destinati al servizio dei piani o delle porzioni di piano cui accedono. Tuttavia in determinate situazioni di fatto, connesse ad una peculiare solu- zione architettonica dell" edificio", di "aggetti" sovrapposti per singoli piani o por- zioni di singoli piani - come nel caso che occupa la corte e secondo quanto definiti- vamente accertato dal giudice del merito -- i balconi possono essere considerati al- 6 la medesima stregua dei solai, che peraltro appartengono in proprietà superficiaria ai proprietari dei due piani in consecuzione verticale e le cui sono spese sono, in ragione della metà, attribuite a ciascuno di essi dall'art. 1125 c.c. Orbene, il procedimento logico di integrazione analogica consente l'opera- tività della disciplina alla ipotesi, non espressamente contemplata, dei balconi quando possa operare la medesima "ratio" che la sorregge. Questa va rinvenuta nelle molteplici funzioni che il balcone - come il solaio ed il soffitto - può assolvere, di sostegno del piano o delle porzioni di piano supe- riori e di copertura di quelli inferiori e di comune demarcazione orizzontale delle proprietà sovrapposte. Questa "ratio", mentre deve essere ritenuta inoperante nelle ipotesi (nella specie estranee) di balconi non in consecuzione verticale per singoli piani o porzio- ni di piano del fabbricato condominiale oppure di balconi aggettanti sul suolo pub- blico o condominiale, in ragione della autonomia strutturale rispetto agli altri piani, trova applicazione nel caso, come quello in esame, di balconi aggettanti dai singoli piani ed in immediata consecuzione verticale. In questi la titolarità del piano di calpestio ( pavimento) e del soffitto sot- tostante, costituenti le due facce opposte della unica "soletta a sbalzo", fa capo a soggetti diversi, rispettivamente in proprietà superficiaria ai proprietari dei due pia- ni o porzioni di piano in immediata consecuzione verticale. Infatti, avuto riguardo al principio dell'indefinita estensione verticale della proprietà fondiaria (art. 840 c.c.), fino all'esistenza di un interesse ad escludere in- terventi di terzi o all'inizio di quella comune o altrui, deve concludersi che la pro- prietà superficiaria del balcone sottostante si estende fino alla volta, faccia inferiore della soletta, di quello immediatamente sovrastante. Considerazioni ultime sono la giuridica impossibilità di ricondurre all' eser- cizio di fatto di una servitù ed al mezzo tutela apprestato dall'art.949 c.c. l'utilità. che la proprietà superficiaria del balcone inferiore possa trarre dal soffitto di quello superiore, derivando quella dall'uso della cosa propria Da questi principi non si è certamente discostato il giudice del merito a- vendo questo sostanzialmente escluso il denunziato esercizio di fatto di una servitù considerando la distinta titolarità delle facce opposte della soletta del balcone im- mediatamente sovrastante e la conseguente fruibilità in favore del balcone immediatamente sottostante delle utilità che possano trarsi dalla parte inferiore di quel manufatto. Con il terzo motivo, in relazione al n° 3 dell'art. 360 c.p.c., i ricorrenti de- nunziano la violazione della "tariffa forense" approvata con d.m. n° 585 del 1994. -Il tribunale osservano i ricorrenti – li ha condannati al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio liquidate "per ciascun grado in £.9.000.000 ( £.
2.000.000 onorario e £.800.000 diritti)" La sommatoria degli onorari e dei diritti in £.
2.800.000 rende remota la li- quidazione complessiva di £.
9.000.000 e palese l' inosservanza della tariffa nella misura in cui incide sulla corretta determinazione del compenso spettante agli av- vocati. Questo motivo non può essere accolto in quanto inammissibile. 8 Con la doglianza in esame i ricorrenti, con l'apparente denunzia di un vizio di legittimità riconducibile al parametro del n°3 dell'art. 360 c.p.c., sostanzialmente espongono un errore materiale del giudice del merito, palese nella aritmetica in- compatibilità fra gli addendi e la somma finale, emendabile pertanto con il proce- dimento predisposto dagli artt. 287 e segg c.p.c. La speciali disciplina in essi esposta, la quale attribuisce l'emanazione del provvedimento correttivo al giudice che ha emesso la pronunzia corrigenda, mentre non è applicabile quando contro questa sia stato proposto appello ( essendo que- sto mezzo di impugnazione esteso al merito della pronunzia gravata che assorbe la sua correzione) è operante per le decisioni impugnate con il ricorso per cassazione. Il giudizio di legittimità, che ne consegue, preclude a questa corte la corre- zione di errori materiali contenuti nella pronuncia del giudice del merito. A questo, pertanto, deve essere rivolta l'istanza di correzione anche in pendenza di ricorso per cassazione (in proposito "ex multis" vedasi la pronunzia di questa corte n° 1348/95). Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato. Quanto al regolamento delle spese del giudizio la corte ravvisa giusti moti- vi della loro integrale compensazione.
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio di legittirni- tà. Roma, il 7 giugno 2000. 9 Il Consigliere estensore (dr Enrico Spagna Musso) DEVOSITATO IN NC 26 GEN. 2001 huma IL CANCELLIERE C Ceric Il Presidente (Rafaele Corona) хопти IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico 60000 310000 2 DELLE ENTRATE ROMA MAG. 2001 versate S. 310.000 4 Z Serie UFFICIO Registrato in d dato al n. 23462 ila trecentodiecim Dirigente Area Servizi - FILIPPO) (Dott.ssa IA Craia hurliziari Responsabile Servicio (lire ND p. CO (Dr. M. RICC 10