Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
Le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza; ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta una verifica della loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quali per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del D.Lgs. n. 509 del 1988, lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi, in analogia a quanto già disposto per i minori di diciotto anni dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118/1971 nel testo originario.
Commentari • 2
- 1. Appalti, contratto, nullità, giurisdizione ordinaria, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 febbraio 2008
- 2. Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto, la giurisdizione è del G.O.Accesso limitatoAntonella Crisafulli · https://www.altalex.com/ · 5 febbraio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Francesco Sommella - Presidente
" Giovanni Prestipino - Consigliere
" Pietro Cuoco "
" Antonio Lamorgese "
" Pasquale Picone "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, rappresentato dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato per legge;
ricorrente contro
VO IA, elett.te dom.ta in Roma, via Valadier, n. 53, presso l'Avv. Cataldo De Benedictis, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso dall'Avv. Bruno Semeraro;
controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce n^ 1481 in data 22 maggio 1997 (R. G. 1103/96).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.10.1998 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Nardi, che ha concluso perché sia disposta l'acquisizione della relazione del consulente tecnico e, in subordine, per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 22.5.1997, il Tribunale di Lecce ha rigettato l'appello proposto dal Ministero dell'interno avverso la sentenza dei Pretore di Taranto, che aveva accertato il diritto di UC AV al pagamento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa (ottobre 1993). Il Tribunale ha giudicato infondato l'appello sulla base dei fatti accertati in primo grado mediante consulenza tecnica affidata ad uno specialista in medicina legale: la AV, di anni 83, affetta da gravi patologie dell'apparato cardi o respiratorio, aveva "difficoltà alla stazione eretta ed al cammino", presentando altresì "scarso orientamento nel tempo e nello spazio e verso le persone e turbe della memoria". La circostanza che solo quattro mesi prima dell'accertamento peritale fosse stata sottoposta ad intervento chirurgico per ernia strozzata, richiamata dall'appellante come elemento rilevatore di condizioni di salute non del tutto negative, è stata ritenuta dal Tribunale priva di significato. Per la cassazione della sentenza ricorre il Ministero per un unico motivo.
Resiste con controricorso UC AV.
Motivi della decisione
Motivo del ricorso è la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18 dei 1980 e dell'art. 2 della legge n. 118/1971,
come modificato dall'art. 6 della legge n. 508 dei 1988, nonché il vizio della motivazione, perché il Tribunale di Lecce ha ritenuto sufficiente, per l'attribuzione dei diritto all'indennità di accompagnamento, la mera difficoltà nella deambulazione e nello svolgimento dei compiti e funzioni proprie dell'età, difficoltà che sono connaturati alla fascia di età presa in considerazione;
ha valorizzato il dato dei disorientamento spazio-temporale (peraltro, soltanto "scarso") senza porlo in relazione con la diminuzione di autonomia dei soggetto e senza considerare che la diagnosi era stata desunta da mere dichiarazioni dei familiari;
non ha spiegato le ragioni per cui il grave scompenso cardiocircolatorio rendeva necessaria l'opera di un accompagnatore;
non ha tratto le logiche conseguenze dalla circostanza che la AV era stato in grado di sopportare l'anestesia totale finalizzata all'intervento chirurgico. La Corte giudica fondato il motivo di ricorso per le seguenti ragioni.
Secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. n. 9785/1991, 1339/1993, 636/1998), le condizioni previste dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18 (modificata dalla legge n. 508 dei 1988) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni dei vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana.
In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti.
Al riguardo, priva di fondamento è la tesi, sostenuta nel controricorso, secondo la quale la necessità di tali requisiti deve escludersi in virtù dell'art. 6 dei d.lgs. 23 novembre 1988 n. 509 (che integra l'art. 2 della legge n. 118 dei 1971 con la previsione che, "ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età"), atteso che tale norma, lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché i soggetti ultrasessantacinquenni siano considerati mutilati o invalidi civili, in analogia a quanto già disposto per i minori di diciotto anni dal secondo comma dell'art. 2 L 30.3.71 n. 118 nel testo originario, non potendosi per entrambe le categorie far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa.
La necessità delle ulteriori condizioni richieste dall'art. 1 L.11.2.80 n. 18 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento discende da un'interpretazione della normativa che è stata condivisa anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 346 del 1989), che ha evidenziato la specificità della condizione richiesta, ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quella prevista per la pensione di inabilità totale.
Il Tribunale di Lecce non si è attenuto all'enunciato principio di diritto nel ritenere sufficiente, ai fini dell'attribuzione dell'indennità a UC AV, l'accertata "difficoltà" alla stazione eretta e alla deambulazione, lo scarso orientamento nel tempo e nello spazio e le patologie cardiorespiratorie. La sentenza deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Brindisi, che dovrà procedere ad un nuovo esame per accertare se UC AV versi in una situazione di impossibilità alla deambulazione oppure di incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana. Lo stesso giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese dei giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Brindisi.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1999.