Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 931
CASS
Sentenza 3 febbraio 1999

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Le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza; ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta una verifica della loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quali per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del D.Lgs. n. 509 del 1988, lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi, in analogia a quanto già disposto per i minori di diciotto anni dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118/1971 nel testo originario.

Commentari2

  • 1Appalti, contratto, nullità, giurisdizione ordinaria, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 febbraio 2008

  • 2Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto, la giurisdizione è del G.O.Accesso limitato
    Antonella Crisafulli · https://www.altalex.com/ · 5 febbraio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 931
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 931
Data del deposito : 3 febbraio 1999

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