Sentenza 9 marzo 2001
Massime • 3
Quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese.
La capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio. Ne consegue che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo - prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali - di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini.
Nel giudizio in materia di invalidità pensionabile, nel caso in cui il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte.
Commentari • 31
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Ai fini della personalizzazione del danno morale non rileva la mera sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, ricollegabili ad esempio al dolore di comune riferibilità e, quindi, non apprezzabile in una prospettiva di solidarietà relazionale; bensì rileva la lesione di interessi che assumano consistenza sul piano del disegno costituzionale della vita della persona. È necessario che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, presenti dei profili di concreta riferibilità e inerenza all'esperienza personale, specifica e irripetibile. Il Tribunale di Napoli, con Sentenza n. 6120/2020, si è pronunziato circa la personalizzazione del danno morale. …
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Ai fini della personalizzazione del danno morale non rileva la mera sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, ricollegabili ad esempio al dolore di comune riferibilità e, quindi, non apprezzabile in una prospettiva di solidarietà relazionale; bensì rileva la lesione di interessi che assumano consistenza sul piano del disegno costituzionale della vita della persona. È necessario che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, presenti dei profili di concreta riferibilità e inerenza all'esperienza personale, specifica e irripetibile. Il Tribunale di Napoli, con Sentenza n. 6120/2020, si è pronunziato circa la personalizzazione del danno morale. …
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La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 1934 del 28/01/2020, ha statuito che, per quanto concerne il leasing traslativo, in caso di mancata consegna del bene da parte del fornitore, l'utilizzatore che, con una condotta difforme al dovere di buona fede, ingeneri nel concedente un incolpevole affidamento sulla regolare esecuzione del contratto è tenuto al risarcimento derivante dalla risoluzione per inadempimento del contratto di leasing per illegittima sospensione del versamento dei canoni La S.C., con Ordinanza n. 1934 del 28/01/2020, è tornata sulla peculiare figura del contratto di leasing. Il contratto di leasing (che può essere leasing finanziario o leasing operativo) è quel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2001, n. 3519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3519 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PE LO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 PAL 4/B, presso lo studio dell'avvocato GREZ GIAN MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato STANZIOLA NADIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 184/98 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 07/06/98 R.G.N. 2785/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 1.4.1992 al Pretore di La Spezia, IT RO, gestore di una tabaccheria, conveniva in giudizio l'INPS e chiedeva che venisse accertato il suo diritto alla pensione di inabilità o, in subordine, all'assegno di invalidità, con condanna dell'istituto al pagamento dei ratei arretrati.
L'INPS si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda. Il Pretore, disposta una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 10.6.1994, rigettava il ricorso. Il Tribunale di La Spezia, disposta una nuova consulenza, con sentenza del 7.6.1998, rigettava l'appello proposto dal RO. A sostegno della decisione il Tribunale osservava che le relazioni dei due consulenti tecnici d'ufficio di primo e di secondo grado avevano conformemente escluso che la malattia dell'apparato gastrointestinale da cui il periziato era affetto (morbo di Crohn) avesse raggiunto allo stato un'entità tale da comportare inabilità o invalidità, avendo ridotto la capacità lavorativa del soggetto del 50%, tenuto conto anche della scarsa incidenza usurante del lavoro effettuato dal RO.
Avverso detta sentenza il RO ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da due motivi. L'INPS si è costituito depositando procura.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222, il ricorrente sostiene che le consulenze tecniche, recepite dal Tribunale, non hanno tenuto conto del fatto che solo le modalità di svolgimento dell'attività commerciale, condotta a gestione familiare con l'aiuto della moglie e delle figlie, consentendo al RO di assentarsi frequentemente dal luogo di lavoro in occasione del riacutizzarsi della malattia, ne hanno consentito la prosecuzione;
rileva, altresì, che le CTU, nell'esprimere il giudizio sulle "attività confacenti" del periziato, si sono riferite esclusivamente all'attività commerciale attualmente espletata e non hanno tenuto conto delle pregresse attività lavorative del RO (operaio e gestore di ristorante); osserva, infine, che le due CTU hanno ingiustamente sottovalutato le conseguenze che la malattia cronica in questione determina sulla vita sociale e lavorativa, costringendo la persona che ne è affetta a lunghi periodi di inattività a causa dei frequenti ricoveri ospedalieri e degli eventuali interventi chirurgici.
Con il secondo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente lamenta che il Tribunale ha motivato in modo del tutto sommario e generico in ordine alla compatibilità del quadro morboso con la prosecuzione dell'attività lavorativa, recependo acriticamente le conclusioni delle relazioni peritali.
I due motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi, non sono meritevoli di accoglimento. Il Tribunale, invero, sia pure con motivazione succinta, ha fatto corretta applicazione delle norme che regolano la concessione della pensione di inabilità e dell'assegno di invalidità. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, sia nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222 - che attribuisce il diritto alla pensione di inabilità a chi versi in stato di impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività lavorativa - sia in quella regolata dall'art. 1 della stessa legge - che attribuisce il diritto all'assegno di invalidità a coloro i quali abbiano subito a causa di infermità o difetto fisico una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo - l'incapacità di lavoro va intesa come inidoneità a svolgere, non solo il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ma tutti i lavori che l'assicurato, per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienza professionale, sia capace di espletare (capacità generica) (vedi Cass. n. 11541 del 1996, Cass. n. 3456 del 1995). Per l'accertamento di tale inidoneità rileva, pertanto, in primo luogo, il lavoro specifico che l'assicurato espleta al momento della domanda;
solo in caso di accertata inidoneità allo svolgimento di siffatto lavoro, residuando ulteriori energie lavorative, vengono in rilievo le altre attività, compatibili con il grado di istruzione e le attitudini fisiche e psicologiche, che il soggetto è in grado di svolgere (cfr. Cass. n. 3456 del 1995). Nel caso di specie il Tribunale, recependo le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ha ritenuto che le capacità del RO di svolgere l'attività commerciale in atto esercitata, sia ridotta, per effetto della malattia, in misura (50%) ben lontana da quella necessaria per l'attribuzione dell'assegno di invalidità. Di conseguenza il Tribunale non aveva necessità di accertare la capacità lavorativa dell'assicurato in attività confacenti, tanto meno con riguardo ad attività lavorative di varia natura esercitate in passato e che lo stesso ha abbandonate, è da ritenere, perché non compatibili con le proprie capacità ed attitudini. Quanto poi ai rilievi che si muovono alla sentenza impugnata nella parte in cui ha recepito le valutazioni diagnostiche formulate dal consulente tecnico nominato in appello, è appena il caso di notare che essi si risolvono in una generica contestazione delle affermazioni del CTU, e non sviluppano alcuna critica sul piano scientifico.
Al riguardo non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, quando il giudice di merito, in un giudizio in materia di invalidità pensionabile, si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che siano riscontrabili carenze o deficenze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte (Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 7798 del 1998). Circa i pretesi vizi di motivazione, infine, va richiamata e ribadita la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui quando il giudice del merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, l'obbligo della motivazione è soddisfatto dal richiamo alle argomentazioni accolte, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni delle parti, che devono considerarsi implicitamente disattese (cfr. tra le tante Cass. n. 7806 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995). Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2001