Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2001, n. 3519
CASS
Sentenza 9 marzo 2001

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Quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese.

La capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio. Ne consegue che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo - prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali - di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini.

Nel giudizio in materia di invalidità pensionabile, nel caso in cui il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte.

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    Ai fini della personalizzazione del danno morale non rileva la mera sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, ricollegabili ad esempio al dolore di comune riferibilità e, quindi, non apprezzabile in una prospettiva di solidarietà relazionale; bensì rileva la lesione di interessi che assumano consistenza sul piano del disegno costituzionale della vita della persona. È necessario che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, presenti dei profili di concreta riferibilità e inerenza all'esperienza personale, specifica e irripetibile. Il Tribunale di Napoli, con Sentenza n. 6120/2020, si è pronunziato circa la personalizzazione del danno morale. …

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    Ai fini della personalizzazione del danno morale non rileva la mera sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, ricollegabili ad esempio al dolore di comune riferibilità e, quindi, non apprezzabile in una prospettiva di solidarietà relazionale; bensì rileva la lesione di interessi che assumano consistenza sul piano del disegno costituzionale della vita della persona. È necessario che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, presenti dei profili di concreta riferibilità e inerenza all'esperienza personale, specifica e irripetibile. Il Tribunale di Napoli, con Sentenza n. 6120/2020, si è pronunziato circa la personalizzazione del danno morale. …

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    La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 1934 del 28/01/2020, ha statuito che, per quanto concerne il leasing traslativo, in caso di mancata consegna del bene da parte del fornitore, l'utilizzatore che, con una condotta difforme al dovere di buona fede, ingeneri nel concedente un incolpevole affidamento sulla regolare esecuzione del contratto è tenuto al risarcimento derivante dalla risoluzione per inadempimento del contratto di leasing per illegittima sospensione del versamento dei canoni La S.C., con Ordinanza n. 1934 del 28/01/2020, è tornata sulla peculiare figura del contratto di leasing. Il contratto di leasing (che può essere leasing finanziario o leasing operativo) è quel …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2001, n. 3519
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3519
Data del deposito : 9 marzo 2001

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