Sentenza 28 novembre 1997
Massime • 1
In caso di ritardo o di omissione del compimento di un atto d' ufficio da parte di un organo collegiale, l'illecito penale previsto dall'art. 328, secondo comma c.p., può configurarsi soltanto a carico dei singoli componenti dell'organo collegiale e presuppone, da un lato, la richiesta agli stessi indirizzata da parte dell'interessato e dall'altro, la mancata spiegazione da parte dei singoli delle ragioni della condotta ad essi ascrivibile, che ha determinato l'omissione o il ritardo dell'atto collegiale. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha annullato senza rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva confermato la condanna per omissione d'atto d'ufficio a carico di un sindaco che, diffidato a provvedere all'individuazione dell'incarico da conferire al denunciante - trasferito presso quell'amministrazione comunale ai sensi della normativa sulla mobilità volontaria - si era limitato a girare la richiesta alla giunta, competente per l'atto richiesto, senza che ne' lui ne' la giunta giustificassero il ritardo o adottassero il provvedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/1997, n. 2320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2320 |
| Data del deposito : | 28 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 28/11/1997
Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
Dott. Arturo Coltese Consigliere N.1715
Dott. Sergio Di Amato Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giorgio Colla Consigliere N.25289/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RO TO,
avverso la sentenza emessa il 13 novembre 1996 dalla Corte d'appello di dalla Corte di appello di Cagliari sez. distaccata di Sassari, sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Sergio Di Amato, udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IO Favalli, che ha concluso per il rigetto del ricorso,
udito il difensore della parte civile, Avv. Riccardo Vittorio Rossi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe richiamata, la Corte di appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, impugnata dal pubblico ministero, dichiarava RO TO colpevole del reato di omissione di atti d'ufficio perché, nella sua qualità di sindaco del comune di La Maddalena, aveva omesso di procedere all'individuazione dell'incarico da conferire a IO IO MA, trasferito presso il comune da altra amministrazione, ai sensi della normativa sulla mobilità volontaria dei dipendenti dello Stato ed aveva altresì esso di rispondere, per esporre le ragioni del ritardo, alle richieste presentate dal MA. In particolare, la Corte di merito osservava preliminarmente che, sebbene l'atto di individuazione dell'incarico fosse di competenza della giunta comunale, esattamente il dipendente aveva fatto la sua richiesta al sindaco, nelle cui competenze rientrava quella di promuovere la decisione da parte della giunta municipale, inserendo la questione all'ordine del giorno. Ciò premesso osservava che il sindaco aveva portato la questione all'attenzione degli amministratori nella seduta del 4 dicembre 1990, in un tempo che poteva considerarsi giustificato dal normale ritardo nello smistamento della corrispondenza tra gli uffici, ma che tuttavia, in quella seduta non era stata presa alcuna decisione, con la conseguenza che il sindaco, che della giunta era a capo ed aveva anche la rappresentanza esterna, avrebbe dovuto dare conto al MA della mancata adozione dell'atto richiesto. Alla relativa omissione conseguiva, secondo la Corte territoriale, la penale responsabilità dell'imputato.
RO TO ricorre per cassazione, deducendo la manifesta illogicità della motivazione. Infatti, secondo il ricorrente, il sindaco, dopo avere portato la questione all'esame dell'organo collegiale e dopo avere, quindi, fatto tutto quanto era nel suoi poteri, aveva formalmente ottemperato alla richiesta formulata dal dipendente, con la conseguente inconfigurabilità di un obbligo di rispondere per spiegare le ragioni del ritardo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La Corte di merito ha collegato gli obblighi del sindaco alla sua posizione nella giunta municipale, traendone la conseguenza che le ragioni per le quali la giunta non aveva provveduto dovevano essere spiegate dal sindaco, sul quale assumeva che incombesse il relativo onere, ai sensi dell'art. 328/2 c.p.. La sottoposizione della questione alla giunta comunale, ad avviso della Corte di merito, non escludeva il ritardo, poiché l'atto richiesto dal dipendente era l'individuazione dell'incarico e non soltanto la messa della questione all'ordine del giorno, con la conseguenza che il sindaco, capo della giunta e suo rappresentante esterno, doveva spiegare al richiedente le ragioni del detto ritardo. Il ragionamento non può essere condiviso. Il problema della omissione di un atto d'ufficio da parte di un organo collegiale si risolve, dato che la responsabilità penale è delle persone, nella omissione dell'atto d'ufficio da parte dei suoi componenti, che possono essere soggetti attivi del delitto qualora si accordino per omettere un atto dovuto ovvero quando, indipendentemente da ogni accordo, attraverso il voto o la stessa diserzione della votazione o della seduta, pervengano al risultato del rifiuto o del ritardo dell'atto dovuto. Pertanto, nella ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 328 c.p. i soggetti messi in mora, attraverso formale richiesta scritta del soggetto interessato al compimento dell'atto, non possono che essere i componenti dell'organo collegiale. Deve esservi, infatti, quella coincidenza, soggetto tenuto al compimento dell'atto e soggetto al quale è indirizzata la richiesta, necessaria affinché possa innescarsi il meccanismo di messa in mora previsto dall'art. 328/2 c.p.. Perciò, se si può dubitare che la richiesta sia bene indirizzata ai singoli componenti dell'organo collegiale quando sia indirizzata al soggetto che dell'organo collegiale ha la rappresentanza esterna, appare certo che il ritardo che deve essere spiegato e può assumere penale rilevanza è quello inerente alla condotta dei primi, dal quale sia conseguito il mancato compimento della condotta collegiale. Le ragioni che devono di volta in volta essere spiegate sono, quindi, quelle relative appunto alle condotte dei singoli componenti dell'organo collegiale, quando abbiano impedito a quest'ultimo di compiere l'atto dovuto. Conseguentemente, in caso di messa in mora dei componenti di un organo collegiale, non incombe sul soggetto che ha la rappresentanza esterna dell'organo collegiale l'obbligo di spiegare le ragioni del ritardo del compimento dell'atto da parte dell'organo collegiale, poiché tale ritardo è la mera conseguenza di quello, il solo rilevante ai sensi dell'art. 328/2 c.p., dei singoli componenti del collegio.
Pertanto, in caso di ritardo o di omissione del compimento di un atto d'ufficio da parte di un organo collegiale, l'illecito penale previsto dall'art. 328, secondo comma, cod. pen. può configurarsi soltanto a carico dei singoli componenti dell'organo collegiale e presuppone, da un lato, una richiesta agli stessi indirizzata da parte dell'interessato e, dall'altro, la mancata spiegazione da parte dei singoli delle ragioni della condotta, ad essi ascrivibile, che ha determinato l'omissione o il ritardo dell'atto collegiale. Nella specie, per quanto qui rileva, risulta dal provvedimento impugnato che l'interessato, con lettera diretta al Sindaco, aveva chiesto che venisse rappresentata alla Giunta comunale la situazione in cui egli versava e venissero adottati i provvedimenti più idonei a soddisfare le sue legittime richieste. Orbene, il Sindaco dopo avere posto la questione all'ordine del giorno dei lavori della giunta aveva adempiuto l'atto d'ufficio di sua competenza, con la conseguenza che non poteva configurarsi a suo carico l'obbligo di comunicare le ragioni del ritardo della giunta comunale. Queste conclusioni non sono contraddette dai principi in tema di procedimento amministrativo, in quanto anche il responsabile del procedimento esaurisce i propri doveri quando trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione del provvedimento (art. 6 lett. e della legge n. 241 del 1990). Pertanto, il fatto ascritto all'imputato non sussiste.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1998