Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/1997, n. 2320
CASS
Sentenza 28 novembre 1997

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In caso di ritardo o di omissione del compimento di un atto d' ufficio da parte di un organo collegiale, l'illecito penale previsto dall'art. 328, secondo comma c.p., può configurarsi soltanto a carico dei singoli componenti dell'organo collegiale e presuppone, da un lato, la richiesta agli stessi indirizzata da parte dell'interessato e dall'altro, la mancata spiegazione da parte dei singoli delle ragioni della condotta ad essi ascrivibile, che ha determinato l'omissione o il ritardo dell'atto collegiale. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha annullato senza rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva confermato la condanna per omissione d'atto d'ufficio a carico di un sindaco che, diffidato a provvedere all'individuazione dell'incarico da conferire al denunciante - trasferito presso quell'amministrazione comunale ai sensi della normativa sulla mobilità volontaria - si era limitato a girare la richiesta alla giunta, competente per l'atto richiesto, senza che ne' lui ne' la giunta giustificassero il ritardo o adottassero il provvedimento).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/1997, n. 2320
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2320
    Data del deposito : 28 novembre 1997

    Testo completo