Sentenza 28 maggio 2004
Massime • 1
In tema di misure cautelari, il deposito in cancelleria dell' ordinanza che ha disposto la misura stessa è funzionale alla posizione del difensore, che così è messo in grado di approntare compiutamente la richiesta di riesame, ma tale deposito non deve necessariamente precedere l'interrogatorio ex art. 294 cod.proc.pen., ne' deve aver luogo entro un termine predefinito, infatti l'eventuale ritardo comporta soltanto la proroga dei termini per la richiesta di riesame, fino alla completa acquisizione di tutti gli atti indicati dall'art. 293 comma terzo cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2004, n. 31509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31509 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato Presidente del 28/05/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni Consigliere SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio Consigliere N. 1137
Dott. SERPICO Francesco Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo Consigliere N. 12703/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA NT VA;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di LE in data 16/01/2004;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Serpico;
udito il Pubblico Ministero nella persona del SPG Dott.ssa A. De Sandro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di GO RR SA avverso l'ordinanza del 19/12/2003 del GIP presso il Tribunale di LE, con la quale, dopo la dichiarata inefficacia dell'originaria misura custodiale del 17/2/2003, era stata applicata al predetto istante la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 aggr.to ex art. 7 L. 203/91 (capo 7 della imputazione), per detenzione di Kg. 40 di cocaina, ceduta a soggetti non identificati, al fine di agevolare l'associazione mafiosa "Cosa Nostra", in LE e provincia in epoca antecedente al dicembre del 2000, il Tribunale del riesame di LE, con ordinanza del 16/1/2004, confermava il provvedimento impugnato, ribadendo la sussistenza della gravità indiziaria a carico del predetto indagato, avuto riguardo, tra l'altro, alla decisiva portata accusatoria della conversazione ambientale n. 3 delle ore 18,54, intercettata il 21/12/2000 ed intercorsa tra il GO RR ed il coimputato miceli salvatore, debitamente riscontrata attraverso indagini di p.g., nel quadro di una più complessa ed estesa attività interessante due filoni di fenomeni di associazione per delinquere, l'una di tipo mafioso e l'altra finalizzata al narcotraffico internazionale coinvolgente gli interessi patrimoniali della prima.
Stante la contestata aggravante di cui alla legge speciale, le esigenze cautelari, ex art. 275 co. 3^ c.p.p., dovevano ritenersi presunte, ne' vinte da elementi di segno contrario. Veniva, inoltre, rigettata un'eccezione difensiva sulla perdita di efficacia della misura, in difetto di tempestiva trasmissione degli atti da parte del P.M. e dell'ordinanza cautelare primigenia prima dell'interrogatorio dell'indagato ex art. 294 c.p.p., con conseguente compromissione del diritto di difesa in violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p.. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il GO RR, deducendo a motivi del gravame, sostanzialmente in sintesi:
1) Violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 65, 293, 294, 178 c.p.p. e 3^ della Costituzione, non essendo stato rinnovato l'interrogatorio di garanzia del ricorrente, dopo la dichiarata inefficacia della prima ordinanza di custodia cautelare intramuraria da parte del Tribunale del riesame in data 15/12/2003, per violazione dei termini di cui all'art. 309 c.p.p. circa la celebrazione dell'udienza camerale e, in ogni caso, violazione del diritto di difesa non risultando trasmessi gli atti del P.M. e soprattutto l'ordinanza impositiva della misura prima dell'udienza camerale di riesame, provvedimento depositato soltanto il 12/12/2003, e quindi in epoca successiva all'interrogatorio dell'indagato, così compromettendoci il diritto di costui di predisporre adeguata difesa a fronte delle accuse mossegli, non essendo di certo ne' bastevole ne' rituale venire a conoscenza dei termini di tali accuse attraverso i massmedia;
2) Violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 192, 273, 274 e 275 c.p.p. ed agli artt. 81 c.p. e 73 co 1^ e 4^ DPR 309/90 e 7^ L. 203/91, avendo i giudici del riesame, ad avviso del ricorrente, immotivatamente "estrapolato" l'accusa rispetto al singolo episodio di cui al capo 7), con richiamo ad una lettura superficiale ed incoerente di un'unica intercettazione ambientale tra il ricorrente stesso ed il LI, conferendo a tale elemento caratteri sprovvisti di concretezza e specificità, quanto all'epoca del fatto, alla sua dinamica, agli eventuali complici ed alla sorte dello stupefacente, non fornendo alcuna spiegazione riguardo alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. cit., con la conseguente immotivata applicazione della presunzione di cui all'art. 275 co. 3^ c.p.p., quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1^ ter disp.att. c.p.p..
Ed invero, quanto all'eccezione in rito sub 1), correttamente i giudici del riesame ne hanno rilevato la infondatezza, dovendosi, in ogni caso, ribadire il principio di diritto, peraltro, già ripetutamente espresso da questo giudice di legittimità, secondo cui il deposito dell'ordinanza custodiale prima dell'interrogatorio non è per l'indagato al quale il giudice procedente, ex art. 294 c.p.p., contesta i fatti nei termini di inequivoca completezza, come tracciati dalla norma anzi cennata, ma è fatto che attiene la posizione del difensore onde poter compiutamente approntare la eventuale richiesta di riesame avverso detta misura.
Il ritardato deposito di questa potrà soltanto legittimare il fatto che i termini per la richiesta di riesame, nell'interesse della difesa, debbano essere conseguentemente prorogati fino all'acquisizione degli atti denunciati dal P.M. a supporto dell'accusa.
Tanto premesso, giova sottolineare che, nella specie, non solo il primo interrogatorio, tempestivamente disposto in relazione all'ordinanza di custodia cautelare del GIP in data 17/11/2003, non era necessario fosse rinnovato dopo la dichiarata inefficacia di tale misura, secondo il richiamo già operato dal Tribunale del riesame, posto che la caducazione della misura primigenia anzidetta è stata fatta solo per motivi formali (violazione dei termini di cui all'art. 309 c.p.p.), ma anche il fatto, significatamente assorbente rispetto alla doglianza in rito proposta dalla difesa che, in ogni caso, quest'ultima era stata, per sua stessa ammissione, notiziata della portata della nuova ordinanza del GIP in data 19/12/2003 (avviso di deposito in cancelleria del cennato provvedimento in data 12/12/2003) sicché, come poi in effetti è concretamente avvenuto, attraverso la proposizione del presente ricorso, il difensore è stato posto in grado di conoscere in toto gli elementi supportanti la ritenuta gravità indiziaria, peraltro già annunciati ex art. 294 co. 4^ con espresso richiamo alle modalità indicate ex artt. 64 e 65 c.p.p., dall'A.G. in sede di originario interrogatorio dello indagato innanzi al GIP di Cuneo, delegato per rogatoria da quello di LE (cfr. udienza del 27/11/2003).
Alla stregua di quanto innanzi dedotto, alcuna violazione del diritto di difesa come denunciato dal ricorrente con il motivo sub 1) può dirsi ragionevolmente sussistente e, pertanto, la relativa decisione dei giudici del Tribunale del riesame palermitano è corretta.
Parimenti infondato è il motivo sub 2), posto che, a prescindere da inammissibili spunti, peraltro non isolati, di riferimento al fatto ed all'impostazione della questione piuttosto nei termini di cui all'art. 192 c.p.p., prematura, allo stato, rispetto al vaglio che, in questa sede, si impone ex art. 273 c.p.p. del materiale indiziario, giova sottolineare come l'ordinanza impugnata si è fatta motivato carico di rappresentare, attraverso il richiamo all'eloquente contributo accusatorio offerto dal tenore dell'intercettazione ambientale del 21/12/2000 della conversazione tra il GO ed il LI SA (oltre che con il figlio di costui LI IO), un motivato quadro di gravità indiziaria rispetto all'imputazione sub capo 7) (cfr. foll. 8 ss.gg. ordinanza impugnata), la cui lettura non può prescindere dall'essere posta in relazione alle considerazioni accusatorie analiticamente espresse dai giudici del riesame sul conto delle associazioni per delinquere siciliana e calabrese di stampo mafioso e finalizzate al narcotraffico, nell'ambito delle quali va inserita la vicenda interessante il ricorrente. Tanto vale anche a spiegare le intuibili ragioni di fondatezza, allo stato, dei termini dell'accusa dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, con il conseguente incensurabile richiamo alla presunzione "iuris tantum" ex art. 275 co. 3^ c.p.p. quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, in difetto di comprovati elementi di segno contrario (cfr. fol 12 ordinanza impugnata).
La doglianza sub 2), pertanto, è infondata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1^ ter.disp.att. c.p.p..
Così deciso in Roma il 28 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2004