Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2013, n. 38001
CASS
Sentenza 16 maggio 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nell'ipotesi di lottizzazione abusiva negoziale che abbia riguardato non un fondo ma un edificio, la confisca, in assenza di elementi che indichino un oggettivo e definitivo mutamento della destinazione dell'intero immobile, va limitata alle sole unità compravendute. (Fattispecie in tema di lottizzazione di un albergo già costruito, attuata mediante la compravendita di singoli lotti al fine di trasformarli in abitazioni).

Integra il reato di lottizzazione abusiva anche il frazionamento di edifici già costruiti, quando lo stesso si pone in contrasto con le scelte programmatiche sull'uso del territorio compiute dalle competenti autorità locali. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che ha ravvisato la sussistenza del reato con riguardo ad una vicenda di "conversione" di un complesso immobiliare alberghiero in una pluralità di unità immobiliari autonome, attuata mediante plurimi atti di compravendita).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2013, n. 38001
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38001
    Data del deposito : 16 maggio 2013

    Testo completo