Sentenza 8 settembre 1999
Massime • 1
Il secondo comma dell'art. 303 cod. proc. civ., laddove ammette che la riassunzione del processo interrotto possa avvenire mediante notificazione dell'atto riassuntivo collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio della parte defunta, entro l'anno dalla morte di quest'ultima, si deve ritenere applicabile anche nell'ipotesi in cui l'evento della morte si sia verificato prima della costituzione della parte, poiché l'art. 303 va letto al lume dell'art. 302 cod. proc civ., il quale con l'espressione "nei casi previsti dagli articoli precedenti" si riferisce anche alla fattispecie dell'art. 299 stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/1999, n. 9516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9516 |
| Data del deposito : | 8 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
D'AD ON, nella qualità di erede di D'AD RN, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE TORRE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
TO ON, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL FANTE 2, presso l'avvocato P. NAPOLETANO, rappresentato e difeso dall'avvocato CESARE CAPOTORTO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1220/97 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 22/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/04/99 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il resistente, l'Avvocato Capotorto, che ha chiesto il rigetto o, in subordine l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 13 maggio 1996 TO OT convenne in giudizio dinanzi ai Tribunale di Foggia, sezione specializzata agraria, D'DO IN con domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di affitto a suo tempo stipulato inter partes e di condanna del convenuto medesimo al risarcimento del danno.
Dopo la notificazione del ricorso introduttivo ma prima della costituzione in giudizio, il D'DO decedette.
Con successivo ricorso in riassunzione, per la nuova udienza fissata dal Giudice, e nel rispetto dei termini di cui all'art.163 bis c.p.c., convenne in giudizio gli eredi del convenuto provvedendo alla notificazione del ricorso e del decreto a questi ultimi, ai sensi dell'art.303 comma 2^ c.p.c., "collettivamente ed impersonalmente" nell'ultimo domicilio del defunto. Nella contumacia dei suddetti eredi, l'adita Sezione agraria, con sentenza emessa il 19.03.1997, accogliendo la domanda, dichiarò risolto il contratto di affitto per inadempimento del conduttore D'DO e condannò gli eredi convenuti al rilascio del fondo ed al risarcimento del danno.
Propose appello D'DO TO, uno degli eredi dell'originario convenuto, ma la Corte territoriale, giudicando infondate le uniche censure proposte, concernenti la dedotta irritualità della notificazione del ricorso in riassunzione eseguita secondo le modalità di cui al comma 2^ dell'art.302 c.p.c. e la pretesa necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi non costituitisi in giudizio rigettò il gravame. Ricorre per cassazione il D'DO (TO).
Resiste l'intimato, costituitosi con controricorso. Motivi della decisione
Preliminare è la disamina dell'eccezione d'inammissibilità del ricorso in quanto "proposto con motivi esclusivamente in rito". L'eccezione - argomentata nel senso che "L'impugnazione della sentenza solo per questioni attinenti al rito, senza alcuna doglianza di merito, implica l'inammissibilità del ricorso e comunque il suo rigetto, con la conferma della impugnata decisione" e sostenuta con richiamo alle pronunce di questa Corte n. 969 del 1995, n. 5307 del 1987 - non ha fondamento. Che l'impugnazione risulti inammissibile perché proposta con deduzione di soli vizi di rito è questione che si pone esclusivamente per l'appello (art.339 c.p.c.) avverso pronunce che abbiano deciso anche nel merito in senso sfavorevole all'appellante, ed in relazione al disposto degli artt.353 e 354 c.p.c. concernenti le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice. Ed infatti l'utilità (e l'ammissibilità) del gravame non viene meno allorché i vizi di rito denunciati comporterebbero, se fondati, detta rimessione non anche - donde l'inammissibilità del gravame - nelle ipotesi in cui il vizio denunciato non fosse riconducibile ai casi tassativamente previsti dai suddetti artt.353 e 354, dovendo in dette ipotesi il giudice dell'appello trattenere la causa e decidere nel merito (v. Cass. n. 2251 del 1997): ciò che comporta necessariamente che il gravame corrisponda al modello legale d'impugnazione anche sotto il profilo dell'interesse, ovverosia investa la sentenza anche con motivi di merito. In tal senso questa Corte si è pronunciata da ultimo con la sentenza n. 12541 del 1998, emessa dalle Sezioni Unite, e ancor prima proprio con la sentenza n. 1934 del 1989 che il ricorrente ha richiamato.
Non v'è nel ricorso una censura che specificamente investa la tipologia dell'atto (il ricorso per l'ottenimento di un decreto di fissazione di una udienza, procedura del tutto conforme al rito previsto per il processo agrario dall'art.47 della legge n.203 del 1982) del quale, per far luogo alla riassunzione, il OT ebbe ad avvalersi.
Riferimenti alla forma dell'atto di riassunzione il ricorso infatti contiene esclusivamente in chiave argomentativa nello svolgimento dell'unica censura proposta che, in conformità dell'enunciazione fattane nella rubrica del motivo, attiene alla ritualità della notificazione (dell'atto di riassunzione) nelle forme di cui al comma 2^ dell'art. 303 c.p.c. Il motivo è infondato.
Osservazione preliminare, conseguente alle finalità concrete della pronuncia giurisdizionale, è che la decisione deve riguardare non già, ex professo, la ricostruzione del sistema delineato dal codice di rito nella disciplina dell'interruzione e, più ancora, delle forme e delle modalità previste per la ripresa del processo interrotto, bensì il punto controverso nel caso di specie: la possibilità del ricorso alla speciale forma di notificazione prevista dall'art.303 comma 2^ (collettiva ed impersonale agli eredi della parte deceduta, nell'ultimo domicilio di quest'ultima) nel caso in cui, verificatosi l'evento interruttivo della morte del convenuto prima della sua costituzione in giudizio (art.299) l'attore assuma l'iniziativa di riassumere il processo nei confronti di coloro cui spetti di proseguirlo, in rapporto ai quali il contraddittorio dev'essere ricostituito.
Ebbene, o la prosecuzione del processo, dopo l'interruzione che nel caso dell'art.299 si verifica ipso iure, o ipso facto secondo altra formulazione della dottrina immediatamente, come conseguenza automatica del venire in essere dell'evento: (v. in tal senso le sentenze n. 2495 del 1977, n. 1811 e 3647 del 1975) determinata da uno degli eventi previsti dagli artt. da 299 a 301, avviene mediante la costituzione dei soggetti nuovi contraddittori, cui spetti di proseguirlo all'una o all'altra delle udienze indicate dall'art.302 (ipotesi che la dottrina cataloga come "prosecuzione in senso stretto") o la ripresa del processo stesso avviene, mediante la riassunzione, ad iniziativa (dei soggetti suindicati o anche, com'è avvenuto nel caso di specie) della parte estranea all'evento secondo il disposto dell'art.303 - preoccupandosi la norma ad un tempo e di far salva la possibilità di difesa dei contraddittori assicurata con la prescrizione (rivolta all'attore) circa il contenuto (gli estremi della domanda) dell'atto di riassunzione, e di rendere agevole alla parte che abbia promosso il giudizio per la tutela dei suoi diritti di ottenere la ripresa del processo. Interesse quest'ultimo assicurato e soddisfatto (anche) con il consentire la notificazione dell'atto di riassunzione secondo quelle modalità (art.303 comma 2^) che prescindano dalla necessità della preventiva individuazione personale degli eredi della parte deceduta, nuovi contraddittori nel processo stesso.
L'espressione "nei casi previsti dagli articoli precedenti" - necessariamente il riferimento è agli artt. 299, 300, 301 che, in successione, indicano gli eventi interruttivi distinguendoli, come risulta evidente secondo che colpiscano la parte (299, 300) o il suo procuratore (301) ovvero la parte costituita (300) o non (299) che apre il testo dell'art. 302, non sembra poter essere intesa altrimenti, per il collegamento tra di loro delle norme stesse, che come il non esplicitato riferimento di applicazione anche dell'art.303, ossia dell'ipotesi di riassunzione, onde la prosecuzione ex art 302 e la riassunzione ex art.303 si pongono come le due possibilità-modalità di ripresa del processo dopo il verificarsi dell'evento interruttivo o la dichiarazione dello stesso, restando dunque accomunate, rispetto a dette modalità di ripresa e continuazione del processo, le ipotesi di interruzione indicate dagli artt. da 299 a 301.
L'espressione suddetta è tale - può ritenersi - da indurre ad escludere che "norme distinte siano state dettate per la continuazione del processo secondo che il fatto interruttivo si sia verificato prima o dopo la costituzione della parte" e che separatamente, appunto, per il verificarsi della prima ipotesi sia stata apprestata la norma dell'art. 299 e per la seconda quelle degli artt.302 e 303 (anche se parte della dottrina non ha mancato di segnalare le incongruenze rinvenibili tra le disposizioni ed i quesiti che, tanto l'ipotesi della disciplina separata per la continuazione del processo distinguendo il casi in cui l'evento interruttivo si verifichi prima (art.299) da quelli (302 e 303) in cui si verifichi dopo la costituzione della parte cui esso si riferisce, quanto l'altra, della unitarietà di disciplina nei casi suddetti, lasciano irrisolti in sede interpretativa atteso che nell'un caso non si spiegherebbe "perché l'art.300 si richiama all'art.299 mentre poi esso art.300 si riferisce all'ipotesi in cui il fatto interruttivo si verifichi dopo la costituzione" mentre nell'altro "non si vede che significato possa avere l'art.299 in fine" - ossia per il riferimento all'art.163 bis - "e il richiamo ad esso nell'art.300 anziché agli artt. 302 e 303").
E dunque, che debba leggersi il complesso normativo suindicato (da art.299 ad art. 303), recante la disciplina dell'interruzione del processo, nel senso che detta disciplina sia diversificata a seconda delle fasi del processo in cui si verificano i fatti interruttivi (prima o dopo che la parte cui l'evento si riferisca sia costituita in giudizio), e che la ripresa del processo stesso sia diversificata secondo che avvenga ad iniziativa della parte cui l'evento d'interruzione si riferisca mediante la costituzione in giudizio dei nuovi contraddittori cui spetta di proseguirlo (art. 302) ovvero ad iniziativa dell'altra parte che l'assuma procedendo alla notificazione di un atto di riassunzione (art.303), le norme stesse non escludono che nel caso previsto dall'art.299, e nell'ipotesi che l'evento interruttivo colpisca la parte convenuta, l'altra parte (l'attore), che sia interessata alla ripresa del processo e che a tal fine assuma l'iniziativa della riassunzione, possa avvalersi di quella speciale forma di notificazione prevista dall'art. 303 comma 2^ - i cui presupposti di applicazione erano ben presenti nel caso di specie. Il rapporto processuale era infatti ritualmente costituito in conseguenza dell'avvenuta valida notificazione dell'originario atto di citazione al convenuto D'DO ER, poi deceduto, il quale per effetto di tale notificazione aveva assunto la qualità di parte, e non era trascorso l'anno dall'accertata morte del convenuto stesso. Precedenti giurisprudenziali in termini possono essere individuati nelle pronunce di questa Corte n. 162 del 1966 (se pur focalizzata sul diverso problema della individuazione - nella validità della costituzione del rapporto processuale per effetto della notificazione della citazione introduttiva alla parte originaria, soltanto successivamente deceduta - del presupposto legittimante il ricorso alla notificazione ex art.302 comma 2^ dell'atto di riassunzione, presupposto individuato, appunto, nella priorità della notificazione della citazione rispetto all'accadere dell'evento interruttivo) e n. 5114 del 1985 (per un'ipotesi di notificazione ex art.302 c.p.c. agli eredi della parte rimasta contumace, ad iniziativa dell'attore anteriormente al verificarsi dell'interruzione).
Nemmeno appare possibile riconnettere la norma dell'art.303 comma 2^ (per l'ammissibilità della forma speciale di notificazione) al solo caso in cui sia intervenuta una (formale) dichiarazione d'interruzione, come avviene nell'ipotesi dell'art.300 commi 1^ e 2^ giacché non lo autorizzerebbe la norma dell'art.302 in forza della già segnalata l'espressione iniziale, "unificatrice" di tutti i casi d'interruzione previsti dai precedenti artt.299, 300 e 301 (non può non essere qui richiamata la pronuncia n. 28 del 1989 la quale pur restrittivamente interpretando - ossia nel senso di cui sopra la norma dell'art.303 quanto alla forma di notificazione collettiva ed impersonale in un caso in cui, verificatasi la morte della parte costituita in giudizio, l'altra parte aveva assunto l'iniziativa della riassunzione in tale forma prima che l'evento fosse dichiarato dal procuratore, ha tuttavia esplicitamente ammesso che alla riassunzione del giudizio in tal modo operata avrebbe potuto riconoscersi efficacia ove in concreto fosse risultato che alle controparti era stata assicurata l'effettività del contraddittorio). Si considera dunque che se ciò che solo distingue, quanto alla riassunzione, l'ipotesi di cui all'art.299, rispetto a quella dell'art.303, è da ravvisare (oltre che nella prescrizione circa l'adozione della citazione: e in ciò l'art. 299 è accomunato alle disposizioni di cui al comma 2^ dell'art.300 e al comma 2^ dell'art.301) nella necessità che, facendosi luogo alla riassunzione, siano osservati i termini dell'art.163 bis (che invece non debbono necessariamente essere osservati nel caso dell'art.303) ben appare possibile ritenere che, quanto alla forma della notificazione dell'atto riassuntivo, le due ipotesi non meritino di essere tenute distinte, pena un'irrazionalità di disciplina della notificazione all'interno di un unitario complesso normativo. Non può infatti prescindersi dal considerare la riassunzione come istituto unitario, indipendentemente dalla forma (citazione o ricorso) dell'atto, così da riconoscere che altrettanto unitariamente per tutte le ipotesi in cui vi si debba far luogo per la morte della parte, la riassunzione nei confronti degli eredi possa essere eseguita notificando l'atto agli stessi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto purché ciò avvenga, s'intende, entro l'anno dalla morte.
Nè vale, a sostenere il contrario, il richiamarsi del ricorrente al carattere eccezionale della norma che la rende "insuscettibile di applicazione estensiva"; di ciò non si dubita, essendo affermazione ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte quella secondo cui "la previsione della notificazione collettiva ed impersonale agli eredi della parte defunta ha carattere eccezionale (ex multis, le sentenze n. 7953 e n. 3457 entrambe del 1994 ma tra i casi o le ipotesi in cui la norma trova applicazione vi è per le ragioni già dianzi spiegate, l'ipotesi, appunto, della riassunzione ex art.303 (oltre quelle altre previste dagli artt. 286 , 328 co.2^ e 330 co.2^) che alle previsioni dell'art.299 si ricollega in forza dell'art.302 e del richiamo di questa norma ai "casi previsti dagli articoli precedenti", per i quali tutti, come si è dianzi ritenuto, opera unitariamente la disciplina della prosecuzione e della riassunzione del processo. E dunque può ritenersi che il carattere "eccezionale" di tale forma di notificazione debba essere visto piuttosto che con stretto riferimento alla (sola) norma dell'art.303, con riguardo, invece all'intero complesso di norme che costituiscono la disciplina dell'interruzione del processo e delle forme e delle modalità di ripresa (prosecuzione-riassunzione) dello stesso, ovverosia nel senso che all'interno di tale complesso di norme il suddetto carattere di eccezionalità non venga in rilievo di modo che la disciplina dettata dall'art.303 non appaia eccezionale rispetto alla situazione processuale delineata dall'art.299 come anche rispetto alle altre ipotesi che tale norma richiamano (gli artt.300 comma 2^, 301 comma 2^).
Interpretare nel senso prospettato dal ricorrente, ossia che la norma dell'art.303 "stia a regolare in maniera peculiare solo ed unicamente l'ipotesi in cui la parte sia deceduta dopo la costituzione in giudizio e non sia stata fissata dal giudice l'udienza successiva all'interruzione", per fame discendere, come il ricorrente pretende, l'inammissibilità della forma di notificazione impersonale e collettiva agli eredi della parte deceduta nel caso previsto dall'art.299 (morte o perdita della capacità di stare in giudizio della parte - nel caso di specie il convenuto - prima della sua costituzione) come conseguenza della necessità di leggere il comma 2^ dell'art.303 in riferimento esclusivo al comma 1^, e ciò sulla base del collegamento che, quasi ad indice dell'esclusività suddetta, sarebbe costituito dal termine "ricorso" presente in entrambi i commi, significherebbe porre nel nulla la generalità dell'espressione iniziale dell'art. 302.
In definitiva, non traspaiono dalle norme in questione indicazioni contrarie all'uso della speciale forma di notificazione prevista daN'art.303 comma 2^ - è questo il problema posto dal caso di specie - nel caso in cui la citazione dei soggetti cui spetta di proseguire il processo debba avvenire in conseguenza di un evento interruttivo verificatosi in danno della parte (il convenuto) non ancora costituita;
ne' indicazioni contrarie vengono dalla necessità di rispettare il principio del contraddittorio e di assicurare il diritto di difesa a coloro che in luogo della parte colpita dall'evento spetti di proseguire il processo: quella necessità che permea di sè l'intero svolgimento del processo e che in definitiva costituisce la ragione stessa giustificatrice del fenomeno "interruzione del processo". Ed invero dette esigenze in nulla risulterebbero compromesse (potrebbero esserlo in fatto ed in concreto, ma altri istituti processuali a ciò soccorrerebbero) dall'adozione di tale forma di notificazione (ciò è implicito nel semplice fatto che l'ordinamento processuale la prevede espressamente).
Quanto alla ragione di nullità della sentenza (di primo grado) emessa nei confronti degli "eredi di D'DO DI - resistenti contumaci" che il ricorrente deduce con riferimento alla non integrità del contraddittorio conseguente alla "mai avvenuta, nel giudizio, identificazione degli eredi del D'DO" originariamente convenuto essa non sussiste. Ed invero, qualora l'atto riassuntivo sia stato notificato agli eredi della parte defunta collettivamente ed impersonalmente nell'anno dalla morte del de cuius, a norma dell'art.303, tutti gli eredi, noti o ignoti, sono partecipi del giudizio, onde quelli che non si costituiscono debbono considerarsi contumaci (affermazione ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte).
In definitiva, non sussistendo la violazione di legge denunciata per il caso di specie, il ricorso dev'essere respinto. Ricorrono giusti motivi, in relazione alla natura delle questioni dedotte, per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, il 8 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 8 settembre 1999