Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/1999, n. 9516
CASS
Sentenza 8 settembre 1999

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Il secondo comma dell'art. 303 cod. proc. civ., laddove ammette che la riassunzione del processo interrotto possa avvenire mediante notificazione dell'atto riassuntivo collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio della parte defunta, entro l'anno dalla morte di quest'ultima, si deve ritenere applicabile anche nell'ipotesi in cui l'evento della morte si sia verificato prima della costituzione della parte, poiché l'art. 303 va letto al lume dell'art. 302 cod. proc civ., il quale con l'espressione "nei casi previsti dagli articoli precedenti" si riferisce anche alla fattispecie dell'art. 299 stesso codice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/1999, n. 9516
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9516
    Data del deposito : 8 settembre 1999

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