Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/06/2017, n. 39482
CASS
Sentenza 22 giugno 2017

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Il reato di assunzione di sostanze dopanti, che ha natura istantanea con effetti permanenti, si perfeziona nel momento dell'assunzione della sostanza vietata, essendo irrilevante l'eventuale perdurante pericolo dell'alterazione delle prestazioni agonistiche, pertanto la competenza territoriale va individuata in relazione al luogo in cui la sostanza viene somministrata, assunta o favorita nell'assunzione.

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  • 1Art. 586-bis - Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (1) (2)
    https://www.filodiritto.com/

    1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze. 2. La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto …

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    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 luglio 2022

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    Indice: 1. Il reato di assunzione di sostanze dopanti ai sensi dell'articolo586-bis Codice Penale 2. La ratio della fattispecie 3. Il requisito del dolo specifico 4. L'individuazione del momento consumativo: la sentenza n. 24884/2021 della Cassazione 1. Il reato di assunzione di sostanze dopanti ai sensi dell'articolo 586-bis Codice Penale Con il d. lgs. 1.3.2018, n. 21, che ha dato attuazione alla delega legislativa di cui all'articolo 1, 85° co., lett. q, l. 23.6.2017, n.103, relativa alla “tendenziale” riserva di codice nella materia penale, le fattispecie prima contenute all'articolo 9, l.14.12.2000, n. 376, recante la «disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/06/2017, n. 39482
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39482
Data del deposito : 22 giugno 2017

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