Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2007, n. 27279
CASS
Sentenza 21 giugno 2007

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Il reato di assunzione di sostanze dopanti (nella specie, nandrolone) non si consuma nel momento dell'assunzione della sostanza vietata poichè, attesa la sua natura di reato di pura condotta e di pericolo presunto, il pericolo dell'alterazione delle prestazioni agonistiche permane fino a quando la sostanza dopante è idonea a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell'atleta che l'ha assunta. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato la sentenza assolutoria per difetto di giurisdizione del primo giudice in base alla motivazione che l'assunzione della sostanza dopante fosse avvenuta in paese straniero).

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  • 1Art. 586-bis - Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (1) (2)
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    1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze. 2. La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto …

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    – Legge 14 dicembre 2000 n. 376:“Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” Art. 9 L. 376/2000 (disposizioni penali) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2007, n. 27279
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27279
Data del deposito : 21 giugno 2007

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