Sentenza 25 febbraio 2009
Massime • 1
Anche in mancanza di una rinuncia del P.M. all'espletamento dell'esame dell'imputato, ritualmente ammesso e fissato, è legittima la revoca dell'ordinanza di ammissione, allorché l'imputato stesso non sia comparso all'udienza stabilita per l'incombente, adducendo un impedimento ritenuto non legittimo dal giudice.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2009, n. 14914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14914 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 25/02/2009
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 372
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 034932/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO VA N. IL 12/03/1970;
avverso SENTENZA del 29/05/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO;
sentito il P.G. in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio che ha concluso per l'annullamento con rinvio, nonché il difensore della p.c. avv.to Basilicata A., sost. process. dell'avv.to CONTE Antonio, che si è riportato alle conclusioni scritte.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
TI NN ricorre personalmente per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna emessa nei suoi confronti del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in ordine al reato di calunnia, per avere denunciato falsamente lo smarrimento di un assegno bancario, in tal modo simulando a carico di LE RY, cui aveva ceduto l'assegno in pagamento, tracce di reato. A sostegno della richiesta di annullamento dell'impugnata decisione il TI denuncia con il primo motivo la violazione della legge penale e processuale in riferimento agli artt. 24, 111 Cost. e art.503 c.p.p., censurando l'errore commesso dai giudici del gravame, che avevano respinto la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale per l'esame dell'imputato, ritualmente richiesto e ammesso in primo grado e poi inspiegabilmente revocato, sul solo rilievo che l'imputato era rimasto contumace sia in primo che in secondo grado, con evidente lesione delle garanzie difensive;
con il secondo motivo denuncia l'erronea applicazione degli artt. 163, 165 e 185 c.p.p., e l'omessa motivazione in riferimento alla determinazione della pena e l'abnormità del concesso benefico della sospensione della pena alla condizione oltre che del risarcimento del danno morale, quantificato in Euro 1.000,00, anche del pagamento - dell'importo dell'assegno in favore della parte offesa, costituitasi parte civile, in violazione dell'art. 74 c.p., che giustifica la sola pretesa risarcitoria e non pure quella restitutoria. Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle questioni proposte.
Ed invero quanto alla prima censura, ha già risposto il giudice del gravame, il quale, nel rigettare l'eccezione di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa in riferimento alla revoca del provvedimento di ammissione dell'interrogatorio dell'imputato, si è adeguato all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, a mente del quale, anche in assenza di una rinuncia della parte all'espletamento dell'esame dell'imputato, è legittima la revoca dell'ordinanza di ammissione, allorché l'imputato stesso non sia comparso all'udienza stabilità per l'incombente, adducendo un impedimento, ritenuto non legittimo (Cass. Sez. 1^ 1/11 - 7/12/06 n. 40317 Rv. 235109). Nel caso in esame il giudice di primo grado ha adeguatamente giustificato la revoca dell'ordinanza ammissiva del mezzo istruttorio in conseguenza della contumacia dell'imputato e dell'inerzia del difensore a farlo comparire all'udienza fissata per l'espletamento della prova, e a fronte di una allegato impedimento dell'imputato, non supportato però da alcun riscontro probatorio, ha correttamente dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale. Dal canto suo la Corte distrettuale, dando atto della perdurante contumacia dell'imputato anche nel giudizio di appello, ha respinto l'eccezione della difesa, nonché la richiesta di riapertura del dibattimento, implicitamente ritenendo esaustiva l'istruttoria già svolta. Stessa sorte merita anche la seconda censura, che attraverso la denuncia di una non meglio specificata abnormità della condizione apposta al beneficio della sospensione condizionale della pena, pone in discussione il potere discrezionale del giudice, conferitogli dall'art. 165 c.p., e qui correttamente applicato, di subordinare il beneficio all'adempimento dell'obbligo del risarcimento del danno morale e del danno materiale, costituito dal pagamento della somma portata dall'assegno bancario, falsamente denunciato come smarrito. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00, oltre al rimborso delle spese di parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;
liquida alla parte civile a titolo di rimborso la somma di Euro 2.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A.. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2009