Sentenza 26 settembre 2006
Massime • 1
In tema di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre, a norma dell'art. 175, comma secondo bis, cod. proc. pen., "dalla consegna del condannato" e, pertanto, ove questa non sia ancora avvenuta, l'interessato può utilmente formulare nuova istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza d'appello contumaciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2006, n. 34932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34932 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 26/09/2006
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 2682
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 014263/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BELBA AGIM, N. IL 01/04/1963;
avverso ORDINANZA del 30/03/2006 CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI per accoglimento istanza.
La Corte:
OSSERVA
Vista l'ordinanza in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile l'istanza di LB Agim volta ad ottenere la "restituzione nel termine per la comparizione nel processo di appello" avverso sentenza G.U.P. Trib. Prato 12.11.1999, proposta sull'assunto che, dopo la decisione assolutoria di primo grado, il LB aveva fatto ritorno in Albania e non aveva mai avuto notizia del processo di appello, instaurato con notifica del decreto di citazione a mani del suo difensore di fiducia ex art. 161 c.p.p., celebrato nella sua contumacia e conclusosi con la condanna a 10 anni di reclusione;
rilevato che la stessa ordinanza ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere sull'istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso per Cassazione pure avanzata dall'istante in data 13.12.2005, ordinando la trasmissione degli atti a questa corte;
ritenuta l'inammissibilità dell'istanza in quanto proposta oltre il termine, stabilito dall'art. 175 c.p.p., comma 2 bis, di gg. 30 dall'effettiva conoscenza del provvedimento, risalente all'aprile 2005 (epoca dell'arresto del LB in Albania in vista della richiesta estradizione in Italia) e, comunque, ad epoca anteriore al 27.10.2005 (data riportata in calce all'istanza dichiarata inammissibile dalla Corte di assise di appello di Firenze);
considerato che per la "effettiva conoscenza del provvedimento" deve ritenersi sufficiente la conoscenza degli estremi essenziali del medesimo e del suo contenuto decisorio, anche a prescindere dalla sua parte motiva, e che, nel caso di specie, l'interessato aveva compiutamente appreso l'esito del processo di appello, conclusosi con la riforma della sentenza di primo grado e con la sua condanna a 10 anni di reclusione (v., in senso conforme, Cass., sez. 5^, 10.5.2005, Caporilli, Ced Cass., rv. 232331, che ha ritenuto allo scopo sufficiente la notifica di parcella del campione penale contenente esplicito riferimento alla sentenza emessa, e sez. 2^, 23.6.2005, Kellici, id., rv. 231887, secondo cui la "effettiva conoscenza" del provvedimento deve ritenersi acquisita con la cognizione dei suoi estremi - autorità, data, oggetto -, nella specie desunta dalla notificazione dell'ordine di carcerazione, tale da consentire la conoscibilità del contenuto integrale della decisione da impugnare);
rilevato, peraltro, che per il caso di estradizione dall'estero il termine per la presentazione della richiesta decorre, a norma del citato art. 175 c.p.p., comma 2 bis, "dalla consegna del condannato" e che, pertanto, ove questa non sia ancora avvenuta e ne ricorrano le condizioni, l'interessato potrà utilmente formulare una nuova istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di appello.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2006