Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2025, n. 39420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39420 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da CH ROMANO
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
OL LL
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ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
- Relatore -
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39420/2025 Roma, li, 05/12/2025
Sent. n. sez. 1423/2025 UP 19/11/2025 R.G.N. 30370/2025
1. RI PI nato a [...] il [...] 2. OR NG nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo, come da requisitoria scritta, il rigetto del proposto nell'interesse di RI PI e la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di OR NG;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Ancona, in riforma della pronuncia di proscioglimento di primo grado dei ricorrenti per mancanza della condizione di procedibilità, ha condannato gli stessi per il delitto di lesioni aggravate dall'uso di un'arma, in quanto, in concorso tra loro e con altri due soggetti, all'interno di una struttura carceraria, avevano colpito ripetutamente con calci e pugni, nonché con una caffettiera e un manico di scopa spezzato, il detenuto UC La SE, cagionando allo stesso lesioni personali.
Firmato Da: CH ROMANO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial:
2b7e1e8000fc6214 - Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ddf78a4999b2ae
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2. Avverso la richiamata sentenza propone ricorso, in primo luogo, PI RI, affidandosi a tre motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.
2.1. Con il primo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 585, secondo comma, cod. pen. e 597, comma 1, cod. proc. pen. A fondamento della censura espone che il Pubblico Ministero aveva proposto appello solo rispetto all'esclusione della circostanza aggravante dell'uso dell'arma e non anche a quella della recidiva contestata, che, ciononostante, era stata ritenuta integrata dalla Corte territoriale.
2.2. Mediante il secondo motivo l'imputato deduce violazione degli artt. 63, terzo comma, 132, 133 e 585, secondo comma, cod. pen. e omessa motivazione in ragione dell'aumento sino ad un terzo per la circostanza aggravante, aumento che, pure non di minima entità, non era stato fondato su adeguate argomentazioni.
2.3. Con l'ultimo motivo assume violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 2, 20-bis e 132 cod. pen., 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e correlata omessa motivazione poiché, dopo la lettura del dispositivo, la Corte territoriale non lo aveva reso edotto della possibilità di applicare le pene
sostitutive.
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3. Propone separato ricorso anche l'imputato NG OR affidandosi a tre motivi, di seguito enunciati nei termini strettamente necessari per la decisione.
3.1. Con il primo, denuncia nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 546, lett. e), 125, comma 3, cod. proc. pen., 111 Cost. in relazione all'art. 533 cod. proc. pen in ordine all'affermazione della sua responsabilità penale, che non potrebbe ritrarsi dal solo video cui fa riferimento la decisione impugnata le immagini del quale, invero, non sono conducenti, laddove lo ritraggono prima camminare in direzione opposta a quella dell'AL e alla cella nella quale era avvenuta l'aggressione e, quindi, intento a separare i contendenti.
3.2. Con il secondo motivo assume nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 59, secondo comma, cod. pen. e correlato vizio motivazione in ordine alla ritenuta circostanza aggravante dell'uso di armi.
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Assume che dall'informativa di reato non si desume che egli era possesso di armi né era a conoscenza che le teneva in tasca il detenuto AL e che elementi solo presuntivi si potevano desumere, in assenza di telecamere nella cella del La SE, circa l'uso delle stesse anche da parte degli altri soggetti
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presenti. Inoltre, circostanze rilevanti non avrebbero neppure potuto ritrarsi, come invece avvenuto, dall'aver egli effettuato, dopo i fatti, un giro di perquisizione della cella, nel corso del quale, accortosi del manico di scopa per terra, era entrato e lo aveva nascosto nel retro della propria maglia.
3.3. Con il terzo motivo lamenta mancata rinnovazione della prova dichiarativa pur all'esito del ribaltamento della pronuncia di proscioglimento nel giudizio di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso dell'imputato RI è manifestamente infondato in quanto, stante il proscioglimento in primo grado, la questione afferente il trattamento sanzionatorio, anche ai fini del vaglio in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante della recidiva, era stata ritenuta assorbita dal Tribunale. Ne deriva che, intervenuta la condanna, la Corte d'Appello ha correttamente effettuato tale valutazione.
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2. Il secondo motivo è, parimenti, manifestamente infondato, poiché, come è stato ribadito anche di recente nella giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, rispetto all'esercizio della quale è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 32364 del 16/05/2025, [...]). E, tuttavia, non è questa la situazione che si è verificata nella fattispecie in esame, nella quale l'aumento operato per effetto della circostanza aggravante si è attestato nella media edittale.
3. Il terzo motivo proposto dal RI è infondato. Vi è infatti che, ormai, nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato il prevalente e più condivisibile orientamento, rispetto a quello cui auspica e fa riferimento l'imputato, per il quale, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione
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dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285710; Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, [...], Rv. 285412). Peraltro, nella fattispecie in esame, il ricorrente neppure in via prudenziale, considerato che l'accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero avrebbe potuto condurre a una pronuncia di condanna, aveva formulato un'istanza di sostituzione della pena in tale direzione e, dunque, in forza dei superiori e condivisibili principi non poteva pretendere che la Corte territoriale si attivasse d'ufficio anche ove, come deve ritenersi, avesse vagliato l'insussistenza dei presupposti per l'imputato per accedere alla pena sostitutiva.
4. I primi due motivi di ricorso proposti dall'OR, suscettibili di valutazione unitaria, non sono fondati. La decisione impugnata - con la quale, peraltro, la difesa del ricorrente si confronta solo in parte, sicché le relative censure si pongono ai limiti dell'ammissibilità - ha invero, a pag. 7, congruamente indicato le ragioni sottese all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, sia per il fatto in sé considerato che per l'aggravante dell'uso dell'arma. Il ragionamento compiuto dalla Corte territoriale si è fondato, difatti, su una corretta valutazione complessiva e non atomistica degli elementi istruttori, desumendo detta responsabilità da una serie di circostanze convergenti in tale direzione: l'OR (e il RI) avevano operato di concerto con AL, come emerso dai filmati delle telecamere poste nel corridoio prima del fatto, erano entrati insieme nella cella dove era avvenuta l'aggressione in danno del La SE, e peraltro l'OR aveva fatto un giro di perlustrazione dinanzi alla cella e, accortosi del manico di scopa per terra sul pavimento, vi era entrato e lo aveva ascosto dentro il retro della maglia per poi disfarsene. Dinanzi a tali persuasive argomentazioni, mediante un riferimento parcellizzato alle risultanze processuali, il ricorrente cerca di ottenere, dunque, in questa sede di legittimità un'inammissibile rivalutazione delle prove, preclusa a fronte di una congrua motivazione della decisione impugnata (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, [...], Rv. 207944).
5. Il terzo motivo di ricorso proposto dal medesimo imputato è manifestamente infondato: per un verso, infatti, il ribaltamento della pronuncia di proscioglimento non si è fondato sulla rinnovata valutazione di una prova dichiarativa e, per un altro, ciò non sarebbe del resto potuto avvenire, essendosi il processo di primo grado svolto nelle forme del giudizio abbreviato senza alcuna integrazione istruttoria.
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6. I ricorsi devono essere dunque nel complesso rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
7. In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge, considerati la natura del reato.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 19/11/2025. Il Consigliere Estensore Rosaria Giordano
Il Presidente
EL OM
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