Cass. civ., sez. I, sentenza 19/01/2001, n. 793
CASS
Sentenza 19 gennaio 2001

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In tema di nullità di un lodo arbitrale, il requisito della "riunione in conferenza personale" degli arbitri è condizione di validità della pronuncia, essendo il relativo precetto testualmente dettato dal primo comma dell'art. 823 cod. proc. civ., ed espressamente richiamato dal successivo comma secondo, punto 5 del medesimo articolo (che prescrive, appunto, "l'indicazione del luogo o del modo in cui il lodo è stato deliberato"), sicché, se dal testo del provvedimento non risulti, neppure per implicito, l'osservanza di tali modalità di deliberazione, ne deriverebbe il difetto del requisito di cui al citato art.823 comma secondo n.5, indicato come caso di nullità dal successivo art.829, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha, peraltro, escluso che, nel caso di specie, potesse dirsi violata la regola "de qua", specificando ancora che le concrete modalità con le quali il presidente del collegio arbitrale diriga il processo di formazione della volontà conclusiva del collegio - nella specie, asseritamente maturata tra due dei tre arbitri separatamente -, qualora non si traduca nella violazione di uno dei requisiti formali del lodo, ovvero non assurga a motivo di revocazione per dolo del giudice, non assume alcuna rilevanza ai fini di una pronuncia di nullità della deliberazione ex art. 829 cod. proc. civ.).

In tema di nullità di un lodo arbitrale, il requisito della "riunione in conferenza personale" degli arbitri è condizione di validità della pronuncia, essendo il relativo precetto testualmente dettato dal primo comma dell'art. 823 cod. proc. civ., ed espressamente richiamato dal successivo comma secondo, punto 5 del medesimo articolo (che prescrive, appunto, "l'indicazione del luogo o del modo in cui il lodo è stato deliberato"), sicché, se dal testo del provvedimento non risulti, neppure per implicito, l'osservanza di tali modalità di deliberazione, ne deriverebbe il difetto del requisito di cui al citato art.823 comma secondo n.5, indicato come caso di nullità dal successivo art.829, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha, peraltro, escluso che, nel caso di specie, potesse dirsi violata la regola "de qua", specificando ancora che le concrete modalità con le quali il presidente del collegio arbitrale diriga il processo di formazione della volontà conclusiva del collegio - nella specie, asseritamente maturata tra due dei tre arbitri separatamente -, qualora non si traduca nella violazione di uno dei requisiti formali del lodo, ovvero non assurga a motivo di revocazione per dolo del giudice, non assume alcuna rilevanza ai fini di una pronuncia di nullità della deliberazione ex art. 829 cod. proc. civ.).

Le prescrizioni del piano regolatore generale, una volta approvate e pubblicate nelle forme previste, hanno valore di prescrizioni di ordine generale di contenuto normativo, come tali assistite da una presunzione legale di conoscenza da parte dei destinatari, sicché i vincoli da essi imposti non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull'immobile secondo la previsione dell'art. 1489 cod. civ., non sono, conseguentemente, invocabili dal compratore come fonte di responsabilità del venditore (che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto), non generano, infine, alcuna responsabilità risarcitoria per evizione nell'ipotesi in cui ad essi segua un procedimento di espropriazione anche parziale del bene.

Le prescrizioni del piano regolatore generale, una volta approvate e pubblicate nelle forme previste, hanno valore di prescrizioni di ordine generale di contenuto normativo, come tali assistite da una presunzione legale di conoscenza da parte dei destinatari, sicché i vincoli da essi imposti non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull'immobile secondo la previsione dell'art. 1489 cod. civ., non sono, conseguentemente, invocabili dal compratore come fonte di responsabilità del venditore (che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto), non generano, infine, alcuna responsabilità risarcitoria per evizione nell'ipotesi in cui ad essi segua un procedimento di espropriazione anche parziale del bene.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/01/2001, n. 793
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 793
    Data del deposito : 19 gennaio 2001

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