Sentenza 19 gennaio 2001
Massime • 4
In tema di nullità di un lodo arbitrale, il requisito della "riunione in conferenza personale" degli arbitri è condizione di validità della pronuncia, essendo il relativo precetto testualmente dettato dal primo comma dell'art. 823 cod. proc. civ., ed espressamente richiamato dal successivo comma secondo, punto 5 del medesimo articolo (che prescrive, appunto, "l'indicazione del luogo o del modo in cui il lodo è stato deliberato"), sicché, se dal testo del provvedimento non risulti, neppure per implicito, l'osservanza di tali modalità di deliberazione, ne deriverebbe il difetto del requisito di cui al citato art.823 comma secondo n.5, indicato come caso di nullità dal successivo art.829, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha, peraltro, escluso che, nel caso di specie, potesse dirsi violata la regola "de qua", specificando ancora che le concrete modalità con le quali il presidente del collegio arbitrale diriga il processo di formazione della volontà conclusiva del collegio - nella specie, asseritamente maturata tra due dei tre arbitri separatamente -, qualora non si traduca nella violazione di uno dei requisiti formali del lodo, ovvero non assurga a motivo di revocazione per dolo del giudice, non assume alcuna rilevanza ai fini di una pronuncia di nullità della deliberazione ex art. 829 cod. proc. civ.).
In tema di nullità di un lodo arbitrale, il requisito della "riunione in conferenza personale" degli arbitri è condizione di validità della pronuncia, essendo il relativo precetto testualmente dettato dal primo comma dell'art. 823 cod. proc. civ., ed espressamente richiamato dal successivo comma secondo, punto 5 del medesimo articolo (che prescrive, appunto, "l'indicazione del luogo o del modo in cui il lodo è stato deliberato"), sicché, se dal testo del provvedimento non risulti, neppure per implicito, l'osservanza di tali modalità di deliberazione, ne deriverebbe il difetto del requisito di cui al citato art.823 comma secondo n.5, indicato come caso di nullità dal successivo art.829, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha, peraltro, escluso che, nel caso di specie, potesse dirsi violata la regola "de qua", specificando ancora che le concrete modalità con le quali il presidente del collegio arbitrale diriga il processo di formazione della volontà conclusiva del collegio - nella specie, asseritamente maturata tra due dei tre arbitri separatamente -, qualora non si traduca nella violazione di uno dei requisiti formali del lodo, ovvero non assurga a motivo di revocazione per dolo del giudice, non assume alcuna rilevanza ai fini di una pronuncia di nullità della deliberazione ex art. 829 cod. proc. civ.).
Le prescrizioni del piano regolatore generale, una volta approvate e pubblicate nelle forme previste, hanno valore di prescrizioni di ordine generale di contenuto normativo, come tali assistite da una presunzione legale di conoscenza da parte dei destinatari, sicché i vincoli da essi imposti non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull'immobile secondo la previsione dell'art. 1489 cod. civ., non sono, conseguentemente, invocabili dal compratore come fonte di responsabilità del venditore (che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto), non generano, infine, alcuna responsabilità risarcitoria per evizione nell'ipotesi in cui ad essi segua un procedimento di espropriazione anche parziale del bene.
Le prescrizioni del piano regolatore generale, una volta approvate e pubblicate nelle forme previste, hanno valore di prescrizioni di ordine generale di contenuto normativo, come tali assistite da una presunzione legale di conoscenza da parte dei destinatari, sicché i vincoli da essi imposti non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull'immobile secondo la previsione dell'art. 1489 cod. civ., non sono, conseguentemente, invocabili dal compratore come fonte di responsabilità del venditore (che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto), non generano, infine, alcuna responsabilità risarcitoria per evizione nell'ipotesi in cui ad essi segua un procedimento di espropriazione anche parziale del bene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/01/2001, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
O L L O ) B E E E C N A O R T I SEZIONE PRIMA 7-93/01 O T D C S UPREMA DI CASSAZIONE I E A G L C E I R D A U I D E G T E N dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E N Oggetto S T E S I ( CARNEVALE Presidente e Relatore Dott. Corrado RINUNCIA Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Dott. Massimo BONOMO - Consigliere R.G.N. 794/99 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere Cron.... 16348 Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente ORD INANZA Ud. 12/04/2001 sul ricorso proposto da: ENEL SpA, in persona dell'Institore e Capo della Divisione Distribuzione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 58, presso l'avvocato GONNELLI PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LECCE REGINALDO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PISANO ANNA;
intimata - 2268/97 del Giudice di pace diavverso la sentenza n. CATANZARO, depositata il 03/12/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 66 udienza del 12/04/2001 dal Presidente Relatore Dott. 1 Corrado CARNEVALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia. La Corte ritenuto che con atto regolarmente sottoscritto e depositato nella cancelleria prima della fissazione dell'udienza la parte ricorrente ha dichiarato di ri- nunciare al ricorso ritualmente notificato e deposita- to;
che l'altra parte non ha notificato controricorso;
che, conseguentemente,te, il giudizio deve essere dichiara- to estinto senza che debba emettersi alcuna pronuncia sulle spese;
visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. dichiara l'estinzione del giudizio. 4 ) 7 E O 3 . L C Così deciso in Roma nella camera di consiglio del L N A O , P B 1 I 9 E 9 D E 1 12 aprile 2001. - N E 1 O 1 C I - I Z 1 D A 2 R . U Il Presidente estensore I T L S I G 9 G 3 E E E R N . Corrado Carnevale 6 A T 4 D S . I E louare lament T ( T T R N E A S E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civic Luisa Passinetti Depositato in Cancelleria 11 24 MAG. 2001 NL CANCELLIERE 2