Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2016, n. 11033
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Sentenza 20 gennaio 2016

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In tema di riesame delle misure cautelari, non sussiste alcun divieto per il P.M. di trasmettere al Tribunale gli atti sopravvenuti all'emissione dell'ordinanza genetica che non abbiano una connotazione di favore nei confronti dell'indagato, posto che l'art. 309, comma nono, cod. proc. pen. prevede espressamente che le parti possono integrare il compendio indiziario in udienza e che una trasmissione anticipata di tali atti assicura maggior tutela al diritto di difesa dell'indagato, il quale, proprio a seguito della trasmissione prima dell'udienza, è in grado di contraddire gli eventuali nuovi elementi sfavorevoli in modo consapevole.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2016, n. 11033
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11033
    Data del deposito : 20 gennaio 2016

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