Sentenza 20 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di riesame delle misure cautelari, non sussiste alcun divieto per il P.M. di trasmettere al Tribunale gli atti sopravvenuti all'emissione dell'ordinanza genetica che non abbiano una connotazione di favore nei confronti dell'indagato, posto che l'art. 309, comma nono, cod. proc. pen. prevede espressamente che le parti possono integrare il compendio indiziario in udienza e che una trasmissione anticipata di tali atti assicura maggior tutela al diritto di difesa dell'indagato, il quale, proprio a seguito della trasmissione prima dell'udienza, è in grado di contraddire gli eventuali nuovi elementi sfavorevoli in modo consapevole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2016, n. 11033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11033 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2016 |
Testo completo
1 10 33/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. UGO DE CRESCIENZO N. 10612016 - Consigliere - Dott. PIERCAMILLO DAVIGO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO N. 49365/2015 Dott. GIUSEPPE SGADARI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DA AR N. IL 28/09/1956 NO LU N. IL 16/01/1967 NZ MA N. IL 18/03/1972 avverso l'ordinanza n. 5229/2015 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 07/10/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. D. Corde рос во маний жнего же Conclude rcorso Udit i difensor Avv.;i difensor RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame delle misure coercitive, confermava l'ordinanza di applicazione della custodia in carcere nei confronti di RE NA, AE SA e NZ RI per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore delle indagate che deduceva:
2.1. violazione di legge in relazione all'inclusione nel compendio degli atti trasmessi in valutazione al tribunale per il riesame anche degli interrogatori di AU VA. Secondo il ricorrente si tratterebbe di atti non valutati dal giudice dal cautela che dunque non avrebbero dovuto essere trasmessi al Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309 comma 5 cod. proc. pen. Peraltro non si tratterebbe neanche di elementi a favore dell'imputato contenuti in memorie difensive, atti questi anch'essi trasmissibili al Tribunale per il riesame. Non si trattava, infine, neanche di elementi depositati in sede di udienza camerale ai fini della decisione.
1.2. Vizio di motivazione nella misura in cui le dichiarazioni del AU non risulterebbero in concreto valutate dal Tribunale per il riesame.
1.3. Vizio di motivazione. Si deduceva che l'ordinanza impugnata avrebbe aderito a quella genetica senza tenere in considerazione le doglianze difensive in ordine alla carenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla fattispecie associativa. Tali indizi non sarebbero gravi in quanto non risulterebbe dimostrata l'esistenza di una struttura organizzativa con divisione dei ruoli che esercitasse un potere effettivo di intimidazione nell'area dei quartieri spagnoli. Mancherebbe anche ogni elemento indiziario a indicativo dell'eventuale controllo delle attività economiche. Inoltre gli episodi specifici, sintomatici dell'esistenza del reato associativo sarebbero riferibili al solo RIno CO.In relazione alle singole posizioni, infine, vi sarebbe un motivazione carente in quanto limitata alale mera elencazione delle intercettazioni 1.4. In particolare con riferimento alla NZ il Tribunale le avrebbe attribuito il ruolo di distribuire il denaro tra i sodali piuttosto che quello di che di raccogliere il denaro dei c.d. "caroselli". Inoltre non si potrebbero indurre elementi utili al sostegno della impostazione accusatoria dalla perquisizione, dato che il denaro sarebbe stato restituito alla Di NZ. Ancora: non vi sarebbero elementi per ritenere che la RI citata nelle intercettazioni potesse identificarsi con la NZ. 2 1.5. Vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata sarebbe carente sia perché sarebbe assente un autonoma valutazione, sia perché non veniva valutato il tempo trascorso dai fatti CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo di ricorso che deduce la inutilizzabilità delle dichiarazioni del AU è infondato Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui l'obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. riguarda solo gli atti che il P.M. ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell'indagato mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale (Cass. sez. 4, n. 44004 del 19\7\2013, Rv. 257698). La norma impone dunque un obbligo di trasmissione "minimo" che coinvolge sia gli atti sui quali la misura si fonda, sia gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato. Gli altri atti sopravvenuti alla emissione della ordinanza genetica ed che non abbiano una connotazione di favore nei confronti degli indagati "possono" (ma non "debbono") essere trasmessi dal pubblico ministero se questi lo riterrà opportuno, non essendoci alcun obbligo in proposito. Se non vi è obbligo, del pari non vi è divieto: tanto più che il codice prevede espressamente che le parti possano integrare il compendio indiziario in udienza (art. 309 comma 9 cod. proc. pen.). In tale contesto la trasmissione anticipata, oltre a non essere vietata, tutela maggiormente il diritto di difesa dell'indagato, che può contraddire le eventuali novità sfavorevoli in modo consapevole, a causa della ostensione precoce.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso, che deduce la mancata valutazione delle dichiarazioni del AU è infondato. Il Tribunale del riesame deve infatti basare la sua decisione sulle emergenze ritenute rilevanti, non essendovi alcun obbligo di valutazione di ogni emergenza indiziaria trasmessa. Peraltro, nel caso di specie, il collegio di merito affrancava espressamente la decisione sulla libertà delle ricorrenti dal contenuto delle dichiarazioni contestate.
1. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto il ricorrente mira ad offrire un a lettura alternativa delle emergenze procedimentali senza individuare fratture logiche manifeste e decisive del percorso argomentativo. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico invece essere offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come argomentativo illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;
quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. E' noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'interno compendio indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve dunque essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dai giudici di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;
quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. Nel caso di specie, come evidenziato in premessa, il ricorrente piuttosto che rilevare vizi decisivi della motivazione si limitava ad offrire una interpretazione degli elementi di prova raccolti diversa da quella fatta propria dal Tribunale in contrasto palese con le indicate linee interpretative. Peraltro, in materia di prova dell'esistenza delle mafie c.d. storiche il collegio condivide l'orientamento secondo cui l'onere di motivazione del giudice è significativamente attenuato in relazione all'esistenza del sodalizio, che trova conferma in decenni di storia giudiziaria, mentre non subisce alcuna incisione in relazione alla partecipazione del singolo alla consorteria, che deve sempre essere dimostrata con i parametri di giudizio tipici della fase: ragionevole probabilità di colpevolezza nella fase cautelare o certezza non incisa dal ragionevole dubbio nella fase di merito (Cass. sez. 2 n. 28602 del 06/05/2015, Rv. 264138). Il collegio di merito, peraltro, nell'esaminare le posizioni delle ricorrenti, evidenziava con chiarezza l'attività di rivitalizzazione del clan RIno posto in essere da RIno CO classe 55, evidenziando non solo l'esistenza del tessuto organizzativo e la sua pacifica riconducibilità alla camorra, ma anche la tensione dei sodali verso la consumazione continuativa di affari illeciti. Del pari veniva individuati con chiarezza i ruoli, in modo coerente con le indicazioni contenute nel capo di imputazione provvisorio.
1.4. Anche le doglianze rivolte espressamente alla parte della motivazione che rileva i gravi indizi di colpevolezza a carico della NZ sono manifestamente infondate.
1.4.1. Da un lato, si rileva che il difetto motivazionale in ordine alla identificazione dell'indagata risulta proposto per la prima volta in sede di legittimità. Nel provvedimento impugnato si rileva infatti che non era stata contestata la «attribuibilità delle conversazioni intercettate agli indagati»>, né la loro identificazione». Sul punto il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui in tema di misure cautelari, la possibilità di prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al Tribunale del riesame è preclusa ove essi non siano rilevabili d'ufficio (Cass. sez. 4 n. 44146 del 03/10/2014, Rv. 260952). Si ritiene infatti inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che deduca per la prima volta vizi di motivazione inerenti ad argomentazioni presenti nel provvedimento genetico della misura coercitiva che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell'ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale (Cass. sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, Rv. 254037). Il tenore dell'art. 324 cod.proc. pen., comma 4, (così come quello dell'omologo art. 309 cod.proc. pen., comma 6, per le misure cautelari personali) non lascia dubbi sul fatto che la enunciazione dei motivi in sede di riesame è facoltativa. L'inquadramento sistematico dell'istanza di riesame tra i mezzi di impugnazione non autorizza una conclusione contraria, giacché la regola generale di cui all'art. 581 cod. proc. pen., lett. c), che impone a pena d'inammissibilità la enunciazione dei motivi unitamente all'atto di impugnazione, è derogata dalla natura speciale del procedimento di riesame. Tale specialità si desume non solo dall' art. 324 cod. proc. pen., comma 4, (o art. 309 cod.proc. pen., comma 6) che prevede una presentazione soltanto eventuale di motivi a sostegno della richiesta, ma anche dall'art. 324, comma 7, in relazione all'art. 309 cod. proc. pen., comma 9, che consente al giudice del riesame di annullare, confermare o riformare il provvedimento impugnato per ragioni del tutto autonome rispetto a quelle che caratterizzano i motivi, in tale modo consacrando l'effetto integralmente devolutivo della istanza ed il connesso potere del giudice di riconsiderare l'intera res iudicanda indipendentemente dalle prospettazioni delle parti. Ciò non significa, tuttavia, che la mancata presentazione dei motivi, anche se legittima, non abbia conseguenze sulla evoluzione del procedimento: la mancata formulazione di specifiche deduzioni nella fase di merito non consente, infatti, il (prioritario) vaglio degli elementi di fatto che sono alla base delle valutazioni del Tribunale, riversate nella 5 motivazione, la cui legittimità può essere valutata in Cassazione solo limitatamente alla tenuta logica dell'apparato motivazionale, non essendo consentita in tale sede alcuna autonoma valutazione delle fonti di prova, essendo questa affidata allo scrutinio esclusivo del giudice di merito (Cass. sez. 4 n. 44146 del 03/10/2014; Cass. Sez. 3^, n. 3816 del 14/10/2008, dep. 2009, Leone, Rv. 242822, Rv. 260952; Cass. Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003 - 21/01/2004, Marchese, Rv. 227110; Cass. Sez. 1, n. 2927 del 22/04/1997, Bianco, Rv. 207759). Può dunque essere affermato che in materia cautelare che il vizio di motivazione, che implica un eventuale contrasto con elementi di prova presenti in atti, se l'argomentazione censurata risulta presente anche nella ordinanza genetica, non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità. Ciò in coerenza con la giurisprudenza formatasi in relazione al giudizio di accertamento della responsabilità secondo cui il travisamento della prova, se ritenuto commesso dal giudice di primo grado, deve essere dedotto al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Cass. sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Rv. 261438).
1.4.2. Infine si rileva che contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente la NZ sarebbe stata impegnata non solo nella attività di distribuzione dei denari, ma anche in quella di esazione.
1.5. Il ricorso relativo alle posizione della RE e della AE è inammissibile in quanto generico. Le doglianze si limitano infatti alla indicazione del fatto che gli elementi indiziari sarebbero rintracciabili esclusivamente nel contento delle intercettazioni, senza alcuna ulteriore specificazione.
1.6. Infondate sono anche le doglianze dirette a censurare la tenuta della motivazione a sostegno del riconoscimento delle esigenze cautelari. Il collegio condivide l'orientamento secondo cui qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso non è necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto, così come richiesto dall'art. 292, comma secondo, lett. c), dello stesso codice, in quanto per tali reati vale la presunzione di adeguatezza di cui al predetto art. 275, che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo prova contraria (Cass. sez. 3 n. 27439 del 01/04/2014, Rv. 259723). Quanto si riconosce la gravità indiziaria in relazione al reato di associazione mafiosa l'onere motivazionale gravante sul giudice in materia di riconoscimento delle esigenze cautelari e di conseguente valutazione della adeguatezza della cautela carceraria patisce una significativa attenuazione in 6 quanto è limitato alla valutazione di elementi di fatto che indichino in concreto la assenza delle esigenze cautelari. Considerata la nota stabilità delle mafie storiche (mafia siciliana, camorra, 'ndrangheta, sacra corona unita, anche nelle manifestazioni delocalizzate presenti nel Nord italia) il tempo dalla consumazione del reato non è elemento da solo idoneo ad annullare le esigenze cautelari, ritenute dal legislatore immanenti all'accertamento della gravità indiziaria in ordine alla condotta di partecipazione. Del pari: quando si riconoscano i gravi indizi della partecipazione ad una mafia storica, non può ritenersi che la presunzione di esistenza delle esigenze cautelari patisca alcuna attenuazione conseguente alla necessita di valutare attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, attributi questi che sono immanenti alla associazione mafiosa. Nel caso di specie in coerenza con tali linee ermeneutiche il tribunale rilevava la assenza di elementi idonei a ritenere inesistenti le esigenze cautelari immanenti nella condotta di partecipazione alla associazione mafiosa 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delle ricorrenti, deve disporsi ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali Si provveda ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2016 : L'estensore Il Presidente Sandra Recchione Ugo De Crescienzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 16 MAR. 2016 CANCELLIERE Claudia Pianelli 7