Sentenza 30 maggio 2001
Massime • 1
Sussiste continuità normativa tra l'art. 644 bis cod. pen., formalmente abrogato dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (art.1, comma 2) e la fattispecie criminosa inserita nel terzo comma del precedente art.644, come modificato dall'art.1 della stessa legge n.108 del 1996, in quanto quest'ultima disposizione ha inglobato in sè gli elementi costitutivi del reato di usura impropria, qualificandone alcuni come circostanze aggravanti del reato di usura, ora previsto e punito dall'art. 644. Ne consegue che l'indicata successione normativa non dà luogo a un fenomeno di "abolitio criminis", ma si risolve solo nella diversità di trattamento punitivo del medesimo fatto, soggetto alla disciplina di cui all'art. 2, terzo comma, cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/05/2001, n. 31683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31683 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO PROVIDENTI - Presidente - del 30/05/2001
Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - N. 962
Dott. GENNARO MARASCA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - N. 47714/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti il 6.6.2000 dall'avv. Mauro Vergano, difensore di AS GI, nato a [...] l'[...], ed il 7.5.2000 da RE AR IN, nata a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 24.2/29.3.2000. Letti i ricorsi la sentenza impugnata.
Letta, altresì, la memoria del 7.5.2001, contenente motivi aggiunti, proposta nell'interesse del EN.
Sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. AO Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. Antonello Mura che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al punto relativo alle attenuanti generiche per EN ed il rigetto nel resto;
nonché il rigetto del ricorso della LI.
Udito, altresì, l'avv. Mauro Vergano, difensore di EN GI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EN GI e LI AR IN, unitamente ai coimputati TR NE OR e SA GI, erano chiamati a rispondere innanzi al Tribunale di Torino dei seguenti reati:
A) del delitto di associazione per delinquere, ai sensi dell'art. 416 c.p., per essersi associati tra loro allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli artt. 644 e 644 bis c.p. ed in particolare il EN in qualità di capo ed organizzatore dell'attività usuraia ed il TR con il compito di intermediario e procacciatore d'affari, con l'addebito di avere predisposto uffici ed una fittizia società finanziaria, costituita con l'unico scopo di concedere prestiti usurai, con il corrispettivo, a titolo di interessi, variabile tra il 10 ed il 20% mensili ed il 50% mensili;
B) il EN - in concorso con il TR - del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 644, commi 1, 2 e 5, nn. 3 e 4 c.p., così come modificato dalla l. 7.3.1996, n. 108, perché - approfittando dello stato di bisogno nonché delle condizioni di difficoltà economica di numerose persone, parte delle quali svolgenti attività imprenditoriale od artigianale, si facevano consegnare in contanti e/o in assegni interessi usurari fino al 100% mensile quale corrispettivo di prestazioni di denaro via via erogate parte in contante e parte in assegni o comunque si intromettevano per far ottenere prestiti alle medesime parti offese facendosi dare o promettere un interesse usuraio per l'opera di mediazione svolta, come dettagliatamente indicato nel quadro sinottico di seguito riportato. ........
C) la LI dei delitti di cui agli artt. 81 cpv e 644 c.p., commi 1, 2, e 5 nn. 3 e 4, così come modificato dalla legge 7.3.1996, n. 108, perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, approfittando dello stato di bisogno nonché delle condizioni di difficoltà economica di svariate persone di seguito generalizzate - tutte esercenti un'attività imprenditoriale o artigianale - si faceva consegnare in interessi usurari sino al 34% mensile quale corrispettivo di prestazioni di denaro via via erogate dalla Pool Credit, società finanziaria facente capo alla stessa LI, o comunque si intrometteva per far ottenere prestiti alle medesime parti offese facendosi dare o promettere un interesse usurario per l'opera di mediazione svolta, secondo le modalità dettagliatamente riportate nel seguente quadro sinottico. Con l'aggravante di avere commesso il fatto nell'esercizio di un'attività di intermediazione finanziaria ...... Con sentenza del 15.7.1998, il Tribunale dichiarava il EN colpevole del reato di cui al capo B), qualificato ai sensi degli artt. 81 cpv. e 644 (nel testo sia anteriore che successivo all'entrata in vigore della 1. 7.8.1992, n. 356) e 644 bis c.p., limitatamente - tra gli episodi nominativamente contestati - ai fatti specificamente indicati e con indicazione per ciascuno del regime normativo applicabile, a seconda della data di commissione. Lo condannava, quindi, alla pena complessiva di anni tre di reclusione e L. 13.000.000 di multa. Ed identica pronuncia di colpevolezza, per i fatti accertati, era emessa nei confronti del TR.
Anche LI AR IN era dichiarata colpevole del reato a lei ascritto (sub C), qualificato ai sensi degli artt. 81 cpv., 644 (nel testo successivo all'entrata in vigore della l. 7.8.1992, n.356) e 644 bis limitatamente ai fatti, tra quelli contestati per i quali era ritenuta provata la responsabilità, e - con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante - era condannata, con il beneficio della sospensione condizionale, alla pena di anni uno e L.
5.500.000 di multa. Lo stesso Tribunale revocava, invece, la sospensione condizionale della pena concessa al EN con sentenza della Corte di Appello di Torino del 10.11.1987. Assolveva, inoltre, gli imputati dal reato di cui al capo A), con la formula perché il fatto non sussiste, ed identica pronuncia assolutoria emetteva in ordine agli altri episodi contestati ai capi B) e C). Condannava, inoltre, il EN, il TR e la LI al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti delle costituite parti civili, ciascuno per quanto lo riguardava specificamente, nonché alla rifusione delle spese di giudizio. Pronunciando sul gravame interposto nell'interesse degli imputati, la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la pronuncia impugnata, statuendo quanto segue:
- assolveva il EN dal reato di cui al capo B) in danno delle parti offese RO LA e SI RE perché il fatto non sussiste;
- ritenuto che i fatti di cui allo stesso capo B) commessi in danno di BI PI, TI RI AO e NN OL costituivano violazione dell'art. 644 bis, così modificata l'originaria imputazione ed esclusa la recidiva contestata al TR, riduceva la pena inflitta agli appellanti, e precisamente quella per il EN ad anni uno, mesi dieci di reclusione e L.
8.200.000 di multa, e per la LI a mesi nove di reclusione e L.
5.000.000 di multa;
- confermava nel resto, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civile. Avverso tale pronuncia, propongono ricorso per cassazione la LI ed il difensore del EN, deducendo i motivi di impugnazione specificati in parte motiva. La stessa pronuncia è, invece, passata in giudicato relativamente al TR. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Procedendo ad una sintetica enunciazione dei motivi di ricorso, si osserva brevemente che la LI deduce il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b) in relazione all'art. 644 bis c.p., sul rilievo che, avendo la modifica normativa introdotta dalla l. n. 108/1006 comportato l'abolitio criminis dell'ipotesi di reato prevista dall'art. 644 bis, la relativa fattispecie non avrebbe più potuto qualificarsi come reato e, pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento. Contestava, ad ogni modo, la sussistenza dei presupposti del reato in questione, sostenendo che non vi era certezza in ordine all'elemento volitivo e che ingiustamente era stato ritenuto valido elemento sintomatico dell'usura il mero ricorso al credito privato da parte delle presunte persone offese. Dal canto suo, il difensore del EN ha articolato i seguenti motivi:
1) la violazione di legge, con riferimento agli artt. 2 e 644 bis c.p. ed art. 1 della l n. 108/1996 agitando identica quaestio iuris relativa all'abrogazione della norma incriminatrice, per effetto della novella legislativa;
2) manifesta contraddittorietà della motivazione in riferimento alle parti della sentenza impugnata riguardanti la determinazione del tasso usurario, lo stato di bisogno delle presunti vittime e, soprattutto, la conoscenza che di tale condizione potesse avere il EN;
3) violazione della legge processuale penale in relazione all'art. 192, comma secondo, c.p. con riferimento all'uso asseritamente distorto che, nell'esame delle risultanze processuali, il giudice di merito avrebbe fatto del criterio desuntivo;
4) omessa motivazione circa la valutazione del motivo di gravame relativo alla concessione delle attenuanti generiche;
5) omessa assunzione di prova decisiva, con riferimento alla circostanza relativa all'asserita consegna di un assegno dal BO al EN, che non sarebbe stato computato da quest'ultimo nel novero delle somme restituitegli, con conseguente incidenza sulla determinazione del tasso di interesse calcolato.
Con la memoria indicata in epigrafe, lo stesso difensore del EN chiede che, in caso di accoglimento del primo dei motivi di ricorso, relativo all'abrogazione della norma incriminatrice di cui all'art. 644 bis c.p., venga dichiarata la prescrizione per alcuni degli episodi contestati all'imputato e qualificati ai sensi dell'art. 644 c.p. 2. - Il tenore complessivo delle ragioni di censura, dianzi puntualizzate, rende opportuno, in via preliminare, un breve riferimento al regime normativo riguardante i fatti di reato in oggetto, scandito nella successione temporale delle discipline applicabili, tanto più in considerazione del fatto che alcuni degli episodi in contestazione si collocano a cavallo delle modifiche intervenute.
Orbene, il testo originario dell'art. 644 c.p. relativo all'usura era il seguente:
1^ - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.
2^ - Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto dalla disposizione precedente, procura ad una persona in stato di bisogno una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
3^ - Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se i fatti di cui ai commi precedenti sono stati commessi nell'esercizio di un'attività professionale o di intermediazione finanziaria. Le pene come sopra determinate erano state aumentate e l'ultimo comma era stato aggiunto dall'art. 11 quinquies della l. 7.8.1992, n.356, entrata in vigore l'8.8.1992, che aveva convertito, con modificazioni, il d.l. 8.6.1992, n. 306. Lo stesso art. 11 quinquies aveva pure introdotto l'art. 644 bis, rubricato Usura impropria, il cui testo era il seguente:
1^ - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
2^ - Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto dalla disposizione precedente, procura ad una persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. 3^ - Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 644.
Tale articolo è stato, poi, abrogato dall'art. 1 della l.7.3.1996, n. 108, entrata in vigore il 24.3.1996. Quest'ultimo ha poi modificato l'art. 644, nei termini di seguito indicati:
1^ - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.
2^ - Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un corrispettivo usurario.
3^ - La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto ed al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
4^ - Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
5^ - Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione ..... Orbene, dalla successione temporale delle menzionate disposizioni la LI ed il difensore del EN, con il primo motivo di ricorso, traggono il convincimento che, in presenza dei nuovi elementi costitutivi del modificato art. 644, del tutto diversi da quelli previsti dall'art. 644 bis, la volontà del legislatore, formalmente diretta ad abrogare quest'ultima disposizione (nel contesto, peraltro, della stessa previsione di modifica del testo originario dell'art. 644), sia nel senso di escludere qualsiasi continuità fra l'art. 644 bis e la nuova normativa. Diversamente, infatti, sarebbe stato espressamente previsto che il testo dell'art. 644 bis fosse sostituito dalla nuova formulazione dell'art. 644 c.p. Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile occorrerebbe, dunque, fare riferimento non già al comma terzo dell'art. 2 c.p., che disciplina il caso di diversità di due susseguenti disposizioni di legge, ma il secondo comma dello stesso articolo che sancisce la retroattività degli effetti dell'abrogazione della norma incriminatrice. Da quanto sopra deriverebbe, allora, l'impossibilità di applicare ai fatti di causa la norma dell'art. 644 bis, sicché molti degli episodi contestati agli imputati - specificamente individuati - non costituirebbero più reato.
Nel rispondere ad identica eccezione dei difensori, la Corte territoriale, pur prendendo atto dell'intervenuta abrogazione dell'art. 644 bis ad opera dell'art. 1, comma secondo, della l. n.108/96, ha nondimeno escluso che la fattispecie in esso prevista potesse ritenersi depenalizzata in quanto essa rientrava pur sempre nella disciplina di cui al nuovo art. 644 c.p. che risulta aver semplicemente qualificato come circostanze aggravanti alcune ipotesi in precedenza previste come elementi costitutivi, tra cui in particolare lo stato di bisogno e l'esercizio di un'attività professionale. Ha ritenuto, quindi, che, nel raffronto comparativo tra le due discipline, quella meno favorevole dovesse ritenersi la più recente, con la conseguente applicabilità della precedente formulazione dell'art. 644 c.p. fino all'entrata in vigore della l.7.8.1992, n. 345 e, per il periodo successivo, del nuovo testo dello stesso articolo nonché dell'art. 644 bis c.p. L'interpretazione anzidetta appare giuridicamente corretta e può, pertanto, condividersi.
È noto, in proposito, che il problema dell'individuazione della norma incriminatrice - nel caso di successive modifiche legislative - deve essere risolto alla stregua delle regole fondamentali del diritto intertemporale dettate dall'art. 2 c.p., che, ispirandosi al principio del favor rei, differenza le ipotesi della vera e propria abolitio criminis (comma 2) da quella della successione di leggi penali incriminatrici (comma 3).
Al riguardo, è assolutamente pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che ai fini della opzione interpretativa tra le due ipotesi non è sufficiente il mero rilievo dell'uso, da parte del legislatore, di un'espressa formula abrogativa, giacché, in tanto può dirsi che si sia realizzata una vera e propria abolizione del reato in quanto per l'oggettiva perdita di disvalore del fatto il legislatore sia pervenuto ad una valutazione di totale inoffensività e di piena liceità della condotta originariamente incriminata. Deve invece riconoscersi un fenomeno successorio, con conseguente applicazione dell'art. 2 comma 3 c.p., quando, all'esito della comparazione tra gli elementi strutturali del fattispecie incriminatrici, persiste, anche se mutato, il giudizio di disvalore astratto per effetto di un nesso di continuità ed omogeneità delle rispettive previsioni normative e la valenza lesiva del fatto storico risulti tuttora penalmente rilevante, nonostante l'intervento legislativo che, benché formalmente abrogativo, di fatto modifica l'ambito di applicabilità della previgente, e diversa, norma incriminatrice. In tal caso, i fatti integranti reato sotto il vigore della precedente previsione possono continuare ad esserlo alla stregua del nuovo disposto normativo sempre che gli elementi costitutivi del nuovo reato siano stati chiaramente enunciati nell'imputazione contestata all'imputato, eventualmente anche a seguito di rituale modificazione della stessa contestazione (cfr., per la puntualizzazione di tali principi, Cass. Sez. Un. n. 27/00 del 25.10.2000). Orbene, dall'esame dell'art. 644 bis e della norma contenuta nel nuovo art. 644 c.p. emerge, in tutta evidenza, che quest'ultima formulazione ha inglobato gli elementi costitutivi del reato di usura impropria, facendo assurgere a situazioni circostanziali alcuni degli elementi caratterizzanti della fattispecie di cui all'art. 644 bis. Il tenore della nuova disciplina, frutto di tale operazione ortopedica, non consente di ritenere che alla formale abrogazione, disposta dall'art. 1, comma secondo, della l. n. 108/96 dell'art. 644 bis, abbia fatto riscontro l'elisione della fattispecie delittuosa per l'innanzi qualificata come usura impropria. Permanendo, allora, integro il disvalore sociale del fatto, lo stesso è inquadrabile nel paradigma del nuovo testo dell'art. 644, pur se le situazioni prima riconducibili alla fattispecie abrogata configurano ora circostanze aggravanti dell'ipotesi semplice di usura (cfr., per identiche conclusioni, Cass. sez. 1, 4.3.2000, n. 172, che, sia pure ai fini della soluzione di questioni di competenza per materia, si esprime chiaramente in termini di abrogazione dell'art. 644 bis e di contestuale inserimento della relativa fattispecie criminosa nel terzo comma dell'art. 644 c.p.). La questione di diritto intertemporale deve, dunque, risolversi alla luce del principio della continuità normativa, di talché deve decisamente escludersi che gli episodi delittuosi per l'innanzi riconducibili all'ipotesi dell'art. 644 bis non costituiscano più reato, così come preteso dalle parti ricorrenti.
3. - Nel riconoscere, dunque, l'infondatezza del primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del EN e dell'analoga censura sollevata dalla LI, resta da dire che anche per la restante parte l'impugnazione da quest'ultima proposta risulta palesemente destituita di fondamento. Si tratta, infatti, di contestazioni relative alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato in contestazione, integranti - in tutta evidenza - censure di merito, inapprezzabili in questa sede di legittimità, a fronte di una motivazione certamente idonea e sufficiente. In particolare, dall'esame dei singoli episodi contestati alla LI risulta chiaramente la dimostrazione anche della componente soggettiva, desumibile agevolmente dalle peculiarità delle fattispecie che rivelavano compiutamente la consapevolezza dell'imputata dello stato di bisogno ovvero della mera condizione di difficoltà economica, ritenuta apprezzabile in funzione dell'applicazione dell'art. 644 bis (episodi Noveri e Polimeni).
4. - Venendo ora agli altri motivi del ricorso proposto nell'interesse di EN, si osserva che il secondo motivo, relativo alla pretesa contraddittorietà della motivazione, è certamente infondato. Non è, infatti, condivisibile la doglianza - che costituisce il nucleo essenziale della censura relativa alla pretesa disapplicazione dei criteri di lettura fissati nella parte generale della motivazione e poi incoerentemente disattesi nell'esame dei singoli episodi. Le divergenze all'uopo segnalate dal ricorrente non sono apprezzabili o comunque tali da configurare vizi logici della motivazione, al punto da incidere sulla validità dell'intera sentenza. Di contro, è dato considerare che, nel complesso, l'esame dei singoli episodi appare caratterizzato da rigore logico e conseguenziale valutazione rispetto alle premesse metodologiche genericamente fissate in premessa. Il riscontro più eloquente è rappresentato proprio dall'assoluzione per determinati episodi (RO, SI) e dalla riconducibilità di altri, inquadrati in prime cure nel paradigma dell'art. 644, allo schema normativo dell'art. 644 bis (episodi BI, RO e NA), a dimostrazione di quanto puntuale e coerente sia stata l'analisi delle singole posizioni rispetto ai presupposti teorici ed ai criteri di lettura preannunciati in premessa.
Ineccepibili, in quanto ispirati a parametri di comune logica ed a corretta impostazione giuridica, risultano poi i criteri di valutazione, anche desuntivi, adoperati ai fini dell'individuazione del tasso usurario, dello stato di bisogno o delle condizioni di difficoltà economica delle vittime e, segnatamente, della conoscenza che di tali condizioni aveva il EN. I rilievi difensivi a quest'ultimo riguardo integrano osservazioni di merito che, per le già evidenziate ragioni, non sono suscettive di apprezzamento in questa sede.
5 - Sulla stessa linea contestativa si pone poi la terza censura, riguardante la pretesa violazione di legge in relazione all'art. 192, comma secondo. Ed invero, sotto la parvenza del vizio di violazione di legge, riguardante la metodologia di lettura degli indizi, si celano contestazioni di merito, relative alla capacità dimostrativa degli elementi accusatori valorizzati dal giudice di merito, quali il ricorso al prestito privato o l'accettazione di condizioni di prestito non favorevoli. A parte ogni considerazione sull'incontrovertibile capacità dimostrativa degli elementi di giudizio utilizzati, si osserva che il ricorso ad essi, nel quadro di un processo logico-deduttivo che ha valorizzato anche altri elementi, risulta assolutamente corretto ed immune da incongruenze di sorta.
6 - Infondato è anche il quarto motivo, relativo alla pretesa mancanza di motivazione in ordine al motivo di gravame relativo alla concessione delle attenuanti generiche. Ed invero, anche se graficamente manca l'esame specifico dell'anzidetto motivo di appello, nondimeno dal complesso della motivazione e dalle reiterate sottolineature della gravità dei fatti-reato in contestazione risulta la negativa delibazione compiuta dai giudici di appello che non hanno ritenuto l'imputato meritevole del reclamato beneficio. Il carattere implicito della valutazione compiuta è dimostrato dalla constatazione che la pena da infliggere al reo non è stata confermata (il che avrebbe, invero, conclamato la denunciata omissione), ma è stata giustamente ridotta rispetto alla misura irrogata in primo grado, sia pure a seguito dell'assoluzione per due episodi contenuti nel capo B) dell'imputazione. E questo conferma, che nella procedura di determinazione del trattamento sanzionatorio la Corte ha tenuto conto di tutti gli elementi di valutazione in suo possesso (modalità dei fatti e personalità dell'imputato), ritenendo di dover determinare la pena, in esito al complessivo giudizio compiuto, nella misura fissata.
7 - Il quinto motivo riguarda l'omessa assunzione di prova decisiva in ordine alla difformità evidenziabile tra le dichiarazioni dell'imputato e della parte offesa BO LA in ordine ad un assegno che lo stesso BO sosteneva di aver consegnato all'imputato, computandolo nel novero delle somme restituite, e che invece lo stesso EN avrebbe escluso dal relativo conteggio. In proposito, la Corte ha dato sufficiente e plausibile spiegazione delle ragioni per le quali non reputava rilevante dar corso ad accertamenti in merito, specie per quanto riguardava la ricostruzione della circolazione del titolo, che, peraltro, stante il tempo trascorso, sarebbe stato tutt'altro che agevole. Di contro, ha attribuito rilievo decisivo, così come il primo giudice, alle annotazioni sulla matrice degli assegni, che confermavano le dichiarazioni della parte offesa.
Si tratta, allora, di apprezzamento di merito che, in quanto adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità. 8. - Va da ultimo disatteso il motivo aggiunto presentato nell'interesse dello stesso EN condizionatamente all'accoglimento del motivo di ricorso relativo all'asserita sopravvenuta irrilevanza penale del fatto prima qualificabile come usura impropria, in funzione della pretesa prescrizione degli episodi precedenti. Il rigetto della ragione di doglianza comporta il riconoscimento d'infondatezza anche di tale nuovo motivo, in quanto, residuando il carattere di illiceità penale degli episodi ascrivibili al paradigma dell'art. 644 bis, il vincolo della continuazione che affascia i precedenti episodi impone che, ai fini del computo della prescrizione, sia fatto riferimento alla data di cessazione della stessa continuazione, fissata sino al marzo 1995. E da tale data non è certamente decorso il termine prescrizionale, nella specie determinabile in anni sette e mesi sei.
9 - Per tutto quanto precede, i ricorsi in premessa devono essere rigettati con le statuizioni contenute in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2001