Sentenza 8 febbraio 2008
Massime • 1
In relazione a somme di denaro sequestrate per le quali non vi sia istanza di restituzione, il giudice dell'esecuzione deve provvedere d'ufficio alla restituzione all'avente diritto ai sensi dell'art. 263, comma primo, cod. proc. pen. se non vi sia dubbio sulla loro appartenenza, mentre, se l'avente diritto è ignoto o irreperibile, deve disporne la devoluzione alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 154, comma terzo, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2008, n. 10273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10273 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 08/02/2008
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 395
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 028745/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BI DE LA EG, N. IL 12/09/1973;
avverso ORDINANZA del 19/02/2007 GIP TRIBUNALE di TRIESTE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. OSSERVA
Con ordinanza in data 19.2.2007 il GIP del Tribunale di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, decidendo sulla destinazione della somma di Euro 22.120,00 sottoposta a sequestro preventivo in data 12.3.2002 nell'ambito di indagini a carico di SB De AS IE per i reati di cui agli artt. 625, 625 e 628 c.p., e depositata in un libretto giudiziario, ha disposto la devoluzione della somma - per la quale non si era provveduto con la sentenza ormai definitiva - alla Cassa delle Ammende, a norma del D.P.R. n.115 del 2002, art. 154, comma 3, (Testo Unico sulle spese di giustizia). Il giudice dell'esecuzione ha all'uopo rilevato che il condannato nulla aveva dedotto per sostenere il legittimo possesso della somma ed anzi non si era neppure presentato all'udienza all'uopo fissata, mentre appariva impossibile la restituzione alle parti lese dei numerosi reati ascritti al condannato poiché nessuno la aveva reclamata.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del BI De AS rilevando che non vi erano elementi per ritenere che la somma, trovata in possesso dell'allora imputato e sequestrata nel 2002, costituisse il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, spettando tale prova all'accusa che non la aveva fornita, per cui doveva ritenersi che fosse nel legittimo possesso del condannato. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, non avendo il giudice dell'esecuzione chiarito se si trattasse di confisca obbligatoria o facoltativa ed a quale titolo le somme dovevano essere versate alla Cassa delle Ammende. Il ricorso è infondato. Risulta dagli atti che si tratta di somma sequestrata, unitamente ad altre cose pertinenti reati, e quindi versata in un libretto giudiziario, di cui, ad un certo punto, il cancelliere ha segnalato la presenza al giudice dell'esecuzione affinché provvedesse alla sua devoluzione, considerato anche che più uffici giudiziari vantavano crediti nei confronti del BI De AS per spese di giustizia, multe ed altro. Il giudice dell'esecuzione, individuato alla fine nel GIP di Trieste, dopo che ne erano stati investiti il GIP di Verona e quello di Pisa, ha fissato l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè, a norma dell'art. 666 c.p.p., dandone comunicazione all'Avvocatura dello Stato, che concludeva per la confisca della somma o in alternativa per l'assegnazione all'Erario, ed al SB De AS, che non si presentava, mentre il suo difensore si rimetteva alla decisione del giudice.
Il giudice dell'esecuzione ha quindi provveduto a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 150 e segg. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia (in realtà a norma dell'art. 154, comma 3, del D.P.R.) disponendo la devoluzione delle somme sequestrate alla Cassa delle Ammende poiché era ignoto o irreperibile l'avente diritto alla restituzione. La norma è inserita nel titolo terzo del Testo Unico che riguarda "restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di vendita di beni sequestrate e di beni confiscati nel processo penale" e ha sostituito le corrispondenti norme codicistiche e regolamentari (art. 264 c.p.p., e art. 11 reg. esec. c.p.p., comma 2 e art. 12 reg. esec.
c.p.p.), disponendo, a seguito della ulteriore modifica di cui alla L. n. 268 del 2005, che sulla restituzione delle cose sequestrate il giudice debba decidere d'ufficio, se non vi è richiesta dell'interessato, al più tardi quando la sentenza è divenuta inoppugnabile, onde assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, evitare aggravio di spese di custodia o altro a carico dello Stato ed assicurare la pronta devoluzione allo stesso di somme giacenti con modalità infruttifere presso poste o banche.
Il giudice dell'esecuzione, qualora si trovi di fronte a somme sequestrate per cui non vi è istanza di restituzione, come nel caso in esame, deve quindi provvedere d'ufficio alla restituzione all'avente diritto se non vi è dubbio sulla loro appartenenza (art.263 c.p.p., comma 1), mentre invece se l'avente diritto è ignoto o irreperibile le somme sono devolute alla Cassa delle Ammende (art. 154, comma 3, del D.P.R.).
Il provvedimento impugnato è perciò incensurabile poiché, in mancanza di istanza di restituzione, ritenendo che non vi fosse certezza sulla identità dell'avente diritto alle somme, che, pur se sequestrate presso l'allora imputato insieme ad altre cose pertinenti reati, peraltro erano state ritenute provento di reato, il giudice ha provveduto in conformità alla legge. Nè era tenuto previamente a disporre la confisca delle somme poiché, ai fini della devoluzione, non interessa che le somme siano confiscate, essendo sufficienti che siano in sequestro, avendo il legislatore voluto introdurre un sistema veloce di destinazione dei beni sequestrati e del ricavato della loro vendita, indipendentemente dalla confisca, pur se nel rispetto dei diritti dell'imputato e dei terzi nella cui disponibilità sono stati rinvenuti i beni sequestrati, essendo prevista la previa citazione dei soggetti interessati, come è avvenuto nel caso in esame. E d'altronde, poiché era presupposto che le somme appartenessero alle vittime, nessuna confisca doveva essere disposta, a norma dell'art. 240 c.p.. In tale ambito la tardiva pretesa del condannato, presentata per la prima volta in sede di ricorso per cassazione, di vantare diritti sulle somme in sequestro, sotto il profilo che sarebbe spettato alla pubblica accusa dimostrare che le somme non appartenevano al soggetto presso cui si trovavano al momento del sequestro, dovendo altrimenti essere restituite al detentore, resta priva di rilievo non solo perché non è stata presentata istanza di restituzione neppure a seguito della fissazione dell'udienza espressamente prevista per consentire agli interessati di fare valere le loro ragioni, ma anche perché la giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità è nel senso che il giudice dell'esecuzione, competente alla restituzione delle cose sequestrate, a norma dell'art. 262 c.p.p., deve applicare il principio che per l'accoglimento della domanda di restituzione delle suddette cose, sequestrate nel corso del giudizio, non è sufficiente il "favor possessionis", ma occorre la prova positiva del "jus possidendi" (cfr. Cass. 17.10.1996 n. 9149). Il giudice dell'esecuzione deve quindi accertare la effettiva sussistenza del diritto alla restituzione a favore del richiedente, non essendo sufficiente all'uopo, laddove si tratti, come nel caso in esame, di denaro, la momentanea disponibilità da parte dell'imputato poi condannato, dovendosi invece verificare la effettiva appartenenza del denaro allo stesso.
Il definitiva, il ricorso, siccome infondato sotto tutti i profili addotti, deve essere respinto con le conseguenze di legge, in punto di spese, indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2 008