Sentenza 27 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2001, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula A 01 1 44 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA NN MEDAL POP LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R.G.N. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IANNIRUBERTO Presidente Dott. Giuseppe 8772/99 Cron.2465 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. Francesco A. MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Relatore Dott. Pasquale PICONE Consigliere C.C. 19.9.2000 ha pronunciato la seguente: SENTENZA A per repolamento or competense CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE TURNONE Rosaria, elettivamente domiciliata in Roma, dal Sig. 3000 per diritti L. Via Valadier n.53 presso l'avv. Roberto Allegra che 27 GEN. 2001 IL CANCELLIERE lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso, unitamente all'avv. Antonio Angelini CANCELLERIA di Martina Franca;
-ricorrente-
contro
: INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, PP220955 in persona del Presidente pro tempore in carica, legale rappresentante dell' Istituto, Prof. Ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via Giulio Romano, n. 46 presso gli avvocati Alberto "3668 1 Magno e Daniela Guarino, che lo rappresentano e мосех прелает difendono giust& delega in atti;
-resistente- avverso la ordinanza sentenza del 26 marzo 1999, depositata in data 1° aprile 1999, emessa dal Pretore di Roma quale giudice dell'esecuzione nella causa di opposizione all'esecuzione iscritta al n. 395 del 1999 della Pretura di Roma, sezione V esecuzioni;
Udita nella Camera di Consiglio del 19 settembre 2000 la relazione della causa svolta dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale MARTONE ANTONIO presso questa Corte, il quale ha richiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto ingiuntivo, notificato in forma esecutiva unitamente al precetto in data 7 febbraio 1998, l'assicurata ON Rosaria e l'avv. Antonio Angelini intimavano all'INPS il pagamento della somma complessiva di lire 1.873.760, di cui lire 797.607 a favore 1.076.153 a favore del procuratoredell'assicurato e lire distrattario e quindi provedevano esecutivamente mediante pignoramento. Con ricorso depositato in data 17 febbraio 1999, l'INPS, dopo aver premesso di aver provveduto a pagare la sorte capitale alla lavoratrice assicurata e le spese liquidate all'Avv. Angelini, proponeva opposizione all'esecuzione ex artt. 615 comma 2 Pretore di 2 al618 bis codice di procedura civile dinnanzi e lamentando che gli esecutanti giudice dell'esecuzione, Roma, illegittimamente intimato l'atto di precetto prima che avevano fossero decorsi i sessanta giorni dalla notifica del titolo esecutivo (di cui all'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n.669, convertito in legge 28 febbraio 1997 n.30) e affermando che l'atto di precetto notificato in siffatta situazione era da considerarsi radicalmente nullo con la conseguenziale nullità di tutti gli atti esecutivi successivi. L'assicurata resisteva eccependo l'infondatezza nel merito e la tardività dell'opposizione, perché non proposta nei cinque giorni dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto (trattandosi di opposizione agli atti esecutivi). Con ordinanza depositata il 1° aprile 1999, il Pretore di Roma- Giudice dell'esecuzione A rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione, rimetteva le parti per il merito della controversia davanti al Pretore del lavoro di Roma, assegnando il termine di novanta giorni per la riassunzione della causa. Avverso tale provvedimento l'assicurata propone ricorso per regolamento di competenza, formulando un motivo principale ed uno subordinato. L'INPS resiste con memoria. Il Procuratore Generale ha concluso per la declaratoria inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il motivo principale la ricorrente deduce che il Pretore di Roma, giudice dell'esecuzione, avrebbe errato nel declinare la propria competenza in favore del Pretore della stessa città, in funzione di giudice del lavoro, essendo pervenuto a tale decisione sul presupposto, a sua volta erroneo, che l'opposizione proposta dall'INPS fosse da qualificarsi all'esecuzione anziché agli atti esecutivi. ad avviso della L'opposizione proposta dall'INPS infatti ricorrente- fondandosi sul mancato rispetto della norma di cui all'art. 14 del decreto legge n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito nella legge 28 febbraio 1997 n. 30, (in base alla quale il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici (quale è appunto l'INPS), né di porre in essere atti esecutivi, prima della scadenza del termine di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo), rientrerebbe nel genus delle opposizioni agli atti esecutivi, riguardando irregolarità formali attinenti al quomodo, e non già all'an della esecuzione. Pertanto, se il Pretore di Roma, giudice dell'esecuzione, anziché opposizione all'esecuzione, l'avessequalificare l'azione come correttamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi, avrebbe dovuto mantenere ferma la propria competenza e decidere il giudizio secondo il rito del lavoro, trovando applicazione disposto del secondo comma dell'art.618 bis codice di procedura 4 civile, per il quale, nel caso di opposizione agli atti esecutivi promossa dopo l'inizio dell'esecuzione, competente per l'intero giudizio è il giudice dell'esecuzione. Il ricorso, sotto l'indicato profilo, è inammissibile. Invero, componendo il contrasto manifestatosi all'interno di questa stessa Corte, le Sezioni Unite con la sentenza 21 luglio n. 7128 hanno chiarito che il provvedimento adottato dal 1998 giudice dell'esecuzione -sia esso di prosecuzione dinnanzi a sé procedimento di opposizione all'esecuzione, sia esso di del rimessione al giudice ritenuto competente- ove non contenga una espressa pronuncia sulla competenza, costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo, non avente contenuto decisorio implicito sulla competenza (vi sia stato о meno con la contrasto tra le parti in ordine al giudice competente), conseguenza che avverso lo stesso non è proponibile il ricorso per regolamento di competenza. Tale soluzione trova applicazione anche, ed a maggior ragione, per le opposizioni agli atti esecutivi, in relazione alle quali la competenza spetta all'ufficio giudiziario come tale, sicchè, parti ordinata alla esaurita la fase di comparizione delle emissione dei provvedimenti indilazionabili, non è individuabile una legittimazione del giudice dell'esecuzione alla istruzione della causa (e quando la competenza spetti al pretore, alla sua .618 Ama decisione) dovendosi riconoscere per questa parte all'art. 618 bis comma 2, codice di procedura civile la portata di upa' 5 ordinatoria, la cui violazione non ridonda né in nullità né in vizio di incompetenza (per tale principio, cfr. anche Cass. 18 marzo 1994, n. 2588). Anche, quindi, nella prospettazione del ricorrente, che ravvisa nell'opposizione proposta dall'INPS una opposizione agli atti esecutivi, piuttosto che una opposizione all'esecuzione, come invece ritenuto dal Pretore di Roma, giudice dell'esecuzione, deve dichiararsi inammissibile il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, investito dell'opposizione, respinga l'istanza di sospensione e rimetta le parti dinnanzi al giudice che gli appaia competente per il merito. Analogamente deve ritenersi inammissibile il motivo subordinato del ricorso, secondo il quale, anche a voler qualificare l'opposizione dell'INPS come opposizione all'esecuzione, così come sancito dal Giudice dell'esecuzione, egualmente questi avrebbe errato nell'individuare il giudice competente, che non sarebbe il Pretore del lavoro di Roma, bensì quello di Taranto, luogo di emissione della ingiunzione di pagamento. E' agevole, tuttavia, obiettare sulla base di quanto sopra esposto, che detta tesi non inficia il principio affermato dalla n. 7128 del 1998, in menzionata sentenza delle Sezioni Unite, forza del quale il provvedimento del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 codice di procedura civile - sia esso di • prosecuzione dinnanzi a sé del procedimento di opposizione 6 all'esecuzione, a norma degli articoli 175 e seguenti codice di procedura civile, sia esso di rimessione al giudice ritenuto competente- costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo, in ordine alla individuazione del giudice competente a conoscere della causa, non avente contenuto decisorio implicito sulla sua competenza, trattandosi di un provvedimento puramente delibatorio sul punto. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese di questo giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. codice di procedura civile.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 19 26 Fledn settembre 2000. IL PRESIDENTE S IL CONSIGLIERE EST. Juf Still IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 27 GEN. 2007 I oggi, 0 A 3 D PL IL COLLABORATORE 1 S 3 , S . A 5 O M A T DI CANCELLERIA L E T . R R L , P A N O U A ' B S L E T E 3 I L A P E 7 D O - S C D I 8 A - I N T 1 S S G 1 N O O E P S E A M I D G I A E G A , E O D O L T R E T I T T A S R I N I L E G L D S E E E R O D 7