Sentenza 12 marzo 2009
Massime • 1
L'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di Polizia in occasione di manifestazioni sportive, una volta divenuta definitiva per mancanza di impugnazione, non è revocabile pur in caso di mutamento della situazione di fatto da essa considerata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2009, n. 15261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15261 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2009 |
Testo completo
15 26 1 /09
Udienza camerale del 12 marzo del 2009 61 Registro Gen. N 36193/08 Sentenza 418
REPUBBLICA ITALIANA MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
E
T
TERZA SEZIONE PENALE
R
O
C
Composta dai sigg. magistrati: Dott. Aldo Grassi presidente
Dott. Ciro Petti DEPOSITATA IN CANCELLERIA consigliere Dott. Alfredo Teresi consigliere Dott. Alfredo M Lombardi consigliere il * APR. 2009 Dott. Guicla I Mulliri consigliere FUNZIONARIO DI CANCELLERIA dott. Forela Donati
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di D'GE
GE,nato a [...] il 7 luglio del 1987 avverso l'ordinanza dell'8 ottobre del 2008 del GIP presso il tribunale di
Catania ; udita la relazione svolta dal consigliere dott: Ciro Petti;
letta la requisitoria del sostituto procuratore generale dott. Francesco Mauro Iacoviello,il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letti i ricorsi e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue
IN FATTO
Con ordinanza dell'8 ottobre del 2008, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di D'GE GE, diretta ad ottenere la revoca del provvedimento pronunciato dal medesimo giudice il 23 settembre del 2008, con cui si era convalidato il provvedimento del questore di Catania pronunciato a norma dell'articolo 6 della legge n 401 del 1989.
Ricorre per cassazione l'intimato per mezzo del proprio difensore deducendo:
1) l'insussistenza dei presupposti stabiliti dall'articolo 6 della legge n 401 del 1989;
2)l'inapplicabilità del provvedimento nei confronti dei calciatori;
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4) omessa motivazione in ordine alla durata della misura:
5)omessa motivazione in ordine ai requisiti della necessità ed urgenza;
6) indeterminatezza del provvedimento IN DIRITTO
Il ricorrente non ha impugnato l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminare aveva convalidato il provvedimento questorile, ma ha impugnato il provvedimento con cui lo stesso giudice aveva respinto l'istanza avanzata dal medesimo diretta ad ottenere la revoca del provvedimento di convalida a suo tempo pronunciato. Il collegio rileva che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. In questa materia il giudice per le indagini preliminari, una volta convalidato il provvedimento del Questore ed una volta che esso sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, non ha più il potere di annullarlo revocarlo neppure se la situazione fattuale posta a base del provvedimento dovesse essere cambiata, giacché il controllo che gli è demandato si esaurisce con la convalida del provvedimento questorile. Pertanto l'istanza avanzata dall'interessato al giudice per le indagini preliminari,diretta ad ottenere la revoca dell'ordinanza di convalida dopo che questa era divenuta definitiva, per il mancato esperimento del ricorso per cassazione, era inammissibile .Il giudice ha errato nel rigettare nel merito l'istanza anziché dichiararla inammissibile Il rigetto nel merito dell'istanza ha reso il provvedimento ricorribile per cassazione anche da dell'interessato,trattandosi parte di provvedimento,peraltro anomalo, che comunque ha inciso sulla libertà personale.
Per le ragioni sopra esposte il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio
P.Q.M.
La Corte
Letto l'articolo 620 c.p.p.
Annulla
Senza rinvio l'ordinanza impugnata
Così deciso in Roma il 12 marzo del 2009-
Il consigliere estensore Il Presidente
Ciro Petti Aldo Grassi сле
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